CAPO
N.
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TIPOLOGIA DI
ASSENZA
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FONTE
NORMATIVA
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DISPOSIZIONE NORMATIVA
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TRATTAMENTO GIURIDICO
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1.
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Assenza del lavoratore fragile
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Art. 26 D.L. 104/2020 convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126
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I lavoratori fragili pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie (anche medico competente) o dal medico di base attestante una condizione di rischio derivante da:
-immunodepressione
Esiti da patologie oncologiche Svolgimento di terapie salvavita
Disabilità con connotazione di gravità
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Il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero fino al15 ottobre 2020.
Pertanto
· Non si contano ai fini del comporto nel periodo dei 18 mesi nell’ultimo triennio
· Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L. 112/2008, art.71
No visita fiscale
Dal 16 ottobre 2020 e fino al 31/12/2020 per effetto di quanto disposto della legge di conversione -13/10/2020- art. 26 c.1-bis punto 2-bis -
I lavoratori fragili, di cui alla disposizione normativa (c. 2 art. 26), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento [….] o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche in remoto.
Si richiama l’attenzione anche sulla nota ministeriale in argomento prot. n. 1585 dell’11/9/2020.
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2.
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Assenza per malattia dovuta al COVID-19 per quarantena coatta o fiduciaria
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D.L.18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, art. 87, comma1
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Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma2, del d.lgvo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero
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· Non si contano ai fini del comporto nel periodo dei 18 mesi nell’ultimo triennio
· Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L. 112/2008, art.71
· No visita fiscale
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3.
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Assenza per convivenza con persona positiva al COVID-19
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Rapporto Istituto Superiore di Sanità COVID- 19 n° 58/2020 punto 2.1.7
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Prevede che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (es. compagni di classe dell’alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del D.dP. in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
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· Non si contano ai fini del comporto nel periodo dei 18 mesi nell’ultimo triennio
· Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L. 112/2008, art.71
· No visita fiscale
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4.
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Assenza in attesa dell’esito del tampone dopo il test sierologico
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O.M. Presidenza Consiglio dei Ministri n° 18 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2020
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L’O.M. dispone che “il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l’università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l’infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARSCoV-2 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente”.
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· Non si contano ai fini del comporto nel periodo dei 18 mesi nell’ultimo triennio
· Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L. 112/2008, art.71
No visita fiscale.
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5.
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Assenza inserito nel “conctact tracing” in seguito ad un caso di positività in classe, per il periodo necessario all’esecuzione ed all’esito del test
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Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020.
DPCM 13 ottobre 2020
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In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 10 giorni (dpcm 13/10/2020) successivi all’ultima esposizione.
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· Non si contano ai fini del comporto nel periodo dei 18 mesi nell’ultimo triennio
· Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L. 112/2008, art.71
No visita fiscale.
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6
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Assenza per convivenza con persona positiva al CoVid-19
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Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Punto 2.2.3 e 2.3
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Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.
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· Non si contano ai fini del comporto nel periodo dei 18 mesi nell’ultimo triennio
· Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L. 112/2008, art.71
· No visita fiscale
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7
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Assenza del Lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo
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CCNL
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Il personale a tempo indeterminato riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni può chiedere l’utilizzazione in altri compiti stipulando un nuovo contratto individuale di lavoro di durata pari a quello della inidoneità riconosciuta ovvero, in alternativa, fruire della malattia.
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Nel caso di malattia l’assenza è disciplinata dal CCNL –quindi:
· Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporto
· Si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71
· Non si dispone la visita fiscale.
Qualora venga richiesto l’utilizzo in altri compiti, nel frattempo l’interessato fruisce dell’assenza per malattia disposta d’ufficio.
QUINDI:
Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporto
· Si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71
· Non si dispone la visita fiscale. Nel caso di stipula del contratto oltre i 30 giorni previsti l’ulteriore periodo di assenza non rientra nel periodo di comporto.
Il personale a tempo indeterminato riconosciuto temporaneamente inidoneo in modo assoluto è collocato in malattia d’ufficio.
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8.
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Assenza per
“quarantena
scolastica del
figlio”
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D.L.104/2020 Convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 (art. 21 bis)
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il personale della scuola (come tutti ogni altro lavoratore dipendente) può svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni disposta a seguito di contagio verificatosi nel plesso scolastico.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena; in questo caso è riconosciuta in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale beneficio può essere riconosciuto per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui all’art.21bis L.126/2020, commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3. 6.
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9.
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Lavoro agile per
genitori con figli
con disabilità
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D.L.104/2020 convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 (art. 21 ter)
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Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori
dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
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