PROCEDURE SEMPLIFICATE PER GLI APPALTI, NUOVE REGOLE SULLA RESPONSABILITA' ERARIALE E ABUSO D'UFFICIO

DL 16 LUGLIO 2020, N.76 “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE”

C.D. “SEMPLIFICAZIONI” - LA RATIO GIURIDICA E LE NOVITÀ DI MAGGIOR INTERESSE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME.

 

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

 

Nella GU n. 178 del 16 luglio 2020 (s.o. 24), è stato pubblicato il DL 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione l'innovazione digitale” (c.d. “Semplificazioni”), entrato in vigore il 17 luglio 2020.

La ratio sottesa a tale previsione normativa è essenzialmente quella di “scremare” la normativa preesistente in materia di appalti pubblici, dai troppi lacci e lacciuoli, che ne hanno spesso ostacolato una fluida ed efficace attuazione, con l’effetto negativo di penalizzare pesantemente l’attività delle stazioni appaltanti, scuole incluse, con adempimenti e vincoli, ridondanti e gravosi, non sempre utili all’ottimizzazione ed all’efficacia dell’azione amministrativa e, certamente, “correi” dell’eccessiva burocratizzazione della stessa.

Il decreto è composto da 65 articoli, suddiviso in 4 TITOLI:

  • TITOLO I: Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (artt. 1 - 11);
  • TITOLO II: Semplificazioni procedimentali e responsabilità (artt. 12 - 23)
  • TITOLO III: Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione della amministrazione digitale (artt. 24 - 37);
  • TITOLO IV: Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (artt. 38 - 65).

Posta l’evidente, complessiva, rilevanza delle norme “de quibus” il presente contributo professionale avrà ad oggetto, in generale, quanto disposto e regolato nel Titolo I che è suddiviso in 2 Capi:

  • Capo I (artt. 1 - 9) - Semplificazioni in materia di contratti pubblici;
  • Capo II (artt. 10 -11) - Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici.

Il “focus”, tuttavia, verterà sulle norme contenute nel Capo I del Titolo I del Decreto “Semplificazioni” in quanto, oggettivamente, di maggior rilevanza e diretto interesse per l’attività delle istituzioni scolastiche.

Procederemo ad una disamina, necessariamente, sintetica e senza alcuna pretesa di esaustività, degli articoli da 1 a 9.

 

Art.1Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.

Nella prima parte dell’art. 1, c. 1 del D.L. 76/2020 trova evidenza, in base alle motivazioni delle deroghe al codice degli appalti finalizzate a snellire e velocizzare le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, l’obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici al fine di contrastare le ricadute economiche negative generate dalle misure adottate allo scopo di contenere al massimo l'emergenza sanitaria globale dovuta al COVID-19.

Quanto previsto al c. 1 definisce i limiti ed il campo di applicazione delle deroghe disposte dal Legislatore ai successivi commi 2, 3 e 4 del sopra indicato art. 1.

Dunque, le procedure di affidamento di cui ai citati commi 2, 3 e 4, si applicano qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021: trattasi, evidentemente, di modifiche per così dire “a tempo”.

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, si deve procedere all’aggiudicazione o all’individuazione definitiva del contraente entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, quando l’importo degli appalti sia inferiore a 150.000,00 euro, mentre il termine si allunga a 4 mesi quando tale importo sia pari o superiore a 150.000,00 euro.

Al verificarsi del mancato rispetto dei termini sopra indicati, l’intempestiva stipula del contratto ed il conseguente tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini del consolidarsi della responsabilità del RUP per danno erariale ed, altresì, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che, dichiarata senza indugio dalla stazione appaltante, opererà di diritto.

Per le procedure sotto soglia comunitaria - sempre nel rispetto di quanto statuito dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50 del 2016 - l'art. 1, c. 2, lettera a) del D.L. 76/2020 prevede l'innalzamento ad euro 150.000,00 dell’importo per l'applicazione della procedura di affidamento diretto, anche senza obbligo di previa richiesta di preventivi a più operatori economici, per lavori, forniture e servizi anche di ingegneria e architettura.

 Per opportuna memoria appare utile qui ricordare che all’art. 35, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, sono annoverati i sotto elencati importi - considerati al netto dall’IVA - di rilevanza comunitaria con valenza 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021:

  • a) euro 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • b) euro 139.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • c) euro 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  • d) euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Interessante appare sull’argomento la disamina del testo della norma citata “… affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35…che, a parer nostro, necessita di una corretta lettura.

Procedendo ad un’interpretazione strettamente letterale della norma “ de qua” è palese dedurre che il periodo “…e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35 …”, debba essere inteso nel senso che, per gli appalti di cui all’art. 35, c.1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, la soglia dell’affidamento diretto limitatamente a quelli aventi ad oggetto forniture di beni e prestazioni di servizi sia stata elevata da euro 40.000,00 ad euro 139.000,00 e non ad euro 150.000,00 che invece resta la soglia relativa a quelli aventi ad oggetto lavori. Una diversa interpretazione non avrebbe alcun senso giuridico compiuto.

