(Ordinanza Ministeriale n. 173 del 9.12.2021)
Il giorno 13 aprile 2021 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (art. 5 O.M.).
Il Consiglio è composto da 36 componenti. Fanno parte del Consiglio, (art. 2 O.M.):
a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
- 1 per la scuola dell’infanzia;
- 4 per la scuola primaria;
- 4 per la scuola secondaria di primo grado;
- 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
Il diritto di elettorato può essere esercitato dal personale di ruolo e non di ruolo nominato anche successivamente alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo) (termine ultimo 12 aprile 2021). (art. 6 O.M.)
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e A.T.A. spetta a tale personale di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni. (art. 9 O.M)
Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni sono costituite presso le singole istituzioni scolastiche le commissioni elettorali di istituto (termine ultimo: 26 febbraio 2021). Esse sono nominate dal dirigente scolastico e sono costituite da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell’istituzione scolastica. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione e di questa operazione viene redatto processo verbale. (art. 17 O.M.)
I compiti delle commissioni elettorali di istituto sono indicati nell’art. 21 dell’Ordinanza Ministeriale n. 173.
Le commissioni elettorali d'istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo seguente:
a) i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nell’istituzione scolastica nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa
b) le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
i. dirigente scolastico;
ii. docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza di formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per grado di scuola;
iii. personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.
I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più istituzioni scolastiche statali sono inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni.
Qualora si debbano costituire seggi nelle sezioni associate che abbiano sede in provincia diversa da quella dell'istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni associate.
Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico e dell’Ufficio scolastico regionale nel caso degli elenchi della componente elettiva dei dirigenti scolastici presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. (art. 22 O.M.).
Per quanto concerne la formazione delle liste (art. 25 O.M):
Dovrà essere assicurata e favorita la più ampia partecipazione di tutto il personale della scuola alle operazioni elettorali.
Non possono essere candidati coloro che presentano la lista né i membri delle commissioni elettorali.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva, arrotondato in eccesso all’unità numerica intera superiore (ad esempio le liste dei candidati del personale ATA possono comprendere al massimo 2 candidati).
I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista.
Nella composizione delle liste deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla CEC e da un motto indicato dai presentatori.
Per la presentazione delle liste (Allegati 2 - 3) sono richieste almeno dieci firme del personale appartenente alla componente elettiva di riferimento. Ognuno può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dai dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente. (art. 26 O.M).
Per quanto concerne la presentazione della lista (art. 27 O.M):
Le liste debbono essere presentate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata da uno dei firmatari alla CEC entro le ore 14,00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. (termine ultimo: 12 marzo 2021).
I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.
L'illustrazione dei programmi elettorali può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (termine ultimo: 11 aprile 2021).
Entro tale data sono consentiti:
a) la distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;
b) l’affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione; lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio. A tale fine i dirigenti scolastici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata.
Le riunioni di cui alla lettera c) del comma 3 devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico e non possono superare, rispettivamente, per ogni istituzione scolastica, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.
Il dirigente scolastico stabilisce di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste, e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta, con l'avvertenza che tali richieste, scritte od orali, siano annotate in apposito registro da parte delle segreterie. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti. (art. 31 O.M.)
Le istituzioni scolastiche provvedono a fornire alla commissione elettorale di istituto il materiale elettorale necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali (schede elettorali, buste, urne, ecc.). Provvedono, altresì, a fornire il format del verbale (Allegato 1) delle operazioni di seggio della commissione elettorale d'istituto, comprensivo delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali del seggio stesso (art. 32 O.M.)
In ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale; i plessi o le sezioni associate sono accorpati con la sede centrale. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori. (art. 33 O.M)
Al termine delle operazioni di scrutinio (descrizione dettagliata all’art. 34 dell’O.M): una copia del verbale in cui sono contenute le tabelle riassuntive è rimessa al nucleo elettorale provinciale, per il tramite degli uffici amministrativi della dell’istituzione scolastica, attraverso l'invio per Posta elettronica certificata con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Trasmissione del verbale delle operazioni di seggio", entro il giorno successivo a quello delle votazioni (termine ultimo: 14 aprile 2021) o a quello eventuale di chiusura delle operazioni di scrutinio.
Lì, 21.01.2021
L’estensore
Gregorio Fanano
Il Presidente Anquap
Giorgio Germani