Al Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i contratti,
gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Dott.ssa Gianna BARBIERI
UFFICIO III
Sviluppo del sistema informativo
Dirigente: Paolo DE SANTIS
Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
Dott. Filippo SERRA
Oggetto: Ricostruzione di carriera DSGA vincitori di concorso – Osservazioni e criticità.
Preg.mi Dirigenti in indirizzo,
si fa seguito alla precedente nota del 25/02/2021 di questa Associazione, per segnalare ulteriori problematiche relative ai DSGA vincitori di concorso assunti a tempo indeterminato dall’1/09/2020 che, avendo superato il periodo di prova il 31/12/2020, hanno presentato istanza per la ricostruzione di carriera.
Premesso che al SIDI è stato rimosso l’errore bloccante che impediva il calcolo della ricostruzione di carriera e, pertanto, il sistema consente l’inserimento e la definizione del decreto, purtroppo sono presenti (e si segnalano) ulteriori criticità in ordine alla corretta applicazione della norma; criticità che si riportano di seguito:
1) Il SIDI per la conferma in ruolo tratta i DSGA alla stregua del personale docente, ovvero nel decreto riporta testualmente “Visto il successivo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, debitamente approvato dagli organi di controllo, stipulato tra il dirigente dell'ufficio scolastico regionale [……] e l'interessata dal quale risulta l'assunzione in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area D, profilo professionale direttore dei servizi generali ed amministrativi, con decorrenza giuridica dal 01/09/2020 quale vincitrice di concorso per titoli ed esami e con perfezionamento del rapporto di lavoro ai fini economici dal 01/09/2021, a seguito del superamento del periodo di formazione;
Come si può evincere da quanto sopra riportato la data di conferma in ruolo per il personale ATA non è corretta in quanto il periodo di prova non è fissato nell’ambito di un anno scolastico, ma in un determinato periodo di tempo (nel caso del DSGA 4 mesi). Oltretutto con il CCNL 19/04/2018 (art.30) la conferma in ruolo non è più prevista come atto da formalizzare, perché l’interessato, sussistendone i presupposti si intende confermato. Tuttavia, per chiarezza e per sgombrare il campo da incertezze, è bene che vi sia almeno una presa d’atto circa il superamento della prova. Per gli ATA una volta superato il periodo di prova, la ricostruzione di carriera decorre con effetto retroattivo dal momento della nomina in ruolo (art. 570 co.2 dlgs n. 297/1994): quindi ai fini giuridici dall’inizio dell’anno scolastico in cui si è nominato in ruolo ed ai fini economici dal momento dell’assunzione in servizio a seguito della stipula del contratto individuale di lavoro a T.I.. In tal modo il periodo dal 1° settembre all’inizio dell’assunzione in ruolo vale come anzianità di ruolo, mentre per il pre-ruolo da riconoscere è quello anteriore al 1° settembre appena indicato. Queste disposizioni, a tutt’oggi, vengono violate dal SIDI.
2) Altra criticità è legata al trattamento del servizio pre-ruolo del personale già in servizio nelle Istituzioni Scolastiche nei vari profili.
Il sistema applica la temporizzazione ai sensi dell’art. 6 del DPR 345/1983. Tale istituto giuridico è applicabile nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Stabilendo quale data di conferma in ruolo il 1° settembre del 2021.
Di fatto, in entrambi i casi, si fa riferimento a graduatorie permanenti relative a concorsi riservati per C.S. e A.A. che non hanno nulla a che vedere con il reclutamento relativo ai DSGA neo immessi in ruolo; reclutamento avvenuto su concorso per titoli ed esami ai sensi del D. Lgs. 165/01, del D.M. 863/2018 e del successivo bando del 20/12/2018, che nel caso di specie non può essere applicata, in quanto non è un passaggio, bensì va considerato solo il differenziale stipendiale (assegno ad personam riassorbibile) eventualmente favorevole per il dipendente, tra lo stipendio in godimento nel profilo di provenienza e quello di inquadramento nel profilo di DSGA.
Per quanto esposto e motivato, si chiede la rimozione dell’errore bloccante legato a disposizioni normative che non riguardano la specificità dei DSGA neo immessi in ruolo il 01/09/2020.
Fiducioso in un positivo riscontro, si ringrazia per l’attenzione.
Lì, 23.04.2021
IL VICE PRESIDENTE AREA PERSONALE
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IL PRESIDENTE
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Sabato Simonetti
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Giorgio Germani
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