Executive summary
CAMERA – Presentata una interrogazione a risposta orale in Commissione a firma dell’On. Ubaldo Pagano (Pd, Capogruppo in Comm. Bilancio) relativa alla norma che identifica un numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore SGA. Con l’atto si chiede al Ministro dell’Istruzione Bianchi di adottare iniziative per modificare il decreto ministeriale n. 157 del 14 maggio 2021, che ad avviso dell'interrogante reca disposizioni non conformi con quanto previsto dalla legge n. 178 del 2020, cagionando un ingiusto pregiudizio agli istituti scolastici interessati, cui verrà assegnato un dirigente titolare di incarico presso altre istituzioni.
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Di seguito, il testo dell’interrogazione.
UBALDO PAGANO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
i commi 978 e 979 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 modificano, per l'anno scolastico 2021/2022, la disciplina relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva;
in particolare, il comma 978 dispone che, per l'anno scolastico 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato è ridotto – nei limiti della spesa autorizzata dal comma 979 – (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
lo stesso comma 978 conferma, inoltre, che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite, in reggenza, a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che, alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Quest'ultimo è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente;
il decreto ministeriale n. 157 del 14 maggio 2021 definisce la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2021/2022 e la tabella concernente le istituzioni scolastiche sedi di dirigenza divise per regione;
sebbene la relazione tecnica alla legge di bilancio, richiamata dal suddetto decreto ministeriale, indichi che sulle suddette sedi non possano essere effettuate assunzioni, le disposizioni di cui ai richiamati commi 978 e 979 dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020 sembrano prevedere difformemente;
difatti, riferendosi alle istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 500, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, il divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e di direttori dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva, si evince chiaramente che detto impedimento non si applica agli istituti scolastici aventi un numero di alunni superiore a 500 unità (ovvero a 300 unità nei casi summenzionati) –:
se non ritenga di adottare iniziative per modificare il decreto ministeriale n. 157 del 14 maggio 2021 posto che per l'interrogante esso reca disposizioni non conformi con quanto previsto dalla legge n. 178 del 2020, cagionando un ingiusto pregiudizio agli istituti scolastici interessati, cui verrà assegnato un dirigente titolare di incarico presso altre istituzioni.
(5-06168)