Al Ministro dell’Istruzione
On.le Lucia AZZOLINA
Al Capo di Gabinetto
Dott. Luigi FIORENTINO
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Dott. Marco BRUSCHI
Al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Dott.ssa Giovanna BODA
Alla Direzione Generale per il Personale scolastico
c.a. Dr. Filippo SERRA
Oggetto: procedure concorsuali e concorso DSGA. Lavoro agile e personale scolastico. D.L. 104/2020, osservazioni e proposte.
Sig. Ministro e Sig.ri Dirigenti in indirizzo,
come a Voi noto gli artt. 25 e 32 comma 4 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che va sotto il nome di “Decreto agosto” contengono misure concernenti le procedure concorsuali e il lavoro agile del personale scolastico per l’a.s. 2020/2021.
La norma afferente le procedure concorsuali (art. 25) dispone che si procede progressivamente all’assunzione di tutti i vincitori dei concorsi autorizzati prima di bandire nuovi concorsi. Questa misura ha un effetto particolarmente significativo – e positivo – sul concorso (in fase di conclusione) riguardante l’assunzione dei Direttori SGA.
Per l’Anquap sono vincitori di concorso tutti coloro che hanno superato le prove previste nel bando, anche oltre i posti messi a concorso e la maggiorazione del 30%.
Ne consegue che i decreti delle graduatorie di merito già emanati dagli Uffici Scolastici Regionali debbono essere integrati includendo tutti coloro che hanno superato le prove. Questa misura non sarà comunque sufficiente a coprire tutti i posti vacanti, che aumenteranno nei prossimi anni, e di conseguenza rinnoviamo la proposta di bandire un concorso straordinario riservato ai facenti funzione (anche quelli senza Laurea).
Sempre in materia di reclutamento dei Direttori SGA, in relazione al concorso ordinario per la loro assunzione, l’Anquap esprime soddisfazione per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.985 unità (D.M. 94 dell’8/8/2020) e rammarico per la circostanza che ben 858 di queste assunzioni non saranno possibili, poiché in cinque Regioni il concorso non si è ancora concluso (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Toscana). Su quest’ultimo aspetto della mancata conclusione del concorso nelle citate Regioni, l’Anquap ritiene indispensabile un intervento urgente che determini la conclusione delle procedure concorsuali con la massima urgenza possibile e l’assunzione degli aventi titolo immediatamente dopo il decreto dirigenziale che approva le graduatorie di merito.
In alcune realtà regionali vi sono vincitori di concorso (tutti quelli che hanno superato le prove) che non rientrano nel contingente delle assunzioni a tempo indeterminato autorizzate. Per queste situazioni l’Anquap chiede l’applicazione dell’art. 56 c. 5 del CCNL 2007 e conseguentemente il conferimento di supplenze annuali agli aventi titolo.
La norma riguardante il lavoro agile del personale scolastico (art. 32 c. 4) è francamente incomprensibile e in certa misura equivoca nella parte in cui richiama le finalità di cui all’art. 231-bis del D.L. 34/2020 convertito in Legge. Sembrerebbe che il lavoro agile, disciplinato ex-novo dall’art. 263 dello stesso D.L. 34/2020 non possa essere svolto da coloro che saranno assunti con incarico sull’organico aggiuntivo (organico Covid). L’Anquap propone di eliminare questa misura in sede di conversione del D.L. 104/2020 e, comunque, chiede che sulla stessa si chiarisca il reale significato, escludendo dalla sua applicazione il personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che rientra nell’organico di diritto e nell’adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto.
Grato per l’attenzione e fiducioso che si terrà in debita considerazione il contenuto della presente nota, resto in attesa di cortese riscontro e porgo distinti saluti.
Lì, 19.08.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani