LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE SCOLASTICO: TRA LEGGE E CONTRATTAZIONE
DOCUMENTO
Sul tema caldo della valorizzazione del personale scolastico (anche perché nuovo a partire dal corrente a.s. 2020/2021) proviamo a ragionare con gli strumenti della disciplina legale e contrattuale che si occupa della materia, traendone le logiche conclusioni e assumendo una posizione chiara e netta.
La legge (art. 1 comma 128 L. 160/2019, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che “le risorse finanziarie iscritte nel fondo di cui all’art. 1 comma 126 della legge 13 luglio 2015 n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione”.
Alla legge ha fatto seguito il contratto collettivo integrativo nazionale (CCNI) del 31/8/2020, che nelle premesse ha richiamato la legge per poi stabilire quanto segue:
- art. 1 la ripartizione della somma complessiva per l’a.s. 2020/2021 tra i diversi istituti contrattuali, indicando la somma denominata “Valorizzazione personale scolastico - BONUS - art. 40 comma 4 lett.g)” come risorsa finanziaria a se stante, diversa e distinta da tutte le altre risorse (FIS e tutto il resto);
- art. 2 la distinzione tra “Fondo delle istituzioni scolastiche e valorizzazione del personale scolastico”, specificando che le risorse per la valorizzazione del personale scolastico “sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni del personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 del CCNL 29/11/2007” e a seguire che “i criteri per la ripartizione delle risorse ...... destinate alla remunerazione del personale sono individuati dalla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa”.
È la legge di bilancio 2020 che ha stabilito la destinazione e i destinatari delle risorse finanziarie che in precedenza altra legge (L. 107/2015) prescriveva per il bonus premiale dei docenti. Quindi, una norma di rango primario toglie il vincolo di destinazione, coinvolge tutto il personale scolastico (docenti e ATA senza esclusione alcuna) e demanda alla contrattazione integrativa.
La stessa legge interviene dopo il CCNL del 19/4/2018 e i precedenti CCNL con il potere di farlo e modificando nella sostanza precedenti discipline e prescrizioni.
Quando una legge introduce nuove discipline sui rapporti di lavoro nelle pubbliche amministra si applica l’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 (nel testo vigente) in base al quale si prescrive che sulle discipline introdotte ex novo dal legislatore, la contrattazione collettiva può intervenire con deroghe contenute in accordi successivi; deroghe che debbono essere di rango nazionale e non certo di singola amministrazione.
L’accordo successivo è intervenuto con il CCNI del 31/8/2020, confermando la destinazione per tutto il personale scolastico e per “retribuire le attività e gli impegni svolti”.
Tocca ora alle contrattazioni integrative di istituto dare applicazione alla legge e al CCNI senza alcun potere di deroga. Le contrattazioni integrative che dovessero, malauguratamente, non rispettare le norme prescrittive sopra riportate sarebbero illegali e avverso le stesse dovrebbero essere attivati i necessari rimedi: esplicita indicazione di illegittimità nella relazione tecnico finanziaria dei Direttori SGA e rilievi dei Revisori dei Conti. In ultima analisi gli eventuali danneggiati potrebbero ricorre al giudice ordinario secondo il rito del lavoro.
Una buona contrattazione integrativa di istituto - siglata da parte datoriale (Dirigente scolastico) e sindacale (RSU e organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL del 19/4/2018) attente all’osservanza delle norme e al giusto riconoscimento del personale - non potrebbe che valorizzare tutte le componenti e le categorie presenti nelle istituzioni scolastiche ed educative, seguendo criteri logici e razionali e tenendo conto degli apporti di attività e impegni di ciascuno.
Corrono in vario modo e da diversi soggetti “rumor” di sostegno alla tesi assurda e illegale che vorrebbe i DSGA esclusi dalle risorse per la valorizzazione del personale scolastico. Se questi “rumor” dovessero corrispondere ad atti pattizi in siffatta “sciagurata” direzione, saremmo all’ennesima esclusione e mortificazione dei DSGA: UN ATTEGGIAMENTO INACCETTABILE AL QUALE REAGIREMO, SE NECESSARIO, CON TUTTI GLI STRUMENTI DEL DIRITTO E DELL’AZIONE SINDACALE.
Lì, 27.11.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani