Le continue modifiche della normativa vigente in relazione allo stato di emergenza (fissato sino al 31 gennaio 2021) investono anche le prestazioni lavorative del personale scolastico, con riferimento alle attività da svolgere in presenza e a quelle che possono essere svolte a distanza (lavoro agile).
Sino all’entrata in vigore del D.L. 14/8/2020 n. 104 e della Legge di conversione 13/10/2020 n. 126, il personale scolastico osservava le stesse regole fissate per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all’art. 263 del D.L. 19/5/2020 n. 34 convertito in Legge 17/7/2020 n. 77.
Il vigente art. 32 c. 4 del D.L. 104/2020 convertito in Legge 126/2020 dispone che:
“Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ((e al presente articolo)), per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ((tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica)).”
Ne consegue che il personale della scuola può svolgere la prestazione lavorativa con le modalità di lavoro agile semplificato (non è richiesto l’accordo individuale di cui all’art. 19 della Legge 81/2017) solo nei casi in cui sia stata disposta dalle competenti autorità (Stato, enti territoriali e/o servizi sanitari) la sospensione delle attività didattiche in presenza.
Lo svolgimento di questa modalità di prestazione lavorativa (lavoro agile) non presenta difficoltà alcuna per il personale docente, per il personale amministrativo ed anche per i Dirigenti scolastici. Potrebbe presentare criticità per gli Assistenti Tecnici e risulta oggettivamente impossibile per i collaboratori scolastici. Si ricorda che la disposizione sull’esonero dal servizio non è più vigente.
In questo senso è da leggere anche la recente nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 1896 del 19/10/2020 nella parte in cui afferma che:
“Le nostre istituzioni scolastiche, del resto, continuano a essere un ambiente sicuro e tutelato; per questo l'attività lavorativa, didattica o amministrativa, salvo i casi di “quarantena”, può continuare a svolgersi in presenza.”
Da trattare in modo diverso dalla sopra richiamata disposizione (art. 32 c. 4), la casistica dei lavoratori fragili verso i quali deve essere applicato l’art. 26 c. 1-bis punto 2-bis dello stesso Decreto Legge 104/2020 convertito in Legge 126/2020 che prescrive:
“A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto»”.
Questa specifica disposizione sui lavoratori fragili riguarda i dipendenti pubblici e privati senza esclusione alcuna. Ne deriva che deve essere applicata anche per il personale delle istituzioni scolastiche.
Sull’argomento dei lavoratori fragili pare utile richiamare l’attenzione anche sulla nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione prot. n. 1585 dell’11/9/2020.
Il recente Decreto del Ministro per la PA del 19/10/2020, riguardante espressamente il lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, non tiene conto della norma specifica concernente il personale scolastico (l’art. 32 c. 4 già richiamato), pertanto non può essere compiutamente applicato allo stesso personale: una norma secondaria non può modificare una norma primaria. Questo decreto dovrà essere applicato, invece, nei casi di svolgimento del lavoro agile da parte del Dirigente (e del DSGA) per l’organizzazione della prestazione lavorativa e del personale per lo svolgimento della stessa.
In sostanza, questi i casi concreti che possono verificarsi:
ATTIVITÀ DIDATTICA
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PERSONALE COINVOLTO
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NOTE
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In presenza
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Tutto il personale svolge la prestazione lavorativa in presenza.
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Fanno eccezione i lavoratori fragili che non possono essere in presenza.
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Parte in presenza e parte a distanza
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Il personale che segue le attività in presenza sarà a scuola.
Il personale che ha la possibilità di seguire le attività a distanza può essere collocato in lavoro agile (docenti, DSGA e AA).
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Fanno eccezione i lavoratori fragili che non possono essere in presenza.
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A distanza
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Tutto il personale che segue le attività a distanza può essere collocato in lavoro agile.
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Fanno eccezione i Collaboratori Scolastici (nelle II.EE. anche i cuochi, gli infermieri e i guardarobieri) e possono esservi criticità per gli Assistenti Tecnici.
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È opinione dell’Associazione scrivente che, valutando attentamente il contesto lavorativo, debba essere consentita la prestazione di lavoro agile per i Direttori SGA e il personale amministrativo anche quando le attività didattiche si svolgono in presenza.
Lì, 22.10.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani