In questa delicata e complessa fase di avvio dell’a.s. 2021/2022, che vedrà all’opera quasi 700 nuovi Direttori SGA, ci pare utile richiamare l’attenzione dei Dirigenti Scolastici, dei Direttori SGA neo assunti e, comunque, di tutti i Direttori SGA su alcuni aspetti del profilo professionale di Area D e sulla disciplina delle collaborazioni plurime.
Nel profilo professionale del Direttore SGA (art. 46 e tabella A del CCNL 29/11/2007) viene esplicitato, tra l’altro, che lo stesso “può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale”.
L’eventuale svolgimento di questi incarichi può avere come destinatari (e probabilmente avrà) i colleghi Direttori SGA vincitori di concorso che non hanno pregresse esperienze di prestazioni lavorative nelle scuole, soprattutto nella fase di avvio della nuova attività con funzioni “di rilevante complessità e a valenza esterna” e all’interno del periodo di prova.
Nel gestire queste situazioni bisognerà esercitare una notevole dose di prudenza e di pazienza, poiché il complicatissimo lavoro di un Direttore SGA non si impara certo dall’oggi al domani e richiede un periodo non breve di “noviziato”.
Da osservare che l’attività tutoriale è espressamente prevista per i docenti neo immessi in ruolo ed anche per i Dirigenti scolastici alla prima assunzione a tempo indeterminato. Inspiegabilmente e, purtroppo, la stessa disciplina di affiancamento nella fase iniziale del ruolo non è contemplata per i Direttori SGA: un “buco” di sistema che andrebbe urgentemente colmato nell’interesse del buon funzionamento delle scuole.
Queste attività (tutoriale, di formazione e aggiornamento) deve costituire oggetto di un formale incarico, deve svolgersi come prestazione aggiuntiva eccedente l’orario d’obbligo e deve essere retribuita come tale, secondo il tipo di prestazione che viene richiesta ed effettuata.
L’incarico viene conferito dall’istituzione scolastica che richiede la prestazione, previa autorizzazione della scuola di appartenenza, e il costo delle prestazioni è carico dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Se l’incarico riguarda l’attività tutoriale il compenso orario da corrispondere è pari ad € 18,50, come da tabella 6 del CCNL 29/11/2007 e, a parere di questa Associazione, può anche gravare sul MOF previa espressa previsione nella contrattazione integrativa di istituto.
Se l’incarico riguarda attività di formazione e aggiornamento la misura del compenso da corrispondere è quello previsto dal D.I. 326/1995 (€ 41,31 per ogni ora di docenza). In questo caso non si può fare ricorso al MOF e l’argomento non è materia di contrattazione.
La disciplina della collaborazione plurima è contemplata nell’art. 57 del CCNL 29/11/2007 e può vedere coinvolti non solo i Direttori SGA ma anche Assistenti Amministrativi di comprovata esperienza e professionalità. Si tratta di una collaborazione per realizzare specifiche attività, deve essere svolta da parte del collaboratore senza esonero nella scuola di servizio ed è autorizzata dal Dirigente scolastico sentito il Direttore SGA.
La scuola che si avvale della collaborazione deve remunerare il collaboratore, anche in questo caso si utilizza la tabella 6 allegata al CCNL del 29/11/2007 e, sempre a parere di questa Associazione, il costo può gravare sul MOF con previsione nella contrattazione integrativa di istituto.
Infine, ci pare utile ricordare che l’unico USR che ha avviato l’attività di tutoraggio ai neo Direttori SGA per l’a.s. 2020/2021 è stato quello della Toscana. Sarebbe buona cosa promuovere l’esempio dell’USR Toscana agli altri UU.SS.RR. per il corrente a.s. 2021/2022.
Li 01.09.2021
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
P.S.: il presente documento viene inviato ai competenti uffici ministeriali.