LE DIRETTIVE DI MASSIMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL DIRETTORE SGA

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

PREMESSA SUL RUOLO DEL DIRETTORE SGA

Prima di affrontare il tema delle DIRETTIVE di massima del DS al DSGA riassumiamo il “ruolo” del Direttore SGA.

A capo del personale ATA troviamo il DSGA. Questi ha un ruolo fondamentale, una posizione strategica, poliedrica e complessa (variante a seconda dei casi) nelle relazioni con:

  • D.S.: in posizione sotto-ordinata. Strumento della relazione sono le direttive di massima;
  • Personale ATA: in posizione sovra-ordinata. Strumento utilizzato è il piano annuale delle attività (proposto dal DSGA, approvato dal DS e attuato dal DSGA;
  • Personale docente: in posizione equi-ordinata;
  • Collaboratori del D.S.: relazione particolare in merito ad incarichi e deleghe conferite dal D.S. agli stessi;
  • Istituto Cassiere, Revisori dei Conti ed operatori economici: in ragione delle sue funzioni amministrative e contabili;
  • Con altre pubbliche amministrazioni (MI, MEF, Agenzie Fiscali, INPS, INAIL, ASL, Enti Territoriali, ecc. ecc.) in considerazione delle relazioni che le scuole hanno con le stesse.

Il DSGA deve essere principalmente un giurista con specifiche competenze economiche e finanziarie (competenze tipiche di Notai, Avvocati, Commercialisti), infatti:

  • deve interpretare ed applicare giorno per giorno le varie norme e le loro evoluzioni;
  • deve conoscere l’ordinamento generale e settoriale, le loro fonti e la loro gerarchia (discipline e codici);
  • deve possedere metodo di ricerca ed aggiornamento, nonché capacità di avviare, seguire e concludere i procedimenti, di predisporre i provvedimenti, redigere relazioni e produrre norme (regolamenti);
  • deve possedere capacità in materia di attività finanziarie, patrimoniali e negoziali, di calcolo, predisposizione, versamento, trasmissione, dichiarazione e certificazione degli atti contributivi e fiscali.

Per quanto riguarda compiti e funzioni che spettano al DSGA (vedi art. 46 e allegata tabella del CCNL del 29/11/2007) possiamo sintetizzare come segue:

  • sovraintende ai servizi generali ed amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione, avendo il personale ATA alle sue dirette dipendenze;
  • organizza l’attività del personale ATA secondo le direttive del D.S.;
  • attribuisce al personale ATA incarichi organizzativi e autorizza prestazioni eccedenti l’orario di lavoro, nei limiti stabiliti in contrattazione integrativa;
  • predispone e formalizza atti amministrativi e contabili;
  • è funzionario delegato e consegnatario di beni mobili (ne ha cura e responsabilità);
  • può svolgere incarichi ispettivi e di attività tutoriale;
  • esprime parere riguardo le ferie del personale ATA;
  • coordina i servizi affidati sulla base del principio di unità dei medesimi;
  • assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria coadiuvando il D.S.;
  • è membro della Giunta Esecutiva, di cui è anche segretario verbalizzante;
  • coadiuva il D.S. nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative dello stesso;
  • una pluralità significativa di competenze è espressamente prevista dal regolamento di contabilità (D.l. n. 129/2018).

Il DSGA è, inoltre, destinatario di:

  • attribuzioni connesse: ossia attività non espressamente previste ma intrinsecamente collegabili alle mansioni, ai compiti ed al profilo professionale
  • funzioni dirigenziali delegabili: la competenza a svolgere adempimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno è sempre stabilita dalla legge ed è retta dal principio di inderogabilità. Tuttavia la legge può prevedere lo spostamento della competenza su un altro soggetto. La stessa non trasferisce definitivamente la competenza, ma ne crea una derivata sempre revocabile. È un atto amministrativo di tipo organizzativo ed unilaterale non soggetto ad alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (delega di funzioni dirigenziali prevista, in senso generale, dall’art. 17 del D.Lgs 165/01)

Sono delegabili:

  • l’attuazione dei progetti e delle gestioni assegnate
  • dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici
  • la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
  • Si precisa, inoltre, che le funzioni dirigenziali sono delegabili anche ai docenti individuati dal D.S. (i suoi collaboratori).

