Al Ministro dell’Istruzione
On.le Lucia AZZOLINA
Al Ministero dell’Istruzione
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Dott. Marco BRUSCHI
Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Dott.ssa Giovanna BODA
Direttore Generale per il Personale Scolastico
Dott. Filippo SERRA
Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie
Dott. Jacopo GRECO
Oggetto: interventi urgenti su DSGA, per reclutamento e indennità mensile.
Sig. Ministro e Sigg. Dirigenti Ministeriali,
mi permetto segnalare l’esigenza di interventi urgenti concernenti il reclutamento e l’indennità mensile dei Direttori SGA delle istituzioni scolastiche ed educative.
In tema di reclutamento risulta necessario dare attuazione all’art. 32 ter commi 3 e 4 del D.L. 104/2020 convertito in Legge 126/2020 riguardante la presentazione di istanze degli idonei al concorso in una o più regioni, nonché la fissazione di termini, modalità e procedure per le relative immissioni in ruolo.
È necessario, altresì, attuare quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo di legge per dare continuità alle procedure concorsuali della categoria professionale in parola; procedure indispensabili per la copertura di migliaia di posti che si renderanno vacanti e disponibili dal primo settembre 2021 e dal primo settembre 2022, anche dopo l’assunzione a tempo indeterminato di tutti gli idonei del concorso di cui al D.M. 863/2018.
Per quanto attiene il pagamento dell’indennità mensile ai DSGA che hanno lavorato e stanno lavorando in una seconda scuola sottodimensionata, sollecito l’adempimento espressamente previsto da una legge e ben due CCNL (10/11/2014 e 19/4/2018) poiché gli aventi titolo (368 unità nell’a.s. 2019/2020 e 398 unità nel corrente anno scolastico) non sono stati e non vengono retribuiti, in aperta violazione del sinallagma esistente tra prestazione e retribuzione.
Nel corso del secondo semestre del 2020, con un ritardo di oltre cinque anni, sono state finalmente retribuite le prestazioni del periodo ricompreso tra l’a.s. 2014/2015 e l’a.s. 2018/2019.
Sempre nel corso del 2020 due sentenze dei Tribunali del Lavoro di Milano e Roma - intervenuti su ricorso dell’Anquap e di DSGA direttamente coinvolti - hanno riconosciuto il diritto retributivo dei prestatori, condannato il Ministero alle spese legali e stabilito che in assenza di retribuzione è legittima la sospensione della prestazione.
In ragione di quanto esposto e motivato, con espressi e puntuali riferimenti normativi, confido nell’azione conseguente del Ministro e degli Uffici del Ministero e resto in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti
Lì, 08.01.2021
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani