Di seguito, il testo dell'interrogazione.
DE MENECH. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
il Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) 26 maggio 1999 – articolo 34 – ha istituito, a decorrere dal 1° settembre 2000, la figura del «direttore dei servizi generali ed amministrativi» – Dsga; il comma 2 del citato articolo 34 ha stabilito le modalità di accesso al profilo medesimo e cioè:
1) vi si accede con i titoli di cui alla tabella B (diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti);
2) in prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'anno scolastico 1999/2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e nei conservatori ed accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale;
negli anni scolastici successivi al 1° settembre 2000 e fino ad oggi il reclutamento del personale per l'accesso al profilo di Dsga è avvenuto ed avviene mediante lo scorrimento delle graduatorie rese permanenti dalla legge n. 124 del 1999;
il trattamento economico è determinato dall'articolo 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2001 con il metodo della «temporizzazione» in prima applicazione. L'articolo 19 del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro 2001 (Norme finali) recita testualmente «per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 1999», e quindi non è stata abrogata la disposizione prevista dall'articolo 66, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 che prevede il trattamento economico più favorevole tra la temporizzazione e riconoscimento servizi preruolo;
l'istituto della «temporizzazione» è un atto dovuto dell'amministrazione e viene effettuato quando un dipendente passa da un profilo inferiore ad uno superiore;
l'istituto della «ricostruzione della carriera» è un diritto del dipendente e viene esercitato se il trattamento economico derivante dalla stessa è più favorevole rispetto alla temporizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399 (deliberazione della Corte dei conti – Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato n. SCCLEG/4/2019/SUCC del 25 luglio 2019);
il Ministero dell'istruzione invece sostiene la tesi che l'istituto della ricostruzione di carriera e quindi il citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 sia stato implicitamente abrogato dall'articolo 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2001. I lavoratori ritengono sia applicabile l'articolo 66, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995, il quale richiama l'articolo 4, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
è vero, infatti, che i Dsga continuano a essere prelevati dai vecchi ruoli dei responsabili amministrativi, e, esauriti questi, addirittura da quelli della qualifica inferiore di assistente amministrativo –:
se il Ministro dell'istruzione sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intenda adottare le iniziative di competenza necessarie per garantire il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio anche ai direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003;
se si intendano adottare le iniziative necessarie affinché sia riconosciuto ai direttori dei servizi generali ed amministrativi di cui sopra il trattamento economico e la ricostruzione della carriera ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.
(5-05824)