MOBILITA' PROFESSIONALE DALL'AREA B ALL'AREA D: INTERESSANTE INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

  • Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA


Atto a cui si riferisce:
S.4/02039 TORRISI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: con decreto del 28 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del contratto nazionale...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02039 presentata da SALVATORE TORRISI 
giovedì 10 aprile 2014, seduta n.228

TORRISI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

con decreto del 28 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del contratto nazionale integrativo del 3 dicembre 2009, è stata indetta una procedura selettiva per l'accesso alla mobilità professionale ed in particolare per il passaggio dall'area B all'area D, profilo professionale direttore dei servizi generali ed amministrativi; l'art. 2.4 specifica che il personale, utilmente collocato nella graduatoria definitiva, avrebbe conseguito la mobilità professionale in ragione dei posti annualmente autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo;

l'art. 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto che con decreto ministeriale venisse definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed ATA per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e delle relative cessazioni del personale;

tale decreto è stato adottato in data 3 agosto 2011 e in esso si dispone che per l'anno scolastico 2011/2012 vengano effettuate 36.000 assunzioni di personale ATA e che tale contingente venga ripartito tra i diversi profili professionali;

con decreto ministeriale n. 74 del 10 agosto 2011 è stato disposto che le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) venissero effettuate sulla base delle graduatorie dell'ultima sessione di concorsi, ovvero, in caso di esaurimento delle stesse, in base alle graduatorie concernenti la mobilità professionale dall'area inferiore all'area immediatamente superiore; successivamente il decreto ministeriale n. 17 del 9 febbraio 2012, a firma del Ministro pro tempore Profumo, disponeva le suddette immissioni in ruolo per profilo professionale, secondo le consistenze di seguito riportate: 450 per il profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, 1.707 per il profilo professionale di assistente amministrativo e 359 per il profilo professionale di assistente tecnico;

per gli assistenti amministrativi e tecnici i passaggi furono espletati, mentre per i DSGA, a causa della nota ministeriale n. 1800 del 9 marzo 2012, lo spostamento sarebbe potuto avvenire solo se il posto da assegnare fosse risultato vacante e disponibile, oltre che nell'organico di diritto per l'anno scolastico 2011/2012, anche nell'organico di diritto per il 2012/2013 (dei 450 posti autorizzati non trovarono collocazione circa un centinaio di aspiranti secondo una tabella pubblicata dal Ministero nel mese di luglio 2012). Si trattava, e si tratta, però, di un'indicazione in contrasto con il decreto del 3 agosto 2011 citato, con il quale era stato disposto ed autorizzato il contingente di 3.218 posti per l'anno scolastico 2011/2012 a favore del personale per la mobilità professionale verticale;

in seguito il Ministero emanò la circolare n. 1985 del 16 marzo 2102, con la quale si prevedeva che questi aspiranti sarebbero stati nominati negli anni successivi senza bisogno di alcuna autorizzazione, in quanto rientranti nelle immissioni in ruolo già autorizzate per l'anno scolastico 2010/2011 ("le nomine disposte negli anni scolastici successivi non abbisognano di alcuna ulteriore autorizzazione, essendo ricomprese nel computo di cui al decreto interministeriale 3 agosto 2011, relativo alle immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2010/2011");

l'interrogante ritiene che questi ruoli, che rientravano nel contingente di allora, debbano e possano essere restituiti ai legittimi aspiranti, nelle province dove esistono i posti in organico di diritto, sia per sanare eventuali contenziosi in essere e sia per il riconoscimento professionale di questi lavoratori, figure uniche nelle scuole, che garantiscono il funzionamento amministrativo-contabile proprio di quelle scuole in cui si trovano con incarichi a tempo determinato, pur essendo stati individuati destinatari di contratti di lavoro a tempo indeterminato con relativa copertura finanziaria già approvata (in buona sostanza sono supplenti di se stessi),

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere il problema.

(4-02039)


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Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 07/05/2014
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 09/05/2014 08:57:18
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