La questione coinvolta dall’odierna analisi, rappresenta un punto di interesse oggetto di una controversa interpretazione sul piano normativo che si riversa però, sull’ambito applicativo della contrattazione d’istituto. L’originario fondo per la valorizzazione del personale docente, istituito dalla L. 107/2015, ha subito una evoluzione circa la sua destinazione originaria con la Legge di Bilancio n. 160 del 2019 la quale, al comma 249, ha disposto che lo stesso venisse indirizzato alla “valorizzazione del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.
Con tale intervento, il Legislatore ha inteso modificare l’originaria ratio della destinazione del fondo sulla valorizzazione, ponendo l’attenzione sull’impegno profuso dal personale scolastico nella sua interezza, coinvolgendo pertanto non solo il corpo docente ma anche il personale ATA e, come parte di quest’ultima categoria, il DSGA. Le risorse di cui si discute, confluite nel MOF di cui all’art. 40 CCNL COMPARTO SCUOLA 19 aprile 2018, costituiscono un fondo autonomo e distinto rispetto alle altre risorse previste nel medesimo articolo tra cui, il FIS di cui all’art. 88 del CCNL COMPARTO SCUOLA 2006/2009 nonché a diverso titolo le risorse per i compensi per le ore eccedenti, per le aree a rischio e diverse altre.
Da ciò si evince che il MOF funge da contenitore di tutte quelle risorse oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica le quali, hanno una autonoma destinazione e sono definite all’origine nella misura, nella stessa nota di assegnazione per il funzionamento amministrativo - didattico.
Ciò posto, non si potrebbe contestare alla platea del personale DSGA di accedere a tale fondo per la valorizzazione del personale scolastico, rientrando lo stesso in quest’ultimo e non percependo a tale titolo alcuna altra indennità.
Né appare suscettibile di accoglimento, l’eccezione per la quale al DSGA possono essere corrisposti a carico del FIS solo i compensi di cui all’art 89 del CCNL COMPARTO SCUOLA 2006/2009. Tale eccezione non rileva per un duplice ordine di motivi: il primo, perché come già in precedenza affermato, il FIS rappresenta un fondo autonomo confluito nel MOF e in secondo luogo, esso prescinde dalla finalità a cui la valorizzazione del personale scolastico dovrebbe tendere ovvero il riconoscimento dell’impegno profuso, nell’espletamento della propria attività in relazione alla realtà scolastica in cui opera.
Né sarebbe opportuna l’esclusione del personale DGSA dalla valorizzazione del merito, fondata sulla possibilità per quest’ultimo di accedere alle risorse di cui all’art. 3 D.I. 109/2020 previste nell’ambito della remunerazione delle prestazioni aggiuntive dei mesi di agosto e settembre 2020, per la ripresa della didattica in presenza. Difatti queste ultime, possono considerarsi come attività necessarie e determinate da un fattore contingente quale l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha comportato un sovraccarico di lavoro per la gestione dell’emergenza stessa nonché per l’adeguamento, in termini brevi, da parte delle istituzioni scolastiche alle prescrizioni ministeriali.
Quanto detto non è riconducibile alla valorizzazione del merito, concetto predeterminato nell’ambito della costituzione del citato fondo di cui alla legge 107/2015 bensì all’ordinaria e talvolta straordinaria attività, necessaria per rispondere adeguatamente all’emergenza epidemiologica, in modo da consentire la ripresa della didattica in presenza.
Pertanto sarebbe da reputare illegittima l’esclusione dal fondo ex art. 1 co 249 L.160/2019 per i DSGA, fondata su una disparità di trattamento rispetto alla restante parte del personale scolastico, comportando così una violazione del principio di uguaglianza sul piano sostanziale.
DSGA Dott.ssa Maria Alessia Tatò