MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI FRAGILI E ASSENZA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid -19” pubblicato in gazzetta ufficiale n° 70 del 22/03/2021 e vigente dal 23/3/2021 ha introdotto/prorogato alcune tutele per i lavoratori.

Di seguito una sintesi e alcune considerazioni sui lavoratori fragili e assenze per vaccino.

 

Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità.

Proroga al 30 giugno delle disposizioni per i lavoratori fragili (pubblici e privati).

In riferimento a quanto già sancito dei commi 2 e 2-bis[1] dell’articolo 26 del D.L.18/2020, viene estesa al periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2021 l’applicazione e contestualmente viene riformulato il comma 2 prevedendo che, nel caso il lavoratore fragile non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, l’assenza sia equiparata al ricovero ospedaliero e non si computi nel periodo di comporto.

Il comma 2-bis prevede che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, potendo anche essere adibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o svolgere specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

I lavoratori interessati sono quelli che risultano in possesso di:

  • riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992)
  • certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

 

Peraltro, la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 481) già aveva previsto che la tutela dei lavoratori fragili (dal lavoro agile alla sorveglianza precauzionale) si applicasse anche dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

Ad ogni buon fine, qualora l’attività lavorativa non possa essere resa in Smart working l’assenza dal servizio è considerata quale sorveglianza precauzionale, fatto salvo eventuali recuperi e ferie pregresse da azzerare.

Assenza dal lavoro del personale scolastico in occasione della vaccinazione anti Covid

 

L’art. 31 c. 5 ha disciplinato l’assenza dal lavoro del personale della scuola, in occasione della somministrazione del vaccino, ritenendola giustificata e senza alcuna decurtazione economica.

La disposizione è vigente dal 23 marzo 2021 e non prevede retroattività. A nostro parere, però, non applicare detta norma ai dipendenti già sottoposti alla somministrazione vaccinale, configurerebbe una disparità di trattamento. Pertanto, a nostro avviso, anche per il personale che si è assentato per vaccinazione nei giorni antecedenti il 23 marzo 2021 deve essere applicato il trattamento più favorevole: l’assenza giustificata.

Il D.L. 41/2021 non disciplina il trattamento giuridico in ordine agli effetti collaterali che potrebbero essere provocati dalla vaccinazione nei giorni successivi, con relative assenze dal servizio. Tali assenze, quindi, rientrano nella normale disciplina delle assenze per malattia, con relativa decurtazione del compenso accessorio e computo ai fini del comporto.

 

Lì, 26/03/2021

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

Sabato Simonetti



[1] 2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonchè dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennita' di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.(1)

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QU il contributo professionale


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 26/03/2021
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 26/03/2021
Permalink: MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI FRAGILI E ASSENZA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO Tag: MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI FRAGILI E ASSENZA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO
Autore: Pagina letta 1995 volte



  Feed RSS Stampa la pagina ...