DECRETO LEGGE 13 MARZO 2021, N° 30
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, entrato in vigore lunedì 15 marzo 2021 con validità fino al 6 aprile 2021, lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 e contiene “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.
Il D.L. ha reintrodotto la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio o nel caso di infezione o quarantena del figlio.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità, è possibile invece fruire del congedo straordinario.
LAVORO IN MODALITÀ AGILE
L’art. 2 comma 1 prevede che:
“Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”.
Alla luce di quanto sopra disposto, il lavoratore potrà chiedere di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile quando:
- per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 16 anni
- per la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
- per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente
CONGEDO STRAORDINARIO
L’art. 2 comma 2 prevede che:
“Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (es: nel caso dei collaboratori scolastici), il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di congedo straordinario in luogo della retribuzione spetta una indennità pari al 50% della retribuzione in godimento. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa, soggetti a computo ai fini della quiescenza su istanza dell’interessato/a.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In tutti i casi, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste.
CONVERSIONE DEL CONGEDO ORDINARIO IN STRAORDINARIO
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data del 12 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.
Ad ogni buon fine appare utile sottolineare che coloro che non hanno ancora usufruito del tutto del congedo parentale previsto dalla già esistente normativa, potranno ovviamente prima di tutto far ricorso a tale congedo prima di accedere al congedo previsto dal D.L. 30/2021
BABY SITTING
Per completezza di trattazione segnaliamo che il D.L. prevede anche la possibilità del bonus baby sitting ma non per i lavoratori della scuola bensì per I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sani[1]tari, per i figli conviventi minori di anni 14.
Lì, 15.03.2021
IL RESPONSABILE SETTORE PERSONALE
Sabato Simonetti