Art. 15
Differimento delle elezioni degli organismi
della rappresentanza sindacale
1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con
riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle
deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per
l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data
del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati
da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con
modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via
eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono
prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del
personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette. Le
elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza
si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.
2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il
rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il
ricorso a modalita' telematiche in funzione dello snellimento delle
procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed
alle assemblee sindacali.