Considerazioni generali ed il caso specifico del Comparto Istruzione e Ricerca
DOCUMENTO DI ANALISI E PROPOSTE
Introduzione
La regolazione dei sistemi di classificazione professionale è uno degli ambiti più importanti della contrattazione collettiva, per i riflessi che produce sull’organizzazione del lavoro all’interno delle amministrazioni pubbliche.
Nel lavoro pubblico, l’assetto dei sistemi di classificazione si deve soprattutto ai contratti collettivi stipulati alla fine degli anni ’90, relativi al quadriennio normativo 1998-2001. Una linea comune che si riscontra in tutti i sistemi di classificazione professionale – pur con qualche eccezione - è la tendenza a classificare il lavoro per categorie o aree, sul modello di quelli che in letteratura sono definiti “ordinamenti professionali a fasce larghe”.
In queste più ampie categorie o aree, sono confluite le precedenti qualifiche funzionali, di cui alla Legge 312/1980 e s.m.i..
I modelli a fasce larghe definiscono, infatti, contenitori giuridici ampi (denominati “aree” oppure “categorie”), all’interno dei quali vi è una equivalenza sul piano giuridico e dei contenuti mansionistici.
La ricomposizione dei contenuti giuridici di base definiti a livello nazionale in corrispondenza delle aree e delle categorie, effettuata nei contratti nazionali, costituisce tuttavia il presupposto per “differenziazioni a parità di inquadramento”, in cui «dovrebbero» giocare un ruolo fondamentale le “competenze professionali” che le persone acquisiscono e concretamente esplicano nel proprio contesto di lavoro
Le differenziazioni a parità di inquadramento sono ottenute attraverso:
- la previsione di avanzamenti retributivi correlati all’accrescimento delle competenze professionali (“progressioni economiche”);
- l’affidamento di incarichi di responsabilità (“incarichi di posizione organizzativa” ovvero “altri incarichi di responsabilità”);
- la collocazione delle persone all’interno di profili professionali, che specificano i contenuti professionali di base delle categorie o aree
Nei primi due casi le differenziazioni incidono anche sulla retribuzione (primo caso: differenziali stipendiali in corrispondenza di ciascuna posizione economica; secondo caso: componenti retributive, indennitarie o di risultato, connesse allo svolgimento degli incarichi affidati).
Il CCNL del 19.04.2018 del Comparto Istruzione e Ricerca
Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto Istruzione e Ricerca, indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
Lo stesso si articola in:
a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto;
b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono:
- Istituzioni scolastiche ed educative;
- Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Università e Aziende ospedaliero-universitarie;
- Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
Nel CCNL con il termine “Amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni.
Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.
Per quanto non espressamente previsto dal citato CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001 (vedi art. 1 c. 10 del testo contrattuale). Pare utile richiamare l’attenzione sulle raccolte sistematiche che si trovano pubblicate sul sito dell’ARAN.
Durata, decorrenza e tempi del contratto
Il nuovo contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
Il contratto in esame, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
La revisione del sistema di classificazione prevista nella Sezione Scuola
Art. 34 - Commissione per l'ordinamento professionale personale ATA
- Le parti, nel concordare sull'opportunità di dover proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale ATA, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche ed educative e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità del suddetto personale.
- Le parti convengono sull'opportunità di prevedere una fase istruttoria che consenta di analizzare l'attuale sistema di classificazione professionale al fine di verificare le possibilità di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le competenze professionali e assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
- Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, presso l'ARAN e con la partecipazione di una rappresentanza del MIUR, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
- a) analisi delle caratteristiche dell'attuale sistema di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre istituzioni scolastiche ed educative dei Paesi europei;
- b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tale sistema, con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle istituzioni scolastiche;
- c) verifica delle declaratorie di area, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;
- d) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure professionali, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
- e) verifica del sistema di progressione economica all'interno delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e l'esperienza professionale maturata.
- La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.
Commissione paritetica
Per realizzare la fase istruttoria è istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
- a) analisi delle caratteristiche degli attuali sistemi di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre pubbliche amministrazioni dei Paesi europei;
- b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tali sistemi con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle amministrazioni interessate, nell’ottica di bilanciare l’esigenza di convergenza con quella di valorizzare le specificità di ciascuna di esse;
- c) verifica delle declaratorie di area o categoria, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;
- d) verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;
- e) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure o di pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
- f) verifica della possibilità di definire ulteriori opportunità di progressione economica, per il personale apicale di ciascuna area o categoria;
- g) revisione dei criteri di progressione economica del personale all’interno delle aree o categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata;
- h) verifica della possibilità di operare una revisione degli schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;
- i) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’azione amministrativa;
- j) analisi e valorizzazione delle specificità professionali.
Sistema di classificazione vigente
L’ordinamento professionale del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario - che lavora nel nuovo Comparto Istruzione e Ricerca, frutto di stratificazioni precedenti provenienti dai vecchi Comparti (Scuola, Afam, Università e Ricerca) - si presenta con forti differenziazioni.
Nelle Istituzioni scolastiche ed educative abbiamo:
- l’area D con un solo profilo professionale, il Direttore SGA (un buon profilo che richiede ulteriori specifici dettagli, tali da rendere il DSGA effettivamente il Capo del Personale ATA, con l’ipotesi di introdurre l’area EP e di considerarlo nella categoria dei Quadri. In quanto capo del personale il DSGA dovrebbe avere proprie specifiche competenze di attribuzione di funzioni e incarichi a tutto il personale ATA ed anche il potere disciplinare per le infrazioni di minore gravità);
- l’area C con due profili professionali, il Coordinatore Amministrativo e Tecnico. Questa area pur prevista non è stata mai introdotta. Sarà doveroso decidere di farlo anche per il ruolo spettante al Coordinatore Amministrativo di sostituzione del DSGA; una sostituzione che in questi ultimi anni si è fatta particolarmente problematica.
- l’area B con cinque profili professionali, l’Assistente amministrativo (in tutte le scuole), l’Assistente Tecnico (solo nel secondo ciclo), il cuoco, l’infermiere e il guardarobiere (solo nelle Istituzioni Educative). Questi profili vanno completamente riscritti e occorre fare chiarezza su posizioni economiche e incarichi specifici. Il contenuto delle attuali mansioni è del tutto inadeguato rispetto alle situazioni di fatto esistenti nelle scuole; situazioni profondamente mutate sul piano istituzionale, organizzativo e gestionale e richiedono grande professionalità a chi svolge servizi amministrativi e tecnici;
- l’area As con due profili professionali, il Collaboratore scolastico dei servizi e l’Addetto alle aziende agrarie;
- l’area A con un solo profilo professionale, il Collaboratore scolastico.
Nella declaratoria delle nuove mansioni dei profili professionali degli Assistenti Tecnici e dei Collaboratori Scolastici (nelle Istituzioni Educative anche per i cuochi, infermieri e guardarobieri) deve essere previsto che durante i periodi di sospensione delle attività didattiche gli stessi possono svolgere attività di supporto ai servizi amministrativi.
Nelle Accademie e nei Conservatori abbiamo:
- l’ area EP con due profili professionali, EP2 il Direttore Amministrativo ( apicale ) ed EP1 il Direttore di Ragioneria;
- l’area terza con un profilo professionale, il Collaboratore;
- l’area seconda con un profilo professionale, l’Assistente;
- l’area prima con un profilo professionale, il Coadiutore;
Nelle Università abbiamo da EP 1 ad EP 8 (anche professionisti) , da D1 a D8, da C1 a C8, da B1 a B7.
Negli Enti di Ricerca abbiamo i livelli, dal IV (quello apicale, il Funzionario) all’ VIII (il più basso, l’Ausiliario).
La revisione del sistema di classificazione nella Sezione Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione
Art. 69 Commissione per l’ordinamento professionale
- Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative dei dipendenti degli enti di ricerca richiedono l’impegno delle parti nel procedere alla revisione del sistema di classificazione professionale al momento vigente negli enti di ricerca, che risale al DPR n. 171 del 1991.
- Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza nella prospettiva di pervenire ad un nuovo modello di classificazione, maggiormente idoneo a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
- Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, presso l’ARAN, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
- a) analizzare le esigenze connesse ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze, anche in relazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 218/2016;
- b) verificare la possibilità di rimodulare l’impianto classificatorio, al fine di individuare un modello idoneo a consentire una maggiore flessibilità interna ed una gestione più avanzata dei processi lavorativi;
- c) verificare l’adeguatezza dell’attuale sistema anche in relazione alla introduzione delle nuove tecnologie e dei processi di digitalizzazione, cui è collegata anche l’eventuale definizione di nuovi compiti e funzioni e la valorizzazione di nuove figure professionali;
- d) per i ricercatori e tecnologi tenere conto delle funzioni e compiti definiti nelle disposizioni di cui al d.lgs. n. 218 del 2016 e dei principi contenuti nella Carta Europea del Ricercatore e nella Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), nonché di quanto contenuto nel documento European Framework for Research Careers;
- e) analizzare l’attuale modello di progressione economica e di livello e verificare la possibilità di definire ulteriori opportunità di crescita economica per il personale dei livelli, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata;
- f) verificare la possibilità di operare una revisione degli schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;
- g) analizzare e rafforzare gli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’azione amministrativa;
- h) prevedere la valorizzazione delle specificità professionali.
- La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.
Questo lo “stato dell’arte”. Una condizione disomogenea che deve essere profondamente modificata anche con la necessaria “armonizzazione” tra i diversi settori (sezioni) che appartengono al comparto istruzione e ricerca; armonizzazione giuridica e retributiva che favorirebbe la mobilità all’interno del nuovo comparto allargato.
L’istituzione dell’area EP (Elevate professionalità) - già presente nelle Accademie e Conservatori e nelle Università – garantirebbe una vera armonizzazione di comparto. Nella sezione scuola quest’area costituirebbe il doveroso riconoscimento di una funzione apicale a rilevanza esterna già svolta dai Direttori SGA.
Questo il nostro ragionato contributo nella fase del confronto in essere in sede ARAN sull’art. 34 del CCNL 19/4/2018 riguardante la sezione scuola.
Lì, 25.09.2020
IL VICE PRESIDENTE
|
IL PRESIDENTE
|
Sabato Simonetti
|
Giorgio Germani
|
P.S.: il presente documento viene inviato al Presidente dell’ARAN e ai competenti uffici ministeriali.