Con l'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stata prevista, per le istituzioni scolastiche, la possibilità di accedere, a decorrere dall’anno 2020, a specifici contributi destinati a sostenere i costi per l’acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale.
I contributi (fino al 90 per cento della spesa sostenuta) rappresentano un concreto sostegno economico alle istituzioni scolastiche non soltanto come ausilio scientifico all’attività didattica, ma anche come strumento per la promozione della lettura tra gli studenti e, in particolare, mirano a favorire l’acquisizione della capacità di una lettura critica, anche attraverso il confronto tra diversi prodotti editoriali.
È stato previsto, inoltre, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, un ulteriore contributo destinato, questa volta, direttamente agli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale studenti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi nell’ambito dell’istituzione scolastica di appartenenza: in questo caso, si tratta di un bonus individuale per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante la Carta dello Studente “IoStudio”.
Le disposizioni richiamate hanno previsto uno stanziamento annuale sino a 20 milioni di euro, da ripartire tra le diverse finalità di cui sopra con il decreto di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Con proprio decreto del 17 novembre 2020, il Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria ha quindi ripartito lo stanziamento di 20 milioni per l’anno 2020 assegnando:
una quota pari a 10 milioni di euro al finanziamento del contributo destinato alle istituzioni scolastiche di ogni grado di istruzione, statali e paritarie, per l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore;
una quota pari a 4 milioni di euro per il contributo destinato alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, statali e paritarie, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore nell’ambito di programmi per la promozione della lettura inseriti nei Piani dell’Offerta Formativa;
una quota pari a 6 milioni di euro per il finanziamento del bonus destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, da usufruire con voucher sulla Carta dello Studente “IoStudio”.
Così determinati gli stanziamenti, sono pubblicati oggi i due avvisi (avviso comma 389, avviso comma 390) destinati alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, per accedere ai contributi ad esse destinati ai fini del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei giornali quotidiani, dei periodici e delle riviste scientifiche e di settore, nell’ambito delle due finalità relative al sostegno alla didattica e all’attivazione di specifici programmi per la promozione della lettura inseriti nei Piani dell’Offerta Formativa.
Per la presentazione delle domande è fissato il periodo che va dal 10 febbraio al 10 marzo 2021; per la determinazione delle specifiche modalità tecniche di presentazione delle domande interverrà una apposita comunicazione diretta alle istituzioni scolastiche da parte della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione.
Vale la pena sottolineare qui un aspetto peculiare del meccanismo del rimborso delle spese sostenute, disciplinato all’articolo 3 di entrambi gli avvisi: in entrambe le fattispecie, è stato stabilito un livello di spesa per il quale è garantito, ad ogni scuola che fa domanda, il rimborso massimo previso dalla legge, e cioè il 90 per cento della spesa sostenuta. In altri termini, se la scuola dichiara di aver sostenuto una spesa pari o inferiore a quel livello indicato all’articolo 3 degli avvisi, otterrà sicuramente un rimborso pari al 90 per cento.
Ove la scuola dichiari di aver sostenuto una spesa superiore al livello indicato all’articolo 3, otterrà sempre il rimborso pari al 90 per cento della spesa corrispondente a quel livello; inoltre, per la quota eccedente della sua spesa, concorrerà – soltanto nel caso in cui residuino risorse – al riparto proporzionale di tali risorse tra tutte le scuole che hanno dichiarato una spesa eccedente il livello indicato all’articolo 3 degli avvisi