Testo del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.».

 

APPUNTI SU ALCUNE DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO DIRETTAMENTE LE SCUOLE

 

Ci pare utile richiamare l’attenzione su alcune disposizioni che riguardano direttamente le istituzioni scolastiche, come dagli appunti che seguono. La Legge di conversione entra in vigore in data odierna.

 

Capo IV - Disposizioni in materia di scuola

Si segnala nell’art. 32 Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell’attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021 l’inserimento dei seguenti commi:

6-quater. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro

il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.  Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi".

Viene tolta l’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto su organico aggiuntivo COVID nel caso di lockdown.

 

6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.

Il Decreto attuativo di cui sopra riguarda la possibilità da parte del dirigente scolastico di proporre ai docenti di sostegno con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo. Decreto che fino ad oggi non è mai stato predisposto nonostante la previsione nel Dlg.vo 66/17 e s.m.i.

 

6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "valutazione finale” sono sostituite dalle seguenti: "valutazione periodica e finale"».

La valutazione finale e periodica degli alunni sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

 

Inoltre è stato modificato il c. 4 dello stesso articolo (inserita parte in neretto):

4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.

 

Dopo l'articolo 32 è inserito:

«Art. 32-bis (Interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021).

 

Si segnala il c.6:

6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio  stipulati  ai sensi  del  Documento   per   la   pianificazione   delle   attività scolastiche, educative  e  formative  in  tutte  le  istituzioni  del Sistema nazionale di  istruzione  per  l'anno  scolastico  2020/2021, contenuto nel decreto del  Ministro  dell'istruzione  del  26  giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono  stipulare protocolli d'intesa con gli enti  locali  volti  a  regolamentare  il funzionamento delle  attività  previste  nei  patti  stessi.  L'ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, può affiancare la scuola per   gli   aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura   assicurativa, purché' le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'istituto.

 

Di particolare rilevanza anche l’art. 32ter riguardante il concorso e il reclutamento dei Direttori Sga. Sull’argomento sarà redatto uno specifico documento.

 

Lì, 14.10.2020                                                     

D’intesa con il Presidente,

il Vice Presidente Alessandra Ferrari


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI gli appunti Anqnuap

» Link segnalati:
   Link esterno ... QUI il testo coordinato del D.L. 104-2020


 
Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 14/10/2020
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 14/10/2020 13:23:56
Permalink: Convertito il Decreto Agosto. Importanti misure per le scuole. Tag: Convertito il Decreto Agosto. Importanti misure per le scuole.
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