La natura della delega è quella di un atto amministrativo così definibile:
- organizzativo, poiché concerne l’organizzazione dell’Amministrazione Pubblica
- discrezionale, perché rimesso alla libera decisione del delegante
- essenzialmente temporaneo, perché non è possibile una delega per sempre
- ampliativo della sfera giuridica, poiché ne aumenta i poteri
La delega di funzioni dirigenziali è espressamente prevista, per tutte le Amministrazioni Pubbliche, all’art. 17 Dl.vo. 165/01 e s.m.i.:
Funzioni dei dirigenti
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis;
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
Nelle scuole, inoltre, occorre far riferimento:
all'art. 25 c. 5 del Dl.vo 165/01:
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
e all‘art. 44 c. 3 del D.I. 129/18:
Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21.
In attuazione di quanto previsto sopra, il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge, di volta in volta, le deleghe per singole attività negoziali, coerentemente alle finalità delle medesime attività.
In considerazione della normativa sopra riportata, sono delegabili quindi le seguenti funzioni:
- l’attuazione dei progetti e delle gestioni assegnate;
- dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici;
- la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali.
Il Direttore SGA può essere destinatario di deleghe dirigenziali con atto scritto, motivato e limitato nel tempo. Questa scelta del Dirigente scolastico accresce le funzioni e le responsabilità del Direttore SGA e deve veder riconosciuto uno specifico compenso. Il compenso da riconoscere sarà stabilito, a carico di appositi finanziamenti (quelli per incarichi specifici) o di altri finanziamenti utilizzabili, in sede di contrattazione integrativa di istituto, tenendo conto del contenuto del provvedimento di delega. È opinione dell’Associazione scrivente che a tal fine possano essere utilizzati i fondi della “valorizzazione del personale scolastico – bonus – art. 40 c. 4 lett. g)”, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 c. 249 legge n. 160/2019). A tal proposito si rimanda all’ipotesi di CCNI riguardante il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa dell’a.s. 2020/2021 sottoscritta il 31/8/2020.
A titolo indicativo, e non esaustivo, riportiamo alcuni esempi di funzioni delegabili.
In materia finanziaria, patrimoniale e negoziale:
- utilizzo della carta di credito;
- prelievi dal fondo di riserva;
- variazioni al programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate;
- ordinazione di spese eccedenti la dotazione originaria;
- assunzione impegni di spesa;
- adozione provvedimenti di eliminazione beni dall’inventario;
- svolgimento di singole attività negoziali;
- vendita materiali fuori uso e beni non più utilizzabili.
In materia di rapporto di lavoro:
- concessione congedi, ferie, festività, permessi, assenze per malattia, aspettative ed infortuni;
- richiesta visite di controllo per malattie;
- pagamento compenso sostitutivo per ferie non godute (solo in particolari situazioni);
- corresponsione indennità sostitutiva di preavviso;
- stipula contratti individuali di lavoro ed atti di individuazione del dipendente da assumere;
- collaborazioni plurime del personale ATA;
- conferma rapporti di lavoro a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di prova;
- attribuzione incarichi aggiuntivi personale ATA;
- attribuzioni incarichi specifici al personale ATA;
- autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di aggiornamento.
Lì, 10.09.2020
IL VICE PRESIDENTE
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IL PRESIDETE
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Alessandra Ferrari
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Giorgio Germani
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