QUANDO LE COSE OVVIE HANNO BISOGNO DI ESSERE SPIEGATE, MENTRE LA CONFUSIONE RIMANE CONFUSA

Con nota prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020 il Ministero fornisce indicazioni operative sull’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) e sul Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione (Lavoro agile), nonché informazioni relative al personale docente e ATA posto in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario.

Sul primo argomento (DDI) apprendiamo, proprio nelle premesse della nota stessa che l’Amministrazione ha avviato un intenso confronto con le Organizzazioni sindacali, al fine di definire e sottoscrivere il già previsto (Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 22 convertito con la Legge 6 Giugno 2020 n. 41) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19.

Un’ipotesi, però, che è sempre in fase di completamento di sottoscrizione da parte di tutte le Organizzazioni sindacali, un iter lungo e periglioso, quasi 5 mesi di intenso confronto per ben 8 articoli e 4 pagine per definire in più, rispetto a quello che già era previsto nel Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” del 7 Agosto 2020, sostanzialmente questo:

  • La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18.

Vengono poi fornite le seguenti indicazioni che erano già evidenti:

  • ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
  • ai docenti in DDI sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro come richiamato dall’articolo 23 del CCNL 2016/2018, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.
  • il personale docente sarà tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all’esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente. La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020.
  • si richiamano le normative già in essere relative a salute, sicurezza e privacy.

Insomma, mesi e mesi di tempo per arrivare ad un CCNI che non è stato ancora firmato da tutti i sindacati rappresentativi che devono sempre mettersi di traverso nonostante l’emergenza in atto.

Non si capisce come, neanche di fronte ad interi settori produttivi che versano in profonde crisi economiche dalle quali difficilmente usciranno, qualcuno continui questi “esercizi di sindacalismo alla vecchia maniera” che danno ancora più fastidio oggi di quello che già davano prima dell’emergenza sanitaria.

Nella stessa circolare troviamo, come dicevamo in premessa, anche indicazioni relative al personale docente e ATA posto in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario.

Partendo dal chiarimento che lo stato di quarantena non debba configurarsi come una incapacità  temporanea al lavoro per il lavoratore, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come da normativa vigente, al ricovero ospedaliero (!), per quanto riguarda il personale ATA si prospetta la possibilità, solo in questi casi, limitatamente al DSGA, agli amministrativi e – se possibile – anche per gli assistenti tecnici di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Il DSGA proporrà al Dirigente specifiche forme di monitoraggio al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.

Per le altre qualifiche (cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria) la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile e i dirigenti scolastici potranno sostituire il personale solo se “strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica”.

Apprezziamo la presa d’atto, in questo caso, che il lavoro agile per alcuni profili professionali rimane del tutto inapplicabile. Diversamente nelle disposizioni contenute nella Legge di Conversione del Decreto Agosto nel prevedere che in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica il personale assunto sull’organico aggiuntivo COVID (art. 231 bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), tutto senza distinzioni di profili professionali (compresi i collaboratori scolastici), assicurerà le prestazioni con le modalità del lavoro agile.

Viene confermato che al personale scolastico non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile salvo dovute eccezioni costituite dai casi in cui, su disposizione dell’autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l’appunto nel caso “di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”.

Che situazione confusa, troveremo il bandolo della matassa?

 

Lì, 28.10.2020

I VICE PRESIDENTI AREA NORD E CENTRO

Marco Santini e Alessandra Ferrari 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 28/10/2020
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 28/10/2020
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