LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, n. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76 C.D. “SEMPLIFICAZIONI”
Le novità di maggior interesse per le istituzioni scolastiche autonome
D.L. 20 OTTOBRE 2020, N.129
Le novità in materia di pagamenti (ex art. 48 bis del dpr n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00 per le istituzioni scolastiche autonome
CONTRIBUTO PROFESSIONALE
La Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito in legge il D.L. 16 luglio 2020, n.76 c.d. “Semplificazioni” recante modifiche permanenti e transitorie al D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, con novità sia per le Stazioni Appaltanti (soglie, procedure, offerte, verifiche antimafia, centrali di committenza) sia per gli operatori economici.
L’ottica che Legislatore ha inteso propugnare, anche, in questa ulteriore disposizione normativa è quella di semplificare e accelerare procedure ed adempimenti della P.A. introducendo una serie di modifiche, in taluni casi rilevanti, al Codice dei Contratti Pubblici, che interessano tanto la fase di gara/affidamento dell’appalto quanto quella di esecuzione del contratto.
Le modifiche introdotte al D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 c.d. Codice dei Contratti Pubblici in ambito appalti possono ricondursi, in via generale, a due tipologie:
- modifiche permanenti;
- modifiche transitorie, che hanno introdotto un regime derogatorio valido fino al 31 dicembre 2021.
Nel novero dei principali interventi di modifica a carattere permanente, di cui alla legge di conversione in parola appare, a nostro parere, utile portare ad evidenza quelli destinati ad avere, ciascuno per il proprio ambito, effetti rilevanti sull’operatore economico:
- obbligo per la stazione appaltante di stipulare i contratti entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, con la precisazione che tale termine può essere derogabile soltanto da un provvedimento adeguatamente motivato della stazione appaltante stessa che deve trovare giustificazione in un proprio preciso interesse e in quello nazionale.
- nuova configurazione di una causa di esclusione dalle gare prevista dall’art. 80 comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, ovvero la previsione della possibilità per le stazioni appaltanti di escludere il concorrente in caso di gravi irregolarità fiscali (soglia dei 5.000,00 euro) e contributive (mancato rilascio di un DURC regolare), anche non definitivamente accertate. Ciò significa che diviene sufficiente la sola condizione della gravità e non anche del definitivo accertamento, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione di ciascuna singola Stazione appaltante. Tale modifica della norma, a nostro parere, considerato che al momento non sono state impartite ulteriori istruzioni e/o indicati criteri di giudizio, rende difficile individuare le motivazioni concrete che possano portare ciascuna stazione appaltante ad escludere l’impresa offerente;
- modifica relativa alla c.d. finanza di progetto (project financing), secondo la quale è ora consentito agli operatori economici di presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori e servizi, anche se già presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.
Viene previsto, quindi, che il progetto di fattibilità eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione, qualora non vi sia già presente.
Passiamo ora a prendere in esame i principali interventi di modifica a carattere temporaneo, cioè con regime di validità fino al 31 dicembre 2021, introdotti con la Legge 119/2020 di conversione del D.L. 76/2020, che prevedono un nuovo meccanismo degli affidamenti sotto soglia di rilevanza comunitaria suddiviso per fasce di importi che andiamo a riassumere, per semplicità, secondo lo schema di seguito riportato
- per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, e per prestazione di servizi ed acquisizione di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro IVA esclusa ed inferiore a 350.000,00 euro, IVA esclusa, nonché per prestazione di servizi ed acquisizione di forniture di importo pari o superiore a 75.000,00 euro, IVA esclusa, e fino alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. n.50/2016 (139.000,00 euro per le istituzioni scolastiche) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro IVA esclusa e inferiore a 1.000.000,00 euro, IVA esclusa, procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, IVA esclusa, e fino alle soglie di cui all’art.35 del D.lgs. n.50/2016, procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Sempre in ragione delle modifiche apportate dalla Legge 120/2020 alle procedure risulta, a questo punto, necessario evidenziare come le stazioni appaltanti, istituzioni scolastiche incluse, dovranno dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui ai punti 2),3) e 4) tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito internet istituzionale.
È altresì obbligatorio pubblicare nel sito internet istituzionale anche l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento che dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Occorre precisare che la suddetta pubblicazione, nel caso di affidamento diretto di cui al punto 1) non è obbligatoria per affidamenti aventi importi inferiori a 40.000 euro, IVA esclusa.
Ulteriori novità introdotte riguardano le procedure soprasoglia comunitaria (cioè per appalti pubblici di lavori di importi superiori ad euro 5.350.000,00 IVA esclusa e per gli appalti pubblici di forniture, di servizi di importi superiori ad euro 139.000,00 IVA esclusa) sotto il profilo delle tempistiche in cui si devono svolgere le relative procedure di affidamento, tuttavia si ritiene superfluo annoverarle in quanto di scarso, o di nessun interesse, per le istituzioni scolastiche.
Si considera inoltre di estrema utilità segnalare alle istituzioni scolastiche che, nel solco della “ratio” della semplificazione amministrativa, facendo seguito alle misure già introdotte in materia dai provvedimenti normativi emanati dal Governo nel periodo di emergenza sanitaria (D.L. n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio” e D.L. n. 104/2020 “Decreto Agosto”) con il D.L. n. 129/2020 sono state apportate ulteriori modifiche al regime dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00.
Nello specifico si tratta della sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 dell’obbligo delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni, istituzioni scolastiche incluse, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro.
Dunque, niente più verifiche di inadempienza a carico degli operatori economici da parte delle scuole fino al 31 dicembre 2020 prima di procedere ai pagamenti, di qualunque importo, relativi a forniture di beni, prestazione di servizi o esecuzione di lavori.
Si precisa altresì che le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio” (e quindi dal 19/5/2020) - che ha introdotto nello specifico tale previsione normativa - l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Ne deriva, quindi, che per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni, istituzioni scolastiche incluse, hanno potuto - e possono ove non ancora provveduto - procedere al pagamento in favore dei fornitori beneficiari.
In conclusione si ricorda che già in data 23 luglio 2020 abbiamo messo disposizione un nostro analitico contributo su quanto di innovativo è stato introdotto dal D.L. 16 luglio 2020, n.76, per cui si raccomanda una lettura comparata dello stesso per tutto quanto non ha subito modifiche e/o integrazioni in seguito all’entrata in vigore della Legge di 11 conversione settembre 2020, n. 120 di cui ci siamo occupati con il presente lavoro.
Lì, 17.11.2020
IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ
Salvatore Gallo