VERSO IL RINNOVO CONTRATTUALE DEL TRIENNIO
2019/2021 NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE: ANALISI E PROPOSTE
Libero confronto in Conference call del 4/2/2021
Introduzione di Giorgio Germani
Il rinnovo contrattuale del triennio 2019/2021 del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni riguarda oltre 3 milioni di persone, collocate fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva cui corrispondono quattro separate aree per la dirigenza, come prescritto dall’art. 40 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni. Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
La prima definizione dei 4 comparti e delle 4 aree dirigenziali è avvenuta, dopo una lunga e complessa trattativa, con il CCNQ del 13/7/2016 valevole per il triennio 2016/2018 che ha stabilito:
- il comparto e l’area delle funzioni centrali (nell’area anche i professionisti degli Enti pubblici non economici, in sigla EPNE);
- il comparto e l’area delle funzioni locali (nell’area anche i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali della sanità);
- il comparto e l’area di istruzione e ricerca (personale delle scuole, delle università, degli enti di ricerca, di accademie e conservatori);
- il comparto e l’area della sanità.
La definizione dei comparti e delle aree da parte dell’Aran e delle Confederazioni sindacali rappresentative è condizione propedeutica all’apertura delle trattative nei singoli comparti e nelle singole aree.
A tal fine l’Aran ha già avviato un primo confronto con le Confederazioni in data 26/1/2021, ribadendo che il vincolo legislativo sul numero dei comparti e delle aree, quattro, è tutt’ora vigente e non modificabile con il CCNQ.
Il vincolo di quattro più quattro (comparti e aree), cui si aggiungono per espressa disposizione di legge il comparto e l’area del personale dirigente e non dirigente che lavora presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non si estende alla collocazione delle amministrazioni e rispettivi dipendenti nei singoli comparti e nelle singole aree e nemmeno all’inserimento nei comparti e nelle aree delle categorie legali (dirigenti, quadri, impiegati e operai) e contrattuali (ordinamento professionale, sistema di classificazione , profili professionali).
In altri termini il nuovo CCNQ potrebbe rivedere l’assetto definito con l’accordo del 13/7/2016, apportando cambiamenti sia formali che sostanziali.
Come già dianzi riportato la definizione dei quattro comparti e delle rispettive aree con l’accordo del 13/7/2016 è stata il risultato di una lunga e complessa trattativa, la cui revisione non è all’ordine del giorno per tutte le conseguenze che si avrebbero sulle trattative dei singoli CCNL, il raccordo con i CCNL sottoscritti per il triennio 2016/2018 (sia nei comparti che nelle aree) e la rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali.
Più plausibile, ancorché non facile, potrebbe essere l’inserimento nei comparti e nelle aree, o il passaggio dai comparti alle aree di talune categorie come ad esempio quella dei quadri (funzionari direttivi in posizione apicale), dei ricercatori e di nuove figure professionali del personale docente.
Funzionari direttivi in posizione apicale sono presenti in tutte le amministrazioni pubbliche, mentre i ricercatori sono negli enti di ricerca e il personale docente con funzioni anche organizzative e progettuali nelle scuole, in accademie e conservatori: categorie professionali strategiche che potrebbero trovare adeguata collocazione nelle aree dirigenziali in specifica/separata sezione.
Nell’area delle Funzioni Centrali la collocazione potrebbe riguardare l’area III da F1 a F7 e i Professional (vedi AgID); nell’area delle Funzioni Locali le Posizioni Organizzative e l’Area D; nell’area di Istruzione e Ricerca i Direttori SGA delle scuole, i Direttori Amministrativi di Accademie e Conservatori, le Elevate Professionalità delle Università, i Ricercatori degli Enti di Ricerca e nuove figure professionali del personale docente che assumono ruoli di organizzazione e progettazione accanto al dirigente scolastico.
Si tratterebbe di una scelta coraggiosa e innovativa su quadri, ricercatori e professional che darebbe al nuovo CCNQ e ai rinnovati CCNL il senso di una discontinuità che coglie l’evoluzione necessaria a far progredire l’insieme delle pubbliche amministrazioni, valorizzando le distinte professionalità e le loro prestazioni lavorative.
L’alternativa è il mantenimento dello “status quo” degli attuali comparti e aree con le stesse categorie di personale, introducendo solo parziali interventi correttivi sull’ordinamento professionale (sistema di classificazione e profili professionali) e sulla regolazione normativa ed economica del lavoro agile come strumento ordinario della prestazione lavorativa.
In questa scelta di fondo che spetta all’ARAN e alle Confederazioni sta la sorte futura dei DSGA e di alcune figure professionali del personale docente (almeno due per scuola) sia in termini di stato giuridico che di trattamento economico ed anche di rappresentanza sindacale.
In tutt’altri termini è da collocare l’ipotesi di attribuire la dirigenza ai Direttori SGA; ipotesi che non può essere definita in sede di contrattazione collettiva ma solo ed esclusivamente attraverso un intervento legislativo: intervento teoricamente possibile ma al momento non presente nel dibattito politico. L’Anquap sostiene (non da oggi) questa prospettiva e la riproporrà, a tempo debito, a livello istituzionale e politico, riportando la posizione espressa dal Prof. Sabino Cassese nella relazione di apertura della Conferenza Nazionale sulla scuola del gennaio/febbraio 1990 (Mattarella all’epoca Ministro dell’Istruzione) che prevedeva anche una dirigenza amministrativa.
È doveroso ricordare che per la dirigenza ai Capi di Istituto è stata necessaria prima una legge e poi un decreto legislativo (art. 21 L.59/97 e D. Lgs.59/98) in concomitanza con l’attribuzione alle scuole della personalità giuridica e dell’autonomia funzionale: condizioni che sono rimaste immutate nel tempo. L’assetto autonomistico delle scuole è stato frutto di un intervento di riforma voluto dai Ministri Bassanini e Berlinguer e condiviso dal Parlamento.
È, altresì, doveroso ricordare che per il conferimento ai Responsabili Amministrativi della Direzione dei servizi generali e amministrativi (art. 34 CCNL del 26/5/1999) è stata necessario l’inserimento di funzioni coadiuvanti del dirigente scolastico, nel D. Lgs. 59/98, e la previsione di direzione dei servizi di segreteria, nell’art. 16 c. 4 DPR 275/1999.
In quegli anni tra il 1995 e il 1999 la spinta e il contributo della Fnada (antenata dell’Anquap) furono significativi ed in parte determinanti. Da non dimenticare che prima del conseguimento del ruolo direttivo, dal 1° settembre 2000, lo stipendio dei Responsabili Amministrativi (prima segretari, fino al 31/8/1986, e poi Coordinatori Amministrativi, fino al 31/8/1995) era inferiore a quello di qualsiasi categoria di personale docente.
Comunque sia - mantenimento dello “status quo” o collocazione dei DSGA nell’area contrattuale della dirigenza - sono necessari sostanziali interventi nel prossimo CCNL; interventi normativi e retributivi sui Direttori SGA e sull’insieme del personale ATA, con particolare riferimento all’introduzione in organico dei Coordinatori Amministrativi e alla completa rivisitazione dei profili professionali degli Assistenti Amministrativi e Tecnici.
Per l’organico dei Coordinatori Amministrativi la sede contrattuale non è, però, quella idonea a conseguire il risultato essendo indispensabile un atto legislativo e/o regolamentare che lo definisca a livello nazionale e territoriale.
Per i DSGA occorre rendere effettivo lo status di “Capo” del personale ATA con funzioni reali di gestione diretta (conferimento incarichi e azione disciplinare) e competenze rafforzate in tema di contabilità (centro autonomo di spesa con assegnazione di un budget specifico).
Sul versante retributivo il trattamento economico fondamentale deve essere equiparato a quello dei Direttori Amministrativi di Accademie e Conservatori (circa 3.000,00 euro annui in più), mentre l’indennità di direzione quota base va raddoppiata (da € 1.828,00 ad € 3.656,00) e quella variabile incrementata di almeno il 50% (da una media di € 3.750,00 ad una superiore di € 5.625,00). Si potrebbe anche pensare ad una nuova denominazione dell’indennità di direzione che, in analogia alla struttura retributiva dei dirigenti, potrebbe assumere il “nomen” di retribuzione di posizione. Per completare la struttura della retribuzione, sempre in analogia ai dirigenti, dovrebbe essere introdotta anche la “retribuzione di risultato”, prelevando somme dall’attuale fondo per la valorizzazione del personale scolastico. Con tali aumenti retributivi sarebbe possibile (anzi necessario) rivedere l’orario di lavoro su base mensile e/o settimanale, con ampia flessibilità e autonomia e prestazioni da rendere parte in presenza e parte da remoto.
Gli Assistenti Amministrativi devono assumere la funzione di “impiegati di concetto”, con ampia e responsabile autonomia operativa e radicale superamento dell’attuale profilo professionale.
La stessa sorte di revisione del profilo professionale deve interessare gli Assistenti Tecnici, che nei periodi di sospensione delle attività didattiche devono operare in collaborazione con i servizi amministrativi.
Assistenti Amministrativi e Tecnici debbono veder rivalutato il trattamento fondamentale, raddoppiato il Compenso Individuale Accessorio (CIA) e incrementati gli importi della prima e seconda posizione economica. Anche per gli Assistenti si deve prevedere una disciplina della prestazione lavorativa parte in presenza e parte da remoto.
Certo si potrebbe proporre – a motivata ragione – anche molto di più ma sarebbe demagogico rispetto alle risorse effettivamente disponibili per i rinnovi contrattuali e alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
Le risorse finanziarie disponibili per i rinnovi contrattuali del triennio 2019/2021, per tutta la pubblica amministrazione, sono pari a 6,8 miliardi di euro (contro i 5,4 miliardi della precedente tornata 2016/2018). Questa dotazione complessiva determina un incremento medio mensile a regime di € 107,00 (vedi intervento del Presidente dell’ARAN nell’articolo su “Il Sole 24 Ore” del 25/1/2021).
Da oltre trent’anni l’attività di formazione e consulenza e da vent’anni anche quella sindacale di assistenza, tutela e rappresentanza costituiscono il tratto distintivo dell’Anquap.
In tutti questi anni abbiamo operato incessantemente, anche raggiungendo alcuni risultati per:
- il conseguimento della direzione amministrativa con conseguente inquadramento retributivo. La direzione amministrativa è arrivata mentre l’inquadramento retributivo è stato insufficiente sin dal primo momento, quando gli accordi sindacali hanno “calpestato” le anzianità pregresse con lo strumento della temporizzazione in luogo della ricostruzione. L’Anquap ha contestato in tutte le sedi istituzionali, politiche, sindacali e giudiziali questa scelta penalizzante. L’unico risultato ottenuto, nel 2003 e dopo una formale diffida legale, è stato quello di ottenere la temporizzazione economica dell’incremento del 30% rispetto al 70% iniziale di corrispondenza con le retribuzioni dei Direttori Amministrativi di Accademie e Conservatori. Le Magistrature adite (ordinaria e contabile) ci hanno purtroppo dato torto e, nel caso della Magistratura ordinaria, la Suprema Corte di Cassazione ha condannato molti colleghi anche al rimborso delle spese legali. Si è pure tentato il coinvolgimento delle istituzioni europee che si sono in argomento dichiarate incompetenti;
- il passaggio dall’area B all’area D di circa 1.800 ex Assistenti Amministrativi sulla base del CCNI del dicembre 2009 e del D.M. del 28/1/2010: una condizione non ripetibile per gli interventi legislativi operati con le riforme Brunetta e Madia;
- il contrasto alla sequenza contrattuale del 25/7/2008 che rivalutava solo parzialmente l’indennità di direzione. Un contrasto che, con lo stato di agitazione formalmente proclamato, portò a bloccare temporaneamente l’ipotesi di CCNL per l’intervento dei Ministri della Funzione Pubblica e dell’Istruzione dell’epoca (Brunetta e Gelmini). Nella circostanza la nostra azione venne sostenuta con determinazione dalla CIDA Funzione Pubblica con ripetuti interventi del Presidente Federale Giorgio Rembado;
- il contrasto, anche con stati di agitazione e scioperi, alla presenza dei CO.CO.CO. nelle segreterie scolastiche e dei servizi esternalizzati di pulizia e sorveglianza. Su questi due aspetti i risultati sono stati positivi ed infatti oggi non abbiamo più i CO.CO.CO. e i servizi di pulizia e sorveglianza sono stati riportati all’interno delle scuole con il recupero in organico di circa 12.000 Collaboratori Scolastici;
- la proposta di istituire l’organico degli Assistenti Tecnici anche nelle scuole del primo ciclo; una proposta che ha trovato una prima parziale accoglienza con l’emergenza Covid-19 nel 2020 e che vedrà l’istituzione in organico di 1.000 unità di Assistenti Tecnici a partire dall’a.s. 2021/2022;
- il contrasto alla disciplina delle scuole sottodimensionate nelle quali non possono essere assegnasti in via esclusiva un Dirigente e un Direttore SGA. Con la legge di bilancio 2021 vi è stato un parziale positivo risultato che ha rivisto i termini quantitativi per classificare le scuole come sottodimensionate (da 600 a 500 alunni e in particolari situazioni da 400 a 300 alunni);
- l’azione costante per far rispettare la legge e ben due CCNL sull’erogazione dell’indennità mensile ai DSGA che operano in due scuole. In argomento siamo stati costretti a ricorrere anche ai Giudici del Lavoro ottenendo piena soddisfazione presso i Tribunali di Milano e Roma;
- l’impegno determinante per il concorso e il reclutamento dei Direttori SGA e per una corretta soluzione nei confronti degli Assistenti Amministrativi che per anni, anche senza laurea, hanno svolto le funzioni direttive. Sullo svolgimento e l’esito del concorso i risultati possono considerarsi complessivamente positivi, mentre Ministero Governo e Parlamento non sono stati capaci di trovare un’adeguata soluzione per i facenti funzione. In considerazione che anche dopo l’assunzione di tutti i vincitori di concorso i posti vacanti e disponibili rimarranno in numero rilevante, si impone l’emanazione di un nuovo bando di concorso consentendo la partecipazione, con alcune modalità semplificate, dei facenti funzione anche senza laurea;
- rivalutare l’indennità di direzione parte variabile come proposto dal Ministero nella trattativa sul MOF per l’a.s. 2020/2021 (da 30,00 a 45,00 euro per ogni dipendente); proposta inopinatamente respinta dai Sindacati presenti alla trattativa;
- l’accesso del DSGA ai fondi per la valorizzazione professionale del personale scolastico come da documento Anquap del 27/11/2020;
- rivalutare il compenso da corrispondere ai DSGA tutor dei neo assunti in Toscana. Ad un’indicazione iniziale dell’USR, di cui si è apprezzato l’iniziativa, si è pervenuti dopo il nostro intervento ad una quantificazione più elevata.
L’analisi esposta, le proposte presentate e l’opera riassunta costituiscono la base per l’avvio di un libero confronto che l’Anquap si augura ricco di contribuiti e aperto a chiunque abbia la volontà di portare idee e opinioni, anche critiche, di segno costruttivo e all’interno di un contesto di compatibilità giuridiche ed economiche.
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