DPCM 24 OTTOBRE 2020 E NOTA MINISTERIALE 1927 DEL 25 OTTOBRE 2020
MISURE RIGUARDANTI LE SCUOLE PER CONTRASTO DEL VOCID-19
CONTRIBUTO PROFESSIONALE
Il DPCM del 24/10/2020 sostituisce i precedenti del 13 e 18 ottobre 2020 e contiene misure riguardanti le scuole parzialmente nuove e diverse.
Il decreto entra in vigore oggi 26/10/2020 e dispiega i suoi effetti sino al 24/11/2020.
Le misure riguardanti le scuole sono contenute:
- nell’art. 1 c. 9 lett. s) nei seguenti termini:
- “fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997”;
- “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato”;
- “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.”.
- ü nell’art. 1 c. 9 lett. t) nei seguenti termini:
- “sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, a svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.”
Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - con nota prot. n. 1927 del 25/10/2020 - indirizzata direttamente ai Dirigenti Scolastici - fornisce indicazioni attuative come segue:
“con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, sostitutivo delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, rispetto a quanto già previsto nei predetti decreti, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale integrata è incrementata ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze regionali rechino un limite inferiore, fermo restando che per le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche del primo ciclo l’attività didattica è resa in presenza.”
Richiama l’attenzione sugli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
Infine, sostiene che:
“In considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, le istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo.”
In questo complesso contesto normativo rileviamo talune certezze ma anche la presenza di disposizioni non completamente chiare, anche perché sull’argomento possono legittimamente intervenire (previa comunicazione al Ministero dell’Istruzione) le autorità regionali, locali o sanitarie.
Sono, a nostro avviso, chiare e complete le disposizioni che prescrivono:
- lo svolgimento delle attività didattiche in presenza nelle scuole del primo ciclo e per l’infanzia;
- le riunioni degli organi collegiali in presenza o a distanza;
- la sospensione dei viaggi di istruzione etc… etc… come integralmente riportato in precedenza.
Sempre a nostro avviso, costituiscono elementi di criticità (a volte di rompicapo) le disposizioni concernenti:
- lo svolgimento delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Non è facile comprendere se la quota pari almeno al 75% riguardi indistintamente tutte le scuole o solo quelle dove sono intervenute decisioni delle autorità regionali, locali o sanitarie (previa comunicazione al Ministero dell’Istruzione). Noi propendiamo per questa seconda ipotesi anche sulla base di quanto contenuto nella nota ministeriale 1896 del 19/10/2020 che indicava gli adempimenti delle istituzioni scolastiche. In altri termini, a nostro avviso, il ricorso alla didattica digitale integrata – per almeno il 75% - si deve organizzare sulla base delle decisioni delle autorità regionali, locali o sanitarie per le situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali. La Regione Campania è già intervenuta con ordinanza ministeriale n. 85 del 26/10/2020;
- lo svolgimento del rinnovo degli organi collegiali secondo modalità a distanza.
L’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e/o a distanza determina un effetto diretto sulle prestazioni lavorative del personale scolastico. Si potrà effettuare il lavoro agile solo quando l’attività didattica si svolge da remoto (si veda il documento Anquap del 22/10/2020).
Lì, 26.10.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani