La campagna vaccinale per il personale della scuola, ormai avviata su tutto il territorio nazionale, ha provocato nella maggior parte dei vaccinati, effetti collaterali o reattivi tali da debilitare anche gli stessi lavoratori della scuola che per forza di causa maggiore si sono assentati dal servizio.
Va detto che, trattandosi di una procedura ad adesione volontaria, nessuna norma vigente o tra quelle promulgate per il periodo emergenziale ha previsto un permesso “speciale” che sia al di fuori delle tipologie di permessi/assenze previsti dal CCNL.
Quali sono i permessi di cui il dipendente ATA/docente può usufruire?
Permesso per motivi personali e Ferie.
L’art. 15 del CCNL Scuola prevede, al comma 2, che il dipendente con contratto a tempo indeterminato, docente, ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, (solo) i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Per il personale ATA detti permessi sono disciplinati dal CCNL 19 /04/2018 art. 31 comma 1: “Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. “ e Comma 3 lett.e) “possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore”.
I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
I permessi invece per il personale assunto a tempo determinato sono disciplinati dall’art. 19 e ciò che maggiormente rileva è che sono senza retribuzione: permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 (motivi personali e familiari).
Tali permessi possono essere usufruiti per recarsi alla sede vaccinale nel giorno in cui siano stati convocati in orario di servizio.
Il personale ATA può anche utilizzare giorni di ferie.
In alternativa il personale docente e ATA può utilizzare anche il Permesso breve con recupero
Il dipendente, a seconda la circostanza, potrebbe aver bisogno solo di un permesso breve.
Nel corso dell’anno, i permessi brevi non possono superare l’orario settimanale di servizio:
- docenti scuola secondaria: max 18 ore;
- docenti scuola dell’infanzia: max 25 ore
- docenti scuola primaria: max 24 ore.
- ATA max 36 ore.
Per stabilire il numero di ore fruibile in uno stesso giorno, si deve prendere in considerazione l’orario di servizio da svolgere nella giornata in cui si chiede il permesso.
Il CCNL 29/11/2007 all’art. 16, infatti, prevede che il permesso orario giornaliero non può essere superiore alla metà dell’orario di servizio della giornata in cui lo stesso viene richiesto, e deve essere recuperato entro i due mesi successivi in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Visita specialistica
Il CCNL 29/11/2007 non regolamenta in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, mentre il CCNL 19/04/2018 le ha disciplinate solo per il persola ATA.
Pertanto, sia il docente a tempo indeterminato che determinato, può effettuarle:
- chiedendo un permesso breve (art. 16);
- chiedendo un permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19);
- oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19).
Nel caso in cui decida di farla rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporto e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.
Come si giustifica l’assenza
Per quanto riguarda il permesso (giornaliero o breve), vale l’autocertificazione.
Per quanto riguarda la visita specialistica, con nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il MIUR ha disposto che, “nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica -problematica “risolta” solo per il personale ATA nel nuovo CCNL 2018-, si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) che ha stabilito:
“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
Qualora quindi il dipendente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.
EVENTUALI CASI DI REAZIONI ALLERGICHE O STATI FISICI DEBILITANTI O FEBBRILI CHE SI PRESENTANO NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO
La casistica di stati febbrili o debilitanti conseguenti al vaccino è risultata frequente nella maggior parte dei vaccinati. In tal caso il dipendente Docente/ATA a tempo indeterminato o determinato usufruisce della malattia ai sensi dell’art. 17, per il personale a T.I. e art. 19 per quello a T.D., CCNL 29/11/2007, con conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporto e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.
Lì, 08.03.2021
IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE
Sabato Simonetti