Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto – unitamente al Ministro della Salute – il DPCM del 3/11/2020 in sostituzione del precedente del 24/10/2020 (GU n. 275 del 4/11/2020 – Suppl. Ordinario n. 41).
Il nuovo decreto entra in vigore dal 6/11/2020 ed esplica i suoi effetti fino al 3/12/2020.
Il Ministro della Salute ha emanato l’Ordinanza Ministeriale del 4/11/2020 (GU Serie Generale n.276 del 05-11-2020). Questa ordinanza produce effetti dal 6/11/2020 e per un periodo di 15 giorni (sino al 20/11/2020) e dà attuazione a quanto previsto dall’art. 2 (zone arancioni) e dall’art. 3 (zone rosse) del DPCM 3/11/2020.
Sono in zona arancione la Puglia e la Sicilia. Sono in zona rossa la Calabria, la Lombardia, il Piemonte e la Valla d’Aosta.
Queste le misure di particolare impatto sulla vita dei cittadini, delle amministrazioni pubbliche e delle scuole contenute nel DPCM per l’intero territorio nazionale
- Art. 1:
- dalle ore 22:00 alle ore 5:00 sono consentiti solo spostamenti per lavoro, situazioni di necessità e motivi di salute (comma 3);
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili di organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100% delle attività sia svolta attraverso la didattica digitale integrata. Resta la possibilità di svolgere l’attività in presenza per l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (comma 9 lett. s));
- l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo continua a svolgersi in presenza (comma 9 lett. s));
- le riunioni degli organi collegiali delle scuole possono essere svolte solo con modalità a distanza. Con la stessa modalità avviene anche il rinnovo degli organi collegiali delle scuole medesime (comma 9 lett. s));
- sono sospesi i viaggi di istruzioni, gli scambi o gemellaggi, le visite guidate e le uscite didattiche (comma 9 lett. t));
- le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00 (comma 9 lett. gg));
- in ordine alle attività professionali si raccomanda il lavoro agile, l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti (comma 9 lett. nn));
- Art. 5
- le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile (comma 3);
- nelle pubbliche amministrazioni ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile (comma 4);
- le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale (comma 5).
Relativamente all’applicazione dell’art. 2 del DPCM (zone arancioni) vale quanto contenuto nello stesso articolo (ulteriori misure di contenimento del contagio) nelle regioni individuate dall’ordinanza del Ministro della Salute (Puglia e Sicilia) con riferimento a: divieto di spostamento tra Regioni, Comuni e sospensione delle attività di ristorazione.
Relativamente all’applicazione dell’art. 3 del DPCM (zone rosse) vale quanto contenuto nello stesso articolo (ulteriori misure di contenimento del contagio) nelle regioni individuate dall’ordinanza del Ministro della Salute (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valla d’Aosta) con riferimento a: divieto di spostamento tra Regioni, Comuni e sospensione delle attività di ristorazione.
Inoltre (art. 3 c. 4 lett. f)), le attività didattiche e in presenza sono limitate alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di primo grado.
Infine (art. 3 c. 4 lett. i)), si prescrive che i datori di lavori pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tali presenze; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Come evidente lo svolgimento in presenza e/o a distanza delle attività didattiche influenza la prestazione lavorativa con espresso riferimento al ricorso (quanto più possibile esteso) al lavoro agile, anche per le scuole. Il nuovo scenario di aggravamento del contagio ha determinato l’emanazione del Decreto e dell’Ordinanza in trattazione e impone una nuova e più flessibile lettura dell’art. 32 c. 4 del D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020. È nostra opinione che nelle scuole si debba utilizzare, in modalità semplificata, il lavoro agile quanto più possibile. Le disposizioni contenute nel Decreto e nell’Ordinanza sono prescrittive e non possono essere modificate, alterate o impropriamente interpretate dalle note ministeriali.
In allegato una sintesi essenziale della normativa ad oggi vigente, per le amministrazioni pubbliche e per le scuole, su questa modalità di prestazione lavorativa (lavoro agile).
Il DPCM si compone di 14 articoli e diversi allegati. L’Ordinanza del Ministro della Salute si compone di 2 articoli e 2 allegati.
Tutto quanto precede, ovviamente, vale nei limiti temporali di vigenza del Decreto e dell’Ordinanza e salvo modifiche in “corso d’opera”.
Lì, 06.11.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani