Piano scuola 2021/22, D.L. 111/2021, Protocollo di sicurezza del 14/08/21: approfondimenti sugli aspetti piu' rilevanti, e in qualche caso innovativi, per l'avvio del nuovo anno.

Queste le premesse per l’a.s. 2021/2022:

la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, “ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022”.

Le istituzioni scolastiche, quindi, dovranno organizzarsi per garantire quanto più possibile la didattica in presenza, questo sarà l’obiettivo.

Come?

Partiamo dal Piano Scuola 2021/22 e cerchiamo di focalizzare l’attenzione su alcuni passaggi fondamentali del documento, che serviranno come spunto per ricominciare, e che si intrecciano con le successive disposizioni emanate (Decreto Legge n. 111/21, Protocollo di sicurezza del 14/08/2021 e Note Ministeriali) con particolare riguardo alle novità (anche se non sono moltissime rispetto all’anno precedente, nello stesso documento si rimanda più volte a disposizioni/indicazioni relative all’anno scolastico precedente).

·         Il distanziamento fisico

 Rimane una delle misure prioritarie. Distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. Successivamente con il Decreto Legge n. 111/21 si raccomanda il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Ad ogni modo dove, tuttavia, fosse impossibile rispettarlo, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.

·         Obbligo di indossare la mascherina

Preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento).

Deroghe:

ü  Dove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche (mense e nei locali adibiti a tale uso).

ü  Per i bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall’uso di dispositivi di protezione delle vie aeree.

ü  Durante le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, non si prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.

ü  Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. (Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi).

Misure di sicurezza anche confermate dal Decreto Legge n. 111/21:

..obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:

bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; svolgimento delle attività sportive.

·         Accesso e permanenza nella scuola

Non si dovranno effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito scolastico.

E’ fatto comunque divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° e dovrà comunque sempre proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.

·         Gestione degli spazi.

In ogni scuola è necessario verificare e se necessario modificare e migliorare, l’organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare come detto raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno.

L’accesso all’edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato.

Assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E’ necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati.

L’utilizzo dei locali da parte di soggetti esterni è raccomandato solo in zona bianca.

·         Referente Covid.

Confermata la raccomandazione dell’individuazione da parte della scuola di questa figura, con incarico di relazione, comunicazione, e di interfaccia.

·         Gestione casi COVID a scuola.

Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da coordinare con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

Si evidenzia, inoltre, che nell’estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l’avviso “che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute”.

Lo stesso Decreto Legge n. 111/21 rimanda all’applicazione delle linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. (vedi Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole).

·         Indicazioni sull’eventualità di caso confermato di positività a scuola.

Relativamente alla sanificazione straordinaria:

ü  va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;

ü  non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;

ü  non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;

ü  potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

·         Sicurezza.

Prosecuzione di apposite attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un’ora (fuori dell’orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici. Aggiornamento DVR.

Particolari indicazioni per ordine di scuola.

Scuola infanzia:

Sostanzialmente vengono confermate le indicazioni già in precedenza fornite dal CTS. Fatte proprie dal MI con Decreto n. 80 del 3/08/2020.

Scuola primaria e secondaria di I e II grado:

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Riconfermata la potestà organizzativa delle attività in capo alle istituzioni scolastiche, salvo che gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Le attività continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo.

Sezioni carcerarie. Le attività delle sezioni carcerarie dovranno essere organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico o il Coordinatore didattico e il Direttore della struttura carceraria.

Attività convittuale e semiconvittuale. Nell’organizzazione delle attività semiconvittuali si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l’utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell’attività in completa sicurezza.

Partecipazione studentesca. Le istituzioni scolastiche provvederanno a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Si ricomincerà ad organizzare viaggi e uscite didattiche, solamente nei territori in zona bianca e purché si permanga in aree del medesimo colore bianco.

Lo svolgimento di queste attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, etc.), nonché di quelle sanitarie usuali.

Nel continuare nella lettura delle disposizioni ad oggi vigenti, e anche rispettando un ordine cronologico, focalizziamo l’attenzione ora sul Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021 caratterizzato dall’aver introdotto il Green pass, come requisito di accesso a scuola per tutto il personale scolastico.

Di conseguenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il personale scolastico dovrà possedere, e sarà tenuto ad esibire, la certificazione verde COVID-19 (Green pass).

Da una parte obbligo di “possesso” e dall’altra dovere di “esibizione” della certificazione verde da parte di tutto il personale.

I dirigenti scolastici saranno tenuti a verificare il rispetto di questa prescrizione, e a tale scopo è già stata attivata dal Ministero della Salute una App di verifica, denominata “VerificaC19”, che accerta l’autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19 (vedi manuale di utilizzo), e che rappresenta un utile strumento anche per le istituzioni Scolastiche.

Come si ottiene il Green pass? (DPCM 17 Giugno 2021) - Decreto Legge n. 52/21 convertito dalla Legge 17 Giugno 2021 n.87)

ü  dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

ü  dopo aver completato il ciclo vaccinale;

ü  essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

ü  essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti (DPCM 17 Giugno 2021)

Di seguito link al sito Ministero salute sull’argomento: https://www.dgc.gov.it/web/

Cosa succede se il personale non possiede il Green pass?

Lo stesso sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso, e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Sarà, inoltre, stabilita una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da € 400 a € 1.000.

Deroghe:

per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (vedi contributo Anquap).

Le istituzioni scolastiche procederanno alla sostituzione del personale assente ingiustificato con la nomina di un supplente.

Il Ministero, nella persona del Capo di Dipartimento S. Versari, ha emanato una Nota con la quale esprime un parere tecnico sul Decreto di cui sopra del 13/08/21.

Riportiamo di seguito i passaggi più significativi della stessa, che rimangono qualificati come valutazioni sul contenuto del Decreto proprie del Ministero:

ü  Si ritiene sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

ü  Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

ü  Il nuovo articolo 9-ter non sostituisce la previgente disciplina in ordine all’assenza ingiustificata, che continua ad applicarsi, ma si limita a creare una ulteriore fattispecie della stessa (per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”).

ü  Le conseguenze delle assenze ingiustificate si applicano anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno.

ü  Si suggerisce che la decorrenza del contratto di supplenza di coloro che andranno a sostituire l’assente ingiustificato abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito.

Sul Protocollo di sicurezza del 14/08/2021 soffermiamo l’attenzione su alcuni contenuti non già contemplati sui documenti richiamati sopra (sarebbe auspicabile che almeno una volta si evitasse questo proliferare di disposizioni che spesso si ripetono e diventano ridondanti!).

Cominciamo dalla questione dibattuta sull’effettuazione di tamponi diagnostici al personale scolastico, che ha creato non poche polemiche ma che sembra essere stata risolta da una Nota Ministeriale Prot. n. 900 del 18/8/21, questa volta a firma del Capo Dipartimento J. Greco, che contiene questa precisazione:

..parte di tali risorse può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”).

 

Sostanzialmente nel Protocollo di Sicurezza si chiede alle Istituzioni scolastiche:

ü  Attivare un circuito di comunicazione sulle determinazioni finali relative alle procedure di contenimento del rischio di contagio con tutti i soggetti coinvolti con la scuola;

ü  Favorire tutte le azioni che garantiscano la gestione dell’anno scolastico “in sicurezza” rispettando le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19, prediligendo prioritariamente l’attività didattica in presenza;

ü  Aggiornare i documenti di riferimento: PTOF, DVR, Regolamento di istituto, Patto di corresponsabilità;

ü  Promuovere un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per gli studenti e per il personale scolastico (in continuità con le esperienze dell’anno precedente).

lì, 20/08/2021                                                                                                                 

 

d’intesa con il Presidente

Il Vice -Presidente area centro

Ferrari Alessandra


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 20/08/2021
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 30/08/2021 14:29:16
Permalink: Piano scuola 2021/22, D.L. 111/2021, Protocollo di sicurezza del 14/08/21: approfondimenti sugli aspetti piu' rilevanti, e in qualche caso innovativi, per l'avvio del nuovo anno. Tag: Piano scuola 2021/22, D.L. 111/2021, Protocollo di sicurezza del 14/08/21: approfondimenti sugli aspetti piu' rilevanti, e in qualche caso innovativi, per l'avvio del nuovo anno.
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