In questa delicata e complessa fase di avvio dell’a.s. 2020/2021, che vedrà all’opera oltre 1.000 nuovi Direttori SGA (qualche altro centinaio dovrebbero arrivare a breve), ci pare utile richiamare l’attenzione dei Dirigenti Scolastici, dei Direttori SGA neo assunti e, comunque, di tutti i Direttori SGA su alcuni aspetti del profilo professionale di Area D e sulla disciplina delle collaborazioni plurime.
Nel profilo professionale del Direttore SGA (art. 46 e tabella A del CCNL 29/11/2007) viene esplicitato, tra l’altro, che lo stesso “può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale”.
L’eventuale svolgimento di questi incarichi può avere come destinatari (e probabilmente avrà) i colleghi Direttori SGA vincitori di concorso che non hanno pregresse esperienze di prestazioni lavorative nelle scuole, soprattutto nella fase di avvio della nuova attività con funzioni “di rilevante complessità e a valenza esterna” e all’interno del periodo di prova. Nel gestire queste situazioni bisognerà esercitare una notevole dose di prudenza e di pazienza, poiché il complicatissimo lavoro di un Direttore SGA non si impara certo dall’oggi al domani e richiede un periodo non breve di “noviziato”.
Da osservare che l’attività tutoriale è espressamente prevista per i docenti neo immessi in ruolo ed anche per i Dirigenti scolastici alla prima assunzione a tempo indeterminato. Inspiegabilmente e, purtroppo, la stessa disciplina di affiancamento nella fase iniziale del ruolo non è contemplata per i Direttori SGA: un “buco” di sistema che andrebbe urgentemente colmato nell’interesse del buon funzionamento delle scuole.
Queste attività (tutoriale, di formazione e aggiornamento) deve costituire oggetto di un formale incarico, deve svolgersi come prestazione aggiuntiva eccedente l’orario d’obbligo e deve essere retribuita come tale, secondo il tipo di prestazione che viene richiesta ed effettuata.
L’incarico viene conferito dall’istituzione scolastica che richiede la prestazione, previa autorizzazione della scuola di appartenenza, e il costo delle prestazioni è carico dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Se l’incarico riguarda l’attività tutoriale il compenso orario da corrispondere è pari ad € 18,50, come da tabella 6 del CCNL 29/11/2007 e, a parere di questa Associazione, può anche gravare sul MOF previa espressa previsione nella contrattazione integrativa di istituto.
Se l’incarico riguarda attività di formazione e aggiornamento la misura del compenso da corrispondere è quello previsto dal D.I. 326/1995 (€ 41,31 per ogni ora di docenza). In questo caso non si può fare ricorso al MOF e l’argomento non è materia di contrattazione.
La disciplina della collaborazione plurima è contemplata nell’art. 57 del CCNL 29/11/2007 e può vedere coinvolti non solo i Direttori SGA ma anche Assistenti Amministrativi di comprovata esperienza e professionalità. Si tratta di una collaborazione per realizzare specifiche attività, deve essere svolta da parte del collaboratore senza esonero nella scuola di servizio ed è autorizzata dal Dirigente scolastico sentito il Direttore SGA.
La scuola che si avvale della collaborazione deve remunerare il collaboratore, anche in questo caso si utilizza la tabella 6 allegata al CCNL del 29/11/2007 e, sempre a parere di questa Associazione, il costo può gravare sul MOF con previsione nella contrattazione integrativa di istituto.
Li 01.09.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
P.S.: il presente documento viene inviato ai competenti uffici ministeriali.