 

PREMESSA SULLE DIRETTIVE DI MASSIMA

La scuola dell’autonomia (e dell’enorme deconcentrazione burocratica, di cui non si parla quasi mai) fondata su flessibilità, integrazione e responsabilità impone una collaborazione istituzionale e professionale fra il Dirigente e il Direttore; richiede una cooperazione funzionale che necessita di una puntuale e chiara “regolazione delle competenze” per avere un quadro normativo di certezze.

Il mancato coordinamento tra disposizioni di legge, regolamento e norme contrattuali può generare confusioni e conflitti.

La dialettica delle posizioni appartiene alla fisiologia del confronto. Il conflitto dei “poteri” sconfina nella patologia dello scontro.

Per entrambe le figure professionali (che sono anche organi individuali) i requisiti della capacità di relazione e dell’intelligenza emotiva costituiscono parte essenziale del bagaglio professionale. Questi requisiti assumono un valore emblematico nelle situazioni di difficoltà.

Occorre saper gestire le difficoltà ed evitare che la dialettica si trasformi in conflitto. Da tener presente che sul piano formale non siamo più nell’ambito di un classico rapporto di gerarchia (fondato sul potere d’ordine) ma ad un rapporto di funzioni regolato da un potere di direzione che deve essere esplicitato mediante le direttive di massima.

Nelle direttive il Dirigente indica gli obiettivi che il Direttore deve raggiungere valendosi di autonomia operativa, anche con rilevanza esterna e firma di atti.

Le direttive, nelle amministrazioni pubbliche, sono lo strumento che utilizza l’organo politico di vertice nei confronti dei direttori generali e che questi a loro volta usano nei riguardi dei dirigenti.

Il fatto di aver previsto l’estensione delle direttive di massima alle Istituzioni Scolastiche, nell’ambito del rapporto fra Dirigente e Direttore, è sintomatico del valore strategico che l’ordinamento riserva alle scuole e agli organi individuali (Dirigente e Direttore) che nelle stesse operano.

 

LE FONTI

Le fonti che disciplinano le direttive di massima sono rintracciabili nella legge e nel contratto e sono le seguenti:

  • art. 5 D. Lgs. 165/2001 avente per oggetto “Potere di organizzazione”;
  • art. 17 comma 1 let. d) D. Lgs. 165/01. I Dirigenti “dirigono coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia“. Lo stesso articolo, per effetto dell’aggiunta operata dall’art. 2 della Legge 145/02, contiene anche la disciplina della delega di funzioni dirigenziali;
  • art. 25 comma 5 D. Lgs. 165/01. Il Dirigente Scolastico “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative…….. è coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai sevizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”. La norma mantiene intatta la sua validità per espresso riferimento contenuto nell’art. 1 comma 78 della L. 107/2015 (La Buona Scuola);
  • profilo professionale di area D come contenuto nella Tabella A del CCNL 29.11.2007. Il Direttore SGA “organizza autonomamente l’attività del personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze, nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario”.
  • Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 dell’1.6.17 sul lavoro agile e s.m.i. (intervenute con l’emergenza sanitaria).

La lettura dei testi riportati non presenta difficoltà interpretative e non dovrebbe comportare problemi di attuazione. Gli stessi testi, letti in modo coordinato con il regolamento di contabilità (D.I. 129/2018), e con il Regolamento di Autonomia Scolastica (DPR n. 275/99 con particolare riferimento agli artt. 14 e 16), consentono ampia autonomia operativa al Direttore SGA; autonomia che non può e non deve essere compressa.

 

CARATTERISTICHE DELLE DIRITTIVE

In quanto provvedimento espressamente previsto dalla legge e dal contratto, destinato a disciplinare il rapporto fra Dirigente e Direttore la forma da seguire non può essere che quella scritta.

Per quanto attiene i contenuti, è opportuno trovare un giusto equilibrio tra il ricorso ad una minuziosa ed irritante prescrizione scritta di ogni adempimento e attività operativa e l’assoluta mancanza di ogni riferimento concreto.

Peraltro, quando la norma individua le “direttive di massima” non vuole solo indicare che l’oggetto della direttiva deve mantenersi ad un livello generale, ma anche che la stessa deve evitare di enumerare nello specifico ogni fase dell’attuazione.

Pertanto le caratteristiche essenziali potrebbero essere così elencate:

  • la direttiva sarà qualificata come tale fin dall’intestazione, per renderne esplicita la natura. Recherà inevitabilmente la data, il numero progressivo ed il destinatario, che può essere solo il Direttore SGA;
  • ogni direttiva deve essere protocollata;
  • la direttiva deve indicare uno o più obiettivi organizzativi e/o amministrativi da raggiungere: deve in altre parole identificare esplicitamente il cosa ci si attende in esito ad essa. Non deve invece prescrivere il come, cioè i singoli passi operativi da compiere;
  • la direttiva deve indicare chiaramente gli eventuali vincoli organizzativi (risorse disponibili - richieste dalla natura dell’obiettivo - criteri da rispettare, tempi di esecuzione);
  • la direttiva deve indicare, ove necessario, le modalità che saranno utilizzate per verificarne l’attuazione.

 

Ci permettiamo ricordare che per rispettare le distinte prerogative (dirigenziali e direttive), l’atto dirigenziale, nell’indicare gli obiettivi da raggiungere, deve fermarsi al “cosa” e non intervenire sul “come”.

Solo per fare alcuni esempi, non bisogna dimenticare che:

  • la gestione del personale ATA – nell’ambito del piano delle attività adottato dal Dirigente scolastico – compete al Direttore SGA, atteso che il personale in questione è posto alle sue dirette dipendenze;
  • la gestione finanziaria vede coinvolto il Direttore SGA in alcune attività esclusive (redazione delle schede finanziarie, liquidazione delle spese, predisposizione del conto consuntivo etc… etc…) ed in altre concorrenti (predisposizione del programma annuale, variazioni dello stesso, sottoscrizioni degli ordini contabili etc… etc…);
  • l’attività negoziale vede come esclusiva del Direttore SGA la gestione del fondo economale per le minute spese, mentre nelle altre al Direttore SGA compete l’istruttoria;
  • il Direttore SGA può essere destinatario di deleghe dirigenziali (vedi art. 17 D. Lgs. 165/01 e D.I. 129/2018) con atto scritto, motivato e limitato nel tempo. Questa scelta del Dirigente scolastico accresce le funzioni e le responsabilità del Direttore SGA e deve veder riconosciuto uno specifico compenso;
  • il potere sostitutivo del Dirigente scolastico può essere esercitato solo in presenza di inadempienze e ritardi che “danneggiano” l’’istituzione scolastica 

 

Infine un’utile raccomandazione, in linea con quanto esposto in premessa: le direttive di massima prima di essere formalizzate dovrebbero costituire oggetto di confronto preventivo con il Direttore SGA: la direttiva condivisa avrà sicura attuazione; una direttiva imposta può essere generativa di conflitti.

 

Pare utile a questo punto impostare uno schema di direttiva coerente con la premessa, le fonti e le caratteristiche (clicca QUI per lo schema di direttiva).

 

CONCLUSIONI

Il presente documento intende fornire ai soggetti coinvolti (Dirigente e Direttore) un contributo di scienza e di esperienza, che si cala nella realtà rispettando forma e sostanza delle norme che disciplinano le funzioni delle istituzioni scolastiche ed educative e dei relativi organi individuali.

Il contributo valorizza in tutte le articolazioni possibili l’autonomia operativa del Direttore SGA ed il suo status “di capo del personale ATA”, nel pieno rispetto delle competenze gestionali del Dirigente.

 

Lì, 01.09.2021

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 01/09/2021
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 01/09/2021 16:46:57
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