Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dott. Stefano Suraniti, ha inviato a tutte le istituzioni scolastiche della Sicilia, allo scopo di proseguire il supporto alle scuole della regione, alcune indicazioni riguardanti i seguenti aspetti organizzativi e di sicurezza (nota 24564 del 7/9/2021):
1) INTERVENTI PER FAVORIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
2) LE NUOVE DISPOSIZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
3) SUGGERIMENTI METODOLOGICI PER L’A.S. 2021/2022
4) IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ IN UNA SCUOLA INCLUSIVA
Al primo punto fa una disamina di tutte le misure economiche stanziate per favorire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2122, e precisamente:
- I finanziamenti per il Piano Scuola Estate 2021;
- Le misure introdotte dalla legge di conversione del “Decreto Sostegni Bis”:
- Misure per i trasporti, art. 51 C. 1-2-3 ;
- Misure per l’edilizia scolastica, art. 58 comma 3;
- Misure per le istituzioni art. 58 comma 4:
fondo per le istituzioni scolastiche denominato: fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19” per l'anno scolastico 2021/2022, destinato alle istituzioni scolastiche statali per l’acquisto, tra l’altro, di servizi professionali, per la sicurezza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali e per l’adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
I predetti fondi sono stati ripartiti alle istituzioni scolastiche con il D.I. n. 265 del 16 agosto 2021
Il comma 5 ter prevede lo stanziamento di € 20 milioni per l'anno 2021 per la concessione di contributi, tramite le istituzioni scolastiche, di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000 annui
Risorse umane per il potenziamento degli apprendimenti e per l’avvio in sicurezza: per consentire alle istituzioni scolastiche la pianificazione flessibile di tempi e spazi necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche in presenza, l’art. 58, comma 4 ter, destina la quota non spesa dell’analogo finanziamento per l’a.s. 2020/2021.
È previsto il conferimento di ulteriori incarichi temporanei, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021:
a) di personale docente con contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività finalizzate al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia;
b) di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica.
Le risorse sono assegnate agli Uffici Scolastici Regionali e, per il loro tramite, ripartite alle istituzioni scolastiche.
Alla Sicilia sono stati assegnati € 32.597.880,42, di cui € 1.773.760,00 finalizzati a garantire la copertura di risorse umane per le istituzioni scolastiche che presentano almeno cinque classi con più di 26 alunni per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado, e 27 alunni per le scuole secondarie di II grado.
Al secondo punto approfondisce le principali disposizioni emanate per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22, facendo riferimento al Piano scuola, il D.L. 111/2021 e al Protocollo d’intesa stipulato tra il M.I. e le organizzazioni Sindacali.
Un approfondimento significativo sui controlli e le sanzioni delle certificazioni verdi COVID-19:
“Per il personale scolastico l’attività di verifica è svolta dal Dirigente ai sensi dell’art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 52/2021, che può essere delegata a personale della scuola con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica
Il controllo deve essere effettuato giornalmente per tutto il personale effettivamente presente in servizio.
Non è consentito il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita, né è consentita, per ragioni di riservatezza, la consegna al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente, o tramite delegati, alla verifica.
È compito del Dirigente scolastico predisporre opportune misure organizzative che consentano l'ordinato svolgimento delle operazioni di verifica.
La mancata esibizione della certificazione verde comporta per tutto il personale scolastico due immediate conseguenze:
â–ª l’applicazione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000;
â–ª l’impossibilità, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 ter del D.L. n.52/2021, sino a quando non si provvede a possedere e a esibire la certificazione, di accedere a scuola e svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, con conseguente dichiarazione di assenza ingiustificata.
In ordine alla procedura di accertamento e contestazione delle sanzioni, non sono applicabili alla fattispecie né l’art. 1 del D.L. n. 19/2020, che prevede ipotesi di limitazioni o divieti completamente diversi dall’obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde, che peraltro devono essere adottate, ai sensi del successivo art. 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e non con Decreti legge, e che vengono irrogate dal Prefetto, né l’art. 3, che fa riferimento a misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale introdotte da Regioni o sindaci, che vengono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
È necessario quindi fare riferimento alla parte dell’art. 4, comma 3, del D.L. in oggetto che prevede, per le sanzioni non rientranti nelle ipotesi di cui sopra, l’applicazione delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in particolare, all’art. 13, comma 1, che attribuisce la competenza agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni, che, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 52/2021, è il Dirigente scolastico.
Nella graduazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e massimo si fa riferimento all’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che dispone che per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
Nella graduazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e massimo si fa riferimento all’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che dispone che per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche”
Il documento contiene inoltre ulteriori suggerimenti metodologici e indicazioni legate alla didattica in presenza.
Lì, 09.09.2021
IL DIRIGENTE NAZIONALE
Agostina Patti