L'art.1, c. 2, lett. b) disciplina, invece, gli affidamenti il cui importo sia pari o superiore ad euro 150.000,00, prevedendo:

  • procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro;
  • procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro;
  • procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro;
  • procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria.

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite adozione da parte del RUP di una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, oltre all’indicazione della suddetta procedura di affidamento diretto, l’oggetto, l’importo, l’operatore economico-fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, la dichiarazione della verifica effettuata circa il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 nonché, ove richiesti, dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 83, c. 1 lett. a), b), c) del D.lgs. n.50/2016.

Per gli affidamenti di cui all’art. 1, c. 2, lettera b), alle stazioni appaltanti, pur nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, è concessa la possibilità discrezionale di scegliere il criterio di aggiudicazione dei relativi appalti, secondo quanto previsto dall’art. 95, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo” di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, si dovrà applicare l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, anche se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Per le procedure disciplinate dall’art.1 viene cancellato l'obbligo della prestazione da parte degli operatori economici della garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto per quelli di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria - facoltà già prevista ordinariamente dall’art. 93, c.1 del D.lgs. n. 50/2016 - nei casi di procedure per affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a).

La norma fa salvo il caso in cui, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze giustificative della richiesta di tale garanzia, che la stazione appaltante avrà l’obbligo di indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nelle ipotesi in cui sia richiesta dalla stazione appaltante la garanzia provvisoria “de qua”, è tuttavia previsto dalla norma semplificativa che l’importo del relativo ammontare è, comunque, dimezzato.

 

Art.2 “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”.

Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del D.lgs. n. 50/2016 , per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali.

In ogni caso, in relazione alle procedure ordinarie in esame, a norma dell'art.8, c. 1, lett. c), si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, c. 3, 61, c. 6, 62 c. 5, 74, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016.

Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

Per gli appalti affidati a mezzo delle procedure disciplinate dall’art. 2, il termine per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente viene elevato a sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Per quanto attiene all’affidamento delle opere “emergenziali” (di cui ai commi 3 e 4) di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, viene consentito alle stazioni appaltanti di utilizzare la procedura negoziata di cui all'art. 63 del suddetto codice, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”.

In tali ipotesi, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano, per quanto non regolato dall’articolo 2 del decreto, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 159/11) nonché dai vincoli inderogabili derivanti da EU, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice degli appalti e delle disposizioni in materia di subappalto.

 

Art.3Verifiche antimafia e protocolli di legalità”.

Come previsto all’art. 3 del decreto-legge n. 76/2020, fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.

All’uopo la “conditio sine qua non” si riscontra nel fatto che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, c. 4, lett. a), b) e c), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L’informativa consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro i trenta giorni.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla normativa, le stazioni appaltanti recedono dai contratti stipulati, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il Ministero dell’Interno può con apposito decreto, disporre entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (1° agosto 2020), ulteriori misure di semplificazione relative alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

Inoltre l’art. 3, c. 7, del citato decreto, inserisce dopo l'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’art. 83-bis, rubricato “Protocolli di legalità” in forza del quale il Ministero dell’Interno può sottoscrivere - anche con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o con le imprese di rilevanza strategica - protocolli o altre intese comunque denominate, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, prevedendo, tra le altre cose, modalità di rilascio della documentazione antimafia, anche su richiesta di soggetti privati.

Inoltre il nuovo art. 83-bis prevede che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge n. 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. n. 189/2016, equivalgono al rilascio dell'informazione antimafia.

Le stazioni appaltanti, infine devono inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito specifica indicazione che prevede che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

 

Art. 4Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali”.

L’art. 4 introduce alcune modifiche, questa volta “a regime” sia al D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) che al D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) la cui “ratio” giuridica è quella di accelerare la sottoscrizione dei contratti, una volta aggiudicata la gara, anche in caso di ricorso giurisdizionale.

Viene riscritto il comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016: con la sostituzione, al primo periodo, delle parole "ha luogo" con "deve avere luogo".

La stipula del contratto, dunque, deve (e non può, come precedentemente previsto) avvenire entro 60 giorni da quando l’aggiudicazione è divenuta efficace, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire.

Il differimento di tale termine deve essere motivato con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutato ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

Si evidenzia che, a tal fine, non costituisce giustificazione adeguata la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione dei contratti.

Viene fatto salvo il termine del c.d. “stand still” e quello processuale, regolato dal comma 11 dell’art. 32 del Codice dei contratti.

L’art. 4, commi 2 e 3, apporta alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. “rito appalti” contenuta nel Codice del processo amministrativo, prevedendo nello specifico che in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere.

La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato ed il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente (ex art. 125, c.3 Codice del processo amministrativo).

In caso di ricorso avverso le procedure di cui agli artt. 1 e 2, comma 2, è prevista, infatti, l’applicabilità dell’articolo 125, comma 2, del medesimo codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125 del citato Codice del processo amministrativo.

Il comma 4 dell’art. 4 del decreto “semplificazioni” prevede “a regime” misure di accelerazione del giudizio amministrativo in tema di contratti pubblici, modificando l’art. 120 del Codice del processo amministrativo.

Tali modifiche comportano che, in caso di impugnazione di provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, il giudizio venga, di norma, definito in esito all’udienza cautelare, ove ovviamente ne ricorrano i presupposti, e, solo in mancanza, viene definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.

La definizione immediata del giudizio, in tema di appalti pubblici, nell’udienza cautelare diviene, quindi, la regola, e non più l’eccezione, come previsto in precedenza.

Inoltre, viene ridotto da 30 a 15 giorni il termine entro cui il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio, che decorre dall’udienza di discussione.

Soltanto quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel suddetto termine, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e poi deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza.

Per quanto riguarda gli:

art. 5Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

art. 6Collegio consultivo tecnico

art. 7Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

art. 8Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

art. 9Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali

appare evidente come essi abbiano quale oggetto, preminente ed esclusivo, interventi di modifica, integrazione e semplificazione della preesistente normativa attinente alle procedure di affidamento e gestione degli appalti per l’esecuzione di lavori che, in verità, poco a nulla coinvolgono l’ordinaria attività negoziale delle istituzioni scolastiche.

Tanto considerato riteniamo opportuno, per non appesantire il presente contributo professionale con la disamina ed il commento di ulteriori disposizioni normative che, paradossalmente, potrebbero disorientare o creare confusione nei lettori, non procedere all’esame ed all’esposizione peculiare delle stesse.

Utile e necessario, invece, a parer nostro appare procedere ad una disamina di quanto disposto e regolato dagli artt.21 e 23, D.L.16 luglio 2020, n.76 c.d.” Semplificazioni”.

 

Art. 21Responsabilità erariale”.

Il comma 1 stabilisce che all'art. 1, c. 1, Legge 14 gennaio 1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” dopo il primo periodo è inserito il seguente "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso".

Il comma 2 prevede, altresì, che limitatamente ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 - data di entrata in vigore del D.lgs. n.76/2020 - e fino al 31 luglio 2021 la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti (anche D.S. e DSGA) in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'art. 1 Legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dallo stesso dolosamente voluta, con la rilevante conseguenza che, quindi, viene esclusa la colpa grave.

Tuttavia va precisato che la limitazione di responsabilità ai fini della configurazione della responsabilità erariale dei dipendenti pubblici, non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

 

Art.23Modifiche all'articolo 323 del codice penale”.

Il Legislatore all’art.23, c.1 del D.lgs. n. 76/2020, prevede che all'art. 323 - rubricato Abuso d’Ufficio - comma 1, del Codice penale, le parole "… di norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti "… di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità,".

Il disposto normativo appena sopra ricordato apporta modifiche rilevanti all'articolo 323, c.1, del Codice penale, definendo in maniera più compiuta la fattispecie di reato da esso prevista.

Viene, all’uopo, attribuito valore preminente alla violazione, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, non più di qualunque norma di legge o di regolamento, bensì di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

La prescrizione in parola contribuisce in maniera rilevante a “depotenziare” la portata della definizione penale dell’Abuso d’Ufficio “semplicemente” e, a parer nostro, “giustamente” individuandone in maniera specifica l’ambito di applicazione con l’obiettivo di sottrarla, quanto più possibile, ad un’accezione che, per la sua genericità, è stata per il pregresso, di sovente, causa di addebito di responsabilità e di esiti penali negativi a carico di dipendenti pubblici.

Tutto quanto sopra esposto appare, finalmente e correttamente, avviato a quell’ormai ineludibile processo di urgente semplificazione e complessiva sburocratizzazione dell’azione amministrativa in generale della P.A.

Abbiamo in questi anni sempre sostenuto, anche sulla base della legislazione vigente, che fosse necessario ed ineludibile percorrere sistematicamente, nell’adempimento ottimale della procedure amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche autonome, le “strade” più semplici e più immediate evitando le inutili complicazioni e gli inspiegabili impedimenti che, spesso, sono stati proposti e riproposti da soggetti, anche istituzionali, che nessuna legittimazione avevano a “legiferare” ma che avrebbero dovuto unicamente assolvere alla loro funzione di supporto ed affiancamento e che, invece, con sorprendente caparbia e perseveranza, hanno continuato nel tempo ad imporre legacci e vincoli inopinati, propri di una burocrazia colpevolmente involuta ed eccessivamente autoreferente.

 

Lì, 23.07.2020

 

IL MEMBRO UFFICIO CONTABILITÀ

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ

Antimo Petrossi

Salvatore Gallo

 

 


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 23/07/2020
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 27/07/2020 09:47:57
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