Facciamo seguito al comunicato del 30/9/2020 nel quale davamo notizia della sentenza n. 1470 del 29/9/2020 (dispositivo e verbale dell’udienza) per ritornare sull’argomento ora che il Giudice ha pubblicato e depositato la sentenza con i motivi della decisione.
La sentenza ha riconosciuto il diritto del collega all’indennità mensile per tutte le prestazioni rese nella seconda scuola sottodimensionata nel corso degli anni, nonché condannato le parti soccombenti (MIUR e MEF) al pagamento delle spese processuali; ha riconosciuto, altresì, il diritto dell’Anquap “ad esercitare ogni azione legittimamente rivolta ad invitare i propri iscritti a sospendere l’esercizio della propria prestazione di DSGA sulla seconda scuola sottodimensionata fino all’integrale pagamento delle indennità mensili maturate”.
In aggiunta a quanto già riportato nel citato comunicato (e ripreso nel precedente capoverso), ci preme sottolineare come il Giudice abbia correttamente riconosciuto l’indennità anche per l’a.s. 2019/2020, oltre il quinquennio precedente.
Questo passaggio della sentenza dovrebbe portare i competenti Ministeri (Istruzione, Economia e Finanze) ad erogare urgentemente l’indennità mensile ai 368 Direttori SGA che hanno svolto l’incarico aggiuntivo nelle scuole sottodimensionate nell’a.s. 2019/2020.
Dovrebbe, altresì, determinare gli stessi Dicasteri a corrispondere mensilmente l’indennità in parola ai 398 Direttori SGA che stanno svolgendo l’incarico aggiuntivo nelle scuole sottodimensionate nel corrente a.s..
Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda ed interverremo, se del caso, a tutela dei diritti retributivi di chi è stato chiamato a svolgere un doppio gravame lavorativo nella delicata e complessa funzione di Direttore SGA.
Lì, 06.10.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
QUI sentenza n. 1470/2020 pubblicata il 01/10/2020