Con il presente documento l’Anquap intende compiere un aggiornamento della situazione in ordine alle decisioni assunte dal Ministero a livello nazionale e dai singoli USR a livello territoriale, per quanto riguarda specificamente il concorso a 2.004 posti di Direttori SGA e conseguenti assunzioni.
1. il concorso si è concluso in 13 Regioni su 18 (mancano Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria e Toscana) e in queste 13 Regioni sono state pubblicate le graduatorie di merito nelle quali sono inclusi 1.171 candidati;
2. con D.M. n. 94 dell’8 agosto 2020 è stato autorizzato un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato di personale ATA per l’a.s. 2020/21 pari a 11.323 unità, su un totale di disponibilità pari a 25.175 unità (solo il 44,97%).
Le assunzioni - che saranno eseguite dagli USR e loro Uffici Territoriali relativamente agli atti di individuazione e assegnazione provvisoria della sede - dovranno concludersi entro il 31/8/2020 e i contratti degli aventi titolo (stipulati dalle Istituzioni scolastiche di assegnazione) avranno la decorrenza giuridica dell’1/9/2020 e quella economica dalla data di effettiva presa di servizio.
Si può ritardare la presa di servizio - che può essere diversa dalla data di decorrenza giuridica - solo per “giustificato motivo” (vedi art. 18 c.4 del bando di concorso per DSGA).
È stato chiarito da alcuni USR (Veneto e Marche) che:
- gli iscritti agli Albi professionali debbono esibire l’istanza di cancellazione all’atto della scelta della sede (anche chiudendo la partita Iva, aggiungiamo noi, almeno in tempo utile per il primo settembre p.v.);
- coloro che sono già dipendenti di altro datore di lavoro possono chiedere il differimento della presa di servizio per rispettare i termini del preavviso e non incorrere in “penali”, dichiarando di aver già presentato la lettera di dimissioni.
Sarebbe opportuno che su questi delicati aspetti vi sia un atto di indirizzo proveniente dall’amministrazione centrale.
I neoassunti sono tenuti al periodo di prova, che per i DSGA è pari a 4 mesi, in base all’art. 30 del CCNL 19/4/2018. Il Decreto dell’8 agosto 2020 chiarisce (art. 3) che la sede definitiva verrà assegnata nell’a.s. 2021/22, in base al vigente CCNI triennale (2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) sulla mobilità sottoscritto il 6/3/2019;
3. Il Decreto sopra citato autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di 1.985 DSGA su una disponibilità di 3.378 (solo il 58,76%), con distribuzione dei posti su base regionale tenendo conto del concorso e delle cessazioni dal servizio avvenute negli anni 2018/2019/2020.
Le assunzioni si realizzeranno senza alcun problema nelle 13 regioni che hanno terminato il concorso, mentre è incerta la sorte dei candidati che sono all’interno del numero dei posti autorizzati nelle cinque Regioni sopra elencate. Potrebbero non esserci problemi per il concorso in Campania che termina l’11 settembre p.v., poiché le assunzioni possono avvenire per l’a.s. 2020/21 entro il 20/9/2020 (art. 2 D.L. 22 convertito in legge 41/2020).
I posti destinati all’assunzione dei DSGA rimangono vincolati all’assunzione degli stessi e non possono essere oggetto di compensazione con altri profili.
Ergo, chi non viene assunto quest’anno lo sarà nel prossimo (o nei prossimi) anche considerando che le graduatorie restano in vigore sino ad esaurimento (art. 17 c. 3 del bando).
Al momento le assunzioni certe a tempo indeterminato dall’1/9/2020 sono 1.127, che rappresenta la differenza tra le 1.985 autorizzate e le 858 delle regioni dove il concorso è ancora in svolgimento;
4. In alcune Regioni: Abruzzo (2), Basilicata (2), Calabria (5), Marche (5), Piemonte (23), Puglia (5), Sardegna (8), Sicilia (12) e Umbria (7) - in totale 9 regioni e 69 posti - i candidati presenti nelle graduatorie di merito sono in numero superiore alle unità degli assunti a tempo indeterminato. Per queste situazioni l’Anquap ritiene doverosa l’applicazione dell’art. 56 c. 5 del CCNL 29/11/2007, con il conferimento di supplenze annuali. Sull’argomento sarebbe molto utile un atto di indirizzo dell’amministrazione centrale. Ad ogni buon conto l’Associazione scrivente ha inviato e sta inviando una espressa richiesta alle nove regioni interessate all’argomento.
A nostro avviso nelle graduatorie devono essere inclusi anche coloro che hanno superato le prove e non rientrano nella maggiorazione del 30%, a maggior ragione dopo il D.L. 104/2020 (art. 25).
5. L’assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito del concorso lascerà vuoti un rilevante numero di posti, che potrebbero essere coperti:
- dai vincitori del passaggio dall’area B all’area D ancora presenti nelle graduatorie provinciali definitive;
- dai responsabili amministrativi ancora presenti nelle graduatorie di cui al D.M. 146/2000;
- dagli Assistenti Amministrativi facenti funzione di Direttore SGA applicando l’art. 14 del CCNI 8/7/2020 relativo al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
6. Pur applicando puntualmente quanto riportato nei punti precedenti, a partire dall’a.s. 2021/2022 i posti scoperti di DSGA saranno ancora in numero rilevante (anche per effetto dei pensionamenti all’1/9/2021) e, quindi, si impone l’emanazione di un bando di concorso riservato e straordinario per i facenti funzione, anche quelli senza laurea.
Il presente documento viene inviato al Sig. Ministro dell’Istruzione, al Capo di Gabinetto, ai Capi Dipartimento e al Direttore Generale del Personale Scolastico.
Lì, 24.08.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
Allegati al punto 4: