Le disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020, nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4/11/2020 e nella nota MI n. 1990 del 5/11/2020, che hanno avuto effetti diretti sullo svolgimento delle attività didattiche, impongono necessari correttivi all’organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari; correttivi che hanno conseguenze sul piano delle attività del personale ATA.
Ne consegue che il Ds deve integrare le direttive di massima per la tempestiva proposta di un aggiornamento del Piano da parte del DSGA.
Nel presentare la proposta - possibilmente dopo un incontro con il personale ATA - il DSGA terrà conto delle direttive dirigenziali, delle disposizioni contenute nel DPCM e nell’Ordinanza e dello specifico contesto nel quale l’istituzione scolastica si trova ad operare.
La distinzione tra zone rosse, zone arancioni e zone gialle, così come la differenziazione delle attività didattiche (in presenza, a distanza e con entrambi le tipologie) tra scuola dell’infanzia, il primo e il secondo ciclo, comportano la definizione di una diversa organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali. Da questa diversa organizzazione derivano le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario: DSGA compreso che ad un tempo sarà il protagonista e il destinatario delle decisioni che saranno adottate.
In ogni caso di svolgimento delle attività didattiche e di organizzazione dei servizi strumentali di supporto alle stesse, si dovrà utilizzare il lavoro agile nelle percentuali più elevate possibili.
Il lavoro agile, già proficuamente sperimentato nella prima fase di emergenza da marzo a maggio del corrente anno, si addice perfettamente al DSGA e agli Assistenti Amministrativi e va concretamente verificato per gli Assistenti Tecnici.
Per il personale che non potrà svolgere le attività a distanza (collaboratori scolastici, addetti alle aziende agrarie, cuochi, infermieri e guardarobieri) la prestazione lavorativa dovrà avvenire in presenza facendo ricorso alle modalità di prestazione dell’orario di lavoro previste dal CCNL (art. 53 CCNL del 29/11/2007 come parzialmente sostituito dall’art. 41 del CCNL 19/4/2018).
In particolare si potrà utilizzare l’orario plurisettimanale, prevedendo in questa fase emergenziale e con didattica a distanza un orario settimanale inferiore rispetto alle 36 ore. Le ore fatte in meno saranno rese successivamente e, comunque, entro l’anno scolastico.
Ovviamente è sempre possibile fruire delle ferie, a partire da quelle pregresse, e dei congedi retribuiti.
Lì, 07.11.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani