Con la Riforma della Pubblica Amministrazione è stata rivista l’applicabilità dei divieti di attribuzione a soggetti collocati in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni.
Il decreto legge sulla spending review (articolo 5, co. 9 del Dl 95/2012 successivamente modificato dal decreto legge sulla riforma della PA, il Dl 90/2014) ha introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Ai sensi di tali disposizioni i soggetti destinatari di tale divieto sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).
In sostanza, si è voluto evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o comunque per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, non rispettando ciò che l’istituto della quiescenza comporta, nonché di agevolare il ricambio e ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In deroga a questa regola, è presente nel sistema una eccezione consistente nella gratuità dell'incarico. Più precisamente, nel caso in cui gli incarichi predetti vengano conferiti all'interessato a titolo gratuito il divieto viene meno ed il lavoratore può accettare l'incarico senza alcun limite. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi (ferma restando la gratuità), la durata del predetto incarico però non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Mentre gli incarichi di studio, consulenza o di cariche in organi di governo delle amministrazioni in parola possono essere concessi anche per una durata superiore ad un anno.
A tal proposito va evidenziato che lo stesso Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è intervenuto con due circolari interpretative (rispettivamente circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 e circolare n. 4 del 10 novembre 2015), nelle quali ha specificato, da un lato, che il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado etc… etc…), o in quello del conto economico consolidato dell'Istat (quindi anche enti aventi forma di società o fondazione, nonché alle Camere di Commercio) e dall'altro, che le cariche in organi di governo delle predette amministrazioni comprendono quelle cariche che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione dell'ente interessato e dei relativi enti controllati.
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, la Funzione Pubblica ha indicato, comunque, che essi non possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. La citata disposizione non riguarda invece gli incarichi direttivi (tra i quali rientra quello di direttore scientifico), per i quali rimane ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che, pertanto, possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno.
Esistono, però, incarichi esclusi dal divieto.
Le fattispecie individuate dal decreto legge 95/2012 hanno natura tassativa. Pertanto gli incarichi diversi da quelli citati non sono soggetti alle predette limitazioni, in particolare quella della gratuità dell'incarico né del limite temporale. La Funzione Pubblica ha chiarito che sono esclusi dal divieto gli incarichi di docenza, quindi anche i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, gli incarichi di ricerca (che non comportino l'assunzione di qualifiche direttive), lo svolgimento di attività legale o sanitaria (che sia comunque svolta al di fuori dell'attività di studio o di consulenza), la nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti, gli incarichi in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, gli incarichi degli amministratori straordinari, gli incarichi negli organi di controllo (es. collegio sindacale, comitati dei revisori. In tali circostanze, pertanto, la pubblica amministrazione può conferire l'incarico, secondo le regole di volta in volta previste per la selezione del contraente, senza l'applicazione dei vincoli appena citati.
Il caso più diffuso nelle scuole è sicuramente quello degli “incarichi di docenza” per attività di formazione e aggiornamento.
Il presente documento viene redatto anche in considerazione che capita sovente nelle scuole di dover ricorrere all’apporto qualificato e di esperienza di persone già collocate in quiescenza.
Lì, 28.09.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani