Pubblichiamo la sentenza della Corte Costituzionale 23 marzo - 19 aprile 2021 n. 71 che giudica la non fondatezza delle questioni sollevate avverso la L. 228/2012 art. 1 commi 44 e 45. Pertanto, l’indennità di funzioni superiori continuerà ad essere corrisposta calcolando il differenziale tra lo stipendio iniziale del DSGA e quello complessivamente in godimento dell’Assistente Amministrativo.
Con tutto il rispetto che si deve alla Consulta ci permettiamo di avere perplessità su alcuni passaggi della sentenza quando si afferma che trattasi di “prestazione volontariamente resa” e di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Ci permettiamo sottolineare che l’Assistente Amministrativo titolare della seconda posizione economica è obbligato a sostituire il DSGA nella scuola di titolarità e/o di servizio, mentre l’Assistente Amministrativo di ruolo che svolge l’incarico di DSGA non passa a un rapporto di lavoro a tempo determinato ma viene utilizzato come DSGA facente funzione (art. 14 CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), mantenendo lo status di dipendente del comparto scuola (oggi comparto istruzione e ricerca) a tempo indeterminato.
Constatiamo con amarezza che in questa vicenda, come in quella dell’inquadramento retributivo dei DSGA al primo settembre 2000, lo Stato si preoccupa di salvaguardare la contabilità pubblica in danno dei più deboli.
Lì, 27.04.2021
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani