Si è tenuta oggi, 22 giugno 2021, davanti alla Sezione III Bis del TAR Lazio - Presidente Giuseppe Sapone, Relatore Silvia Piemonte - l’udienza di discussione per il ricorso proposto da ANQUAP + 57 vincitori concorso DSGA avverso l’Ordinanza Ministeriale n.106/2021 (art. 22 c. 8).
Come è noto, l’istanza cautelare era finalizzata ad ottenere un provvedimento del Collegio giudicante che concedesse ai ricorrenti la possibilità, anche con riserva, di poter partecipare alle procedure di mobilità relative all'anno scolastico 2021/2022.
Nel corso dell’udienza l’adito TAR Lazio ha però sollevato una questione pregiudiziale afferente al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
In buona sostanza il TAR sostiene che, in ragione del fatto che è stato stipulato tra l’Amministrazione ed i ricorrenti vincitori di concorso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’autorità giudiziaria da adire per l’impugnativa dell’ordinanza de qua sarebbe il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e non il giudice amministrativo.
Pertanto il Presidente del Collegio, ritenendo di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio ne ha, correttamente, fatto indicazione (c.d. avviso) in udienza dandone atto a verbale.
In conseguenza di tanto gli avvocati rappresentanti dei ricorrenti oggi costituitisi davanti al TAR Lazio hanno proceduto a richiedere un rinvio dell’udienza in corso per poter, ai sensi dell’art.73, comma 3 del Codice del processo Amministrativo, formulare e depositare memorie contro deduttive, ulteriori, rispetto all’eccezione pregiudiziale sollevata.
Sulla base di tale richiesta il Presidente del Collegio giudicante, per le motivazioni addotte, ha concesso il rinvio dell’udienza fissandola per la data del 19 luglio 2021.
Lì, 22.06.2021