Nel corrente anno scolastico 2020/2021 il sistema istruzione italiano è fondato sulla presenza di 8.054 istituzioni scolastiche e 129 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), le istituzioni sottodimensionate sono 398 e la loro presenza incide, purtroppo, sull’organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori SGA che sono 7.785.
Per assicurare il funzionamento delle scuole che raccolgono circa 8 milioni di alunni la normativa vigente da anni prevede stabilmente un organico dell’autonomia dei docenti, un organico di diritto del personale ATA e un organico di fatto che si aggiunge a quello dell’autonomia e a quello di diritto.
Sull’organico dell’autonomia e sull’organico di diritto si costituiscono rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di supplenza annuale.
Sull’organico di fatto si possono costituire solo rapporti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche.
Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche vengono effettuale dagli uffici periferici del Ministero dell’Istruzione sulla base delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e delle Graduatorie provinciali e di istituto (GPS) per il personale docente, e sulla base di graduatorie provinciali permanenti per il personale ATA. I contratti individuali di lavoro vengono poi stipulati presso le singole scuole di assegnazione.
La disciplina delle Graduatorie Provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 del personale docente è contenuta nell’O.M. n. 60 del 10/7/2020.
La disciplina per il conferimento delle supplenze al personale ATA (fatta eccezione per il DSGA) è presente nel D.M. n. 430 del 13/12/2000.
La circolare ministeriale n. 26841 del 5/9/2020 ha fornito, come ogni anno, istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2020/2021; istruzioni e indicazioni che comprendono il complesso e variegato contesto normativo anche con riferimento ad alcune significative novità introdotte in via straordinaria dalla recente legislazione ed in particolare dagli artt. 230, 230-bis e 231-bis del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 (c.d. “decreto rilancio”).
Le novità contenute nelle disposizioni citate riguardano:
- la stipula di un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31/12/2020 a completamento dell’orario di servizio per gli ex LSU (collaboratori scolastici) già assunti a tempo indeterminato per 18 ore settimanali. Il contratto aggiuntivo si fa nella scuola di titolarità, previa disponibilità degli interessati (art. 230 comma 2-ter della legge sopra citata e nota ministeriale n. 26344 dell’1/9/2020);
- il reclutamento di 1.000 unità di Assistenti tecnici nel primo ciclo nel periodo da settembre a dicembre 2020 (art. 230-bis comma 1 della legge sopra citata, D.M. 104 del 19/8/2020 e nota ministeriale 25397 del 24/8/2020);
- il conferimento di incarichi temporanei dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle lezioni stesse al personale docente e ATA sulla base di specifica assegnazione finanziaria (cedolino unico) alle singole istituzioni scolastiche, che procederanno all’individuazione del personale di cui hanno bisogno (dalle graduatorie di istituto) e alla stipula dei contratti individuali di lavoro, che si qualificano come supplenze temporanee. I contratti di queste supplenze si intendono risolti per giusta causa, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, e sono riassegnati quando le attività riprendono. Questi incarichi aggiuntivi hanno assunto la definizione di “organico Covid” e sono espressamente previsti dall’art. 231-bis comma 1 lett. b) della legge sopra citata e dal D.M. n. 83 del 5/8/2020 che ha ripartito le risorse. Per la stipula e la gestione di questi contratti il Ministero ha fornito specifiche istruzioni operative.
Lì, 17.09.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani