Ricostruzione di carriera DSGA vincitori di concorso. Problematica funzione SIDI da rimuovere

Al Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti,

gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

Dott.ssa Gianna BARBIERI

 

UFFICIO III

Sviluppo del sistema informativo

Dirigente: Paolo DE SANTIS

 

Al Direttore Generale per il Personale Scolastico

Dott. Filippo SERRA

 

Oggetto: Ricostruzione di carriera DSGA vincitori di concorso. Problematica funzione SIDI da rimuovere.

 

Preg.mi Dirigenti in indirizzo,

con la presente si segnala la problematica che si sta verificando in questi giorni, relativa ai DSGA vincitori di concorso assunti a tempo indeterminato il 01/09/2020 che, avendo superato il periodo di prova il 31/12/2020, hanno presentato istanza per la ricostruzione di carriera.

Procedendo attraverso la relativa funzione presente sul SIDI (Gestione pratiche ricostruzione di carriera), il sistema presenta un errore bloccante che ne impedisce il calcolo, rimandandolo al 01/09/2021 con la seguente motivazione:

LE ASSUNZIONI DEI PROFILI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 6, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 124 DEL 3.5.1999 E DALL’ART. 7, COMMA 7 DEL D.M. 146/2000; TALI NORME STABILISCONO CHE IL PERSONALE SIA OBBLIGATO ALLA PARTECIPAZIONE DI UNO SPECIFICO CORSO DI FORMAZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO DI DECORRENZA GIURIDICA, DELLA DURATA DI UN ANNO, AL TERMINE DEL QUALE SI PERFEZIONA IL RAPPORTO DI IMPIEGO (DATA DI PERFEZIONEMENTO RAPPORTO DI LAVORO) ANCHE AI FINI ECONOMICI. LA DATA DI PERFEZIONAMENTO E’ SEMPRE DIFFERITA DI UN ANNO DALLA DECORRENZA GIURIDICA. FATTA QUESTA PREMESSA, IL PERSONALE IN OGGETTO UNA DECORRENZA GIURIDICA 1/9/2020, QUIN DI LA DATA DI PERFEZIONAMENTO DOVRA`` OBBLIGATORIAMENTE ESSERE 1/9/2021. SOLO DOPO TALE DATA POTRA`` ESSERE ELABORATA E STAMPATA LA PRATICA”.

 

La normativa citata dal SIDI che non consente di procedere (ovvero la L. 124/99 - che è andata a modificare l’art. 557 “Concorsi riservati” del T.U. 297/94 - e nello specifico il D.M. 146/00 - art. 7 “Integrazione e utilizzazione delle graduatorie permanenti” - sull’obbligatorietà della partecipazione ad un corso di formazione, quale passaggio propedeutico per il perfezionamento del rapporto di lavoro), non ha nessuna attinenza con i DSGA neo immessi in ruolo.

In entrambi i casi, infatti, si fa riferimento a graduatorie permanenti relative a concorsi riservati che non hanno nulla a che vedere con il reclutamento relativo ai neo immessi DSGA; reclutamento avvenuto su concorso per titoli ed esami ai sensi del D. Lgs. 165/01, del D.M. 863/2018 e del successivo bando del 20/12/2018.

Per quanto esposto e motivato, si chiede la rimozione dell’errore bloccante legato a disposizioni normative che non riguardano la specificità dei DSGA neo immessi in ruolo il 01/09/2020.

 

Fiducioso in un positivo riscontro, si ringrazia per l’attenzione.

 

Distinti saluti

 

Lì, 25.02.2021

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 25/02/2021
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 25/02/2021 15:19:54
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