Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto – unitamente al Ministro della Salute – il DPCM del 3/12/2020 in sostituzione del precedente del 3/11/2020 (Serie Generale n. 301 del 3-12-2020). Questo decreto viene emanato successivamente al D.L. 2/12/2020 n. 158 e in applicazione dello stesso.
Il nuovo decreto si compone di 14 articoli (numerosi allegati), entra in vigore dal 4/12/2020 ed esplica i suoi effetti fino al 15/01/2021.
Queste le misure di particolare impatto sulla vita dei cittadini, delle amministrazioni pubbliche e delle scuole contenute nel DPCM per l’intero territorio nazionale:
- Art. 1:
- permane l’obbligo delle mascherine e della distanza di sicurezza interpersonale (commi 1 e 2);
- divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00 per tutto il periodo e dalle ore 22:00 alle ore 7:00 tra il 31/12/2020 e il 1° gennaio 2021. Sono consentiti solo spostamenti per lavoro, situazioni di necessità e motivi di salute (comma 3);
- divieto di spostamenti tra Regioni nel periodo tra il 21/12/2020 e il 6/1/2021 e tra Comuni nei giorni 25, 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 (comma 4);
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili di organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100% delle attività sia svolta attraverso la didattica digitale integrata fino al 6/1/2021. Resta la possibilità di svolgere l’attività in presenza per l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Dal 7/1/2021 il 75% della popolazione scolastica del secondo ciclo torna a svolgere le attività didattiche in presenza. Per la scuola dell’infanzia e per tutte le scuole del primo ciclo l’attività didattica si svolge in presenza. Viene istituito presso le Prefetture un tavolo di coordinamento per il raccordo tra orari di inizio e termine delle attività didattiche e quello dei servizi di trasporto. Nel secondo ciclo si modulano piani di lavoro del personale ATA, degli orari per attività didattiche e degli uffici amministrativi in coerenza con le disposizioni del DPCM. Le riunioni degli organi collegiali solo con modalità a distanza (comma 10 lett. s));
- sono sospesi i viaggi di istruzioni, gli scambi o gemellaggi, le visite guidate e le uscite didattiche (comma 10 lett. t));
- le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00. Sono possibili le consegne a domicilio e la ristorazione di asporto fino alle 22:00 (comma 10 lett. gg));
- in ordine alle attività professionali si raccomanda il lavoro agile, l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti (comma 10 lett. nn));
- Art. 5
- le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile (comma 3);
- nelle pubbliche amministrazioni ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile (comma 4);
- le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale (comma 5).
L’art. 2 prescrive maggiori restrizioni nelle Regioni in “zona arancione”, con ordinanza del Ministro della Salute, che impatta su: divieto di spostamento tra Regioni, Comuni e sospensione delle attività di ristorazione.
L’art. 3 prescrive ulteriori restrizioni nelle Regioni in “zona rossa”, con ordinanza del Ministro della Salute, che impatta su: divieto di spostamento tra Regioni, Comuni, sospensione delle attività commerciali, dei servizi di ristorazione e delle attività didattiche in presenza (limitate alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di primo grado.)
Lo stesso articolo (c. 4 lett. i)) prescrive che i datori di lavori pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tali presenze; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Come evidente lo svolgimento in presenza e/o a distanza delle attività didattiche influenza la prestazione lavorativa con espresso riferimento al ricorso (quanto più possibile esteso) al lavoro agile, anche per le scuole.
Tutto quanto precede, ovviamente, vale nei limiti temporali di vigenza del Decreto e salvo modifiche in “corso d’opera”.
Lì, 04.12.2020
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani