Assunzione in servizio e assegnazione sede Direttori SGA a.s. 2020/2021. Effetti sulla mobilita' dell'a.s. 2021/2022. Analisi, proposta e richiesta urgente di confronto

Al Ministro dell’Istruzione

Prof. Patrizio BIANCHI

 

e p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione

Cons. Luigi FIORENTINO

 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ing. Stefano VERSARI

 

Al Direttore Generale per il Personale Scolastico

Dott. Filippo SERRA

 

 

Oggetto: assunzione in servizio e assegnazione sede Direttori SGA a.s. 2020/2021. Effetti sulla mobilità dell’a.s. 2021/2022. Analisi, proposta e richiesta urgente di confronto.

 

Preg.mo Ministro,

l’assunzione in servizio di 1.538 unità di DSGA nel corrente a.s. 2020/2021 – a seguito delle procedure del concorso pubblico di cui al DDG 20/12/2018, n. 2015 – ha posto in evidenza il tema dell’assegnazione di sede ai fini dell’applicazione del vincolo di permanenza quinquennale previsto per espressa disposizione di legge. Di seguito il contesto normativo vigente e quanto previsto nei contratti individuali di lavoro sottoscritti all’atto dell’assunzione in servizio:

 

·       DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. - note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021) - (GU n.106 del 09-05-2001 - Suppl. Ordinario n. 112)

Art. 35

Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. (60) (68)

 

·       DECRETO DIRETTORIALE 2015 DEL 20 DICEMBRE 2018

Bando di concorso ordinario per DSGA scuola

Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ata.

 

Articolo 18

(Assunzione in servizio)

5. In base all’art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all’assunzione devono permanere nella sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell’immissione in ruolo.

 

·       STRALCIO CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO TRA IL MINISTERO/DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DSGA AVENTE TITOLO ALL’ASSUNZIONE DAL 1° SETTEMBRE 2020 (o data successiva)

La sede definitiva è assegnata mediante le operazioni di mobilità aventi decorrenza dal successivo anno scolastico 2021/2022. In assenza della domanda di mobilità dell’interessato ovvero in caso di indisponibilità delle sedi indicate nella medesima domanda, l’Amministrazione procede d’ufficio all’assegnazione della sede definitiva.”

 

·       NOTA MINISTERO ISTRUZIONE PROT. N. 10112 DEL 29/3/2021

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/22: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica

 

·       ORDINANZA MINISTERIALE PROT. N. 106 DEL 29/3/2021

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22

CAPO IV - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Articolo 22

(Avvertenze e termini per le operazioni di mobilità)

8. Nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, in attuazione dell’articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, gli interessati, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all’atto dell’immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell’a.s. 2020/2021, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell’assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici.

……………………………………………

Dalla lettura delle disposizioni riportate e dal contratto individuale di lavoro risulta una evidente contraddizione. Pur in presenza (e vigenza) della Legge (art. 35 c. 5-bis D. Lgs. 165/2001) e del bando di concorso (art. 18 c. 5 DDG 2015/2018), il contratto individuale di lavoro demanda alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2021/2022 l’assegnazione della sede definitiva, mentre l’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente e ATA per l’a.s. 2021/2022 (art. 22 c. 8 O.M. 106/2021) stabilisce una procedura di assegnazione definitiva di sede già nel corrente a.s., con applicazione immediata del vincolo di permanenza.

Il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il Direttore SGA avente titolo non è frutto di una libera pattuizione tra le parti ma diretta conseguenza delle operazioni di immissione in ruolo. Infatti, il modello di contratto individuale viene “prodotto” dal SIDI e non è modificabile in nessuna delle sue parti.

Con il citato contratto individuale il Ministero si è obbligato all’assegnazione della sede definitiva attraverso le operazioni di mobilità lasciando libero l’interessato di presentare la relativa domanda senza indicare alcun vincolo territoriale.

A distanza di quasi sette mesi dalla sottoscrizione dei contratti individuali, il Ministero cambia opinione e stabilisce in via unilaterale di contravvenire all’obbligazione assunta: una condotta scorretta che mette in difficoltà i DSGA neo assunti interessati a presentare la domanda di mobilità e che non si addice ad un organo dello Stato in veste di datore di lavoro.

Se il Ministero doveva (e voleva) applicare con immediatezza il vincolo quinquennale della permanenza nella sede di prima destinazione avrebbe dovuto disporre in tal senso sin dall’atto di individuazione e conseguente contratto individuale di lavoro.

Peraltro, che la formulazione dell’art. 18 c. 5 del bando di concorso sia alquanto “infelice” lo dimostra il fatto che nel predisporre lo schema di decreto su “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)” si prevede all’art. 8 c. 4 la seguente diversa disciplina “I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e restano nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni scolastici, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

 

Per uscire da una situazione/condizione oggettivamente ingarbugliata ed evitare il ricorso ad azioni legali da parte di coloro che intendono partecipare alla mobilità, come da contratto individuale sottoscritto, si avanza la seguente proposta:

  • si dà corso alla procedura dell’assegnazione definitiva di sede già nel corrente a.s. 2020/2021, come disciplinata dall’art. 22 c. 8 O.M. 106/2021;
  • successivamente si consente la partecipazione alla mobilità per l’a.s. 2021/2022, anche in deroga al vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione, a coloro che intendono presentare domanda nella propria provincia o in provincia diversa da quella di assegnazione.

Si resta in attesa di cortese riscontro con richiesta di un confronto urgente sulle tematiche sopra esposte.

Distinti saluti.

 

Lì, 02.04.2021

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani  


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 02/04/2021
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 06/04/2021 08:52:33
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