Anche questo anno scolastico il Ministero dell’Istruzione ha disposto, con circolare prot. n° 24032 del 06/10/2021, le istruzioni per le elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica – a.s. 2021/2022.
La nota dispone oltre ai termini per le elezioni, anche tutte le prescrizioni in ordine allo svolgimento in presenza delle elezioni, così come stabilito dal comitato tecnico scientifico.
Per eventuali possibilità di poter effettuare le elezioni degli organi a distanza, presuppone, per esempio, la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e libertà. Al riguardo, qualora invece non sia possibile rispettare le suddette precauzioni ovvero non sia disponibile la strumentazione necessaria e pertanto le elezioni debbano essere svolte in presenza, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARSCOV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021.
Per l’allestimento dei seggi bisognerà prevedere percorsi di ingresso e di uscita dedicati e distinti con apposita segnaletica.
Nel corso delle operazioni di voto bisognerà disporre frequenti operazioni di disinfezione e sanificazione e dotare i locali con dispenser di soluzione idroalcolica.
Per l’accesso dei votanti vanno rispettate le seguenti regole:
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai seggi. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
Per i componenti dei seggi:
Durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.
INDIZIONE
(Artt. 2 e 22 OM 215/91)
Il Ministero emette annualmente la circolare con la quale detta disposizioni delegando agli UU.SS.RR. di fissare la data per il rinnovo dei consigli di istituto del territorio di propria competenza.
La nota stabilisce sopra citata che per il rinnovo per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021.
Negli istituti omnicomprensivi che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario.
Le elezioni per la costituzione dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre nella data stabilita dal consiglio di istituto (Art. 6 OM 215/91).
Hanno diritto alla rappresentanza gli studenti frequentanti presso l’istituto.
Se il numero degli elettori di un qualsiasi organo collegiale è inferiore o pari al numero dei posti da coprire, tutti gli elettori ne fanno parte di diritto ed i posti non attribuiti rimangono scoperti.
Nei casi in cui invece sia superiore di una sola unità si procede per sorteggio.
Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
(Art. 8 OM 215/91)
Gli studenti, qualunque sia la loro età, partecipano all'elezione:
- di due rappresentanti nei consigli di classe nelle scuole di secondo grado;
- di tre rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;
- di quattro rappresentanti nel consiglio di istituto nelle scuole di secondo grado.
All'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate.
All'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto tutti gli alunni iscritti all'istituto.
INCOMPATIBILITÀ
(Art. 16 OM 215/91)
Non sono contemplate incompatibilità che riguardano gli studenti.
ELEZIONE NEI CONSIGLI DI CLASSE INDIZIONE
(Artt. 21 e 23 OM 215/91)
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca per ciascuna classe o sezione l'assemblea a cui debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare i compiti dei rappresentanti ed informare sulle modalità di voto.
In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto adottando il consueto sistema delle liste contrapposte presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.
La procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22, non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.
ELEZIONE NEI CONSIGLI DI CLASSE CONVOCAZIONE
(Artt. 22 OM 215/91)
La data di convocazione è stabilita dal consiglio di istituto in giorno non festivo ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
- a) l'orario di apertura dei lavori;
- b) le modalità di votazione, di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, fissato in non meno di due ore senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali.
In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, nella quale vengono ascoltate e discusse le linee della proposta di programma didattico-educativo, si procede alla elezione provvedendo a costituire un seggio elettorale.
Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
Le elezioni nei consigli di classe hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Dunque indicherà una sola preferenza (due per il consiglio di istituto).
Se due o più studenti riportano lo stesso numero di voti, la proclamazione è fatta per sorteggio.
CRONOPROGRAMMA E SCADENZE PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Entro 45 giorni prima delle votazioni è nominata la Commissione Elettorale.
Entro 35 giorni prima i Dirigenti comunicano alla commissione elettorale i nominativi degli elettori.
Entro 25 giorni prima debbono essere depositati gli elenchi.
Entro 5 giorni dall’affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione che decide entro i successivi 5 giorni.
Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni debbono essere presentate le liste dei candidati.
Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
Entro il 10° giorno antecedente alle votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente le richieste per le riunioni
Entro 35 giorni prima il Dirigente comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale.
Entro 5 giorni prima i seggi sono nominati e insediati.
LA COMMISSIONE ELETTORALE
(Art. 24 OM 215/91)
La commissione elettorale è nominata dal Dirigente e composta di cinque membri: 2 docenti, 1 A.T.A., 2 genitori, designati dal consiglio di istituto o dallo stesso dirigente ove questo non vi provveda.
È presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
Delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione.
Possono costituirsi commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto assicurando la rappresentanza a tutte le categorie. Sono comunque validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti.
I membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti.
ELENCHI DEGLI ELETTORI E RICORSI
(Artt. 27-28 OM 215/91)
I Dirigenti devono comunicare alla commissione elettorale gli elenchi degli elettori.
Questa forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico distinti per le varie componenti e per ogni seggio elettorale
Gli elenchi sono depositati presso la segreteria a disposizione di chiunque li richieda.
Del deposito è data comunicazione, lo stesso giorno, mediante avviso affisso all'albo.
Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita degli elettori.
Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice alla commissione, entro 5 giorni dalla comunicazione del deposito.
La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
Gli elenchi definitivi sono rimessi, al loro insediamento, ai seggi elettorali, in visione a chiunque ne faccia richiesta. Di tale invio la commissione dà informazione mediante avviso all'albo.
LISTE DEI CANDIDATI
(Artt. 30-31 OM 215/91)
Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna delle componenti e possono contenere anche un solo nominativo.
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, eventuale sede di servizio e contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, e di non appartenenza ad altre liste della stessa componente.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, ne può presentarne alcuna.
L’ordinanza prevede che le firme di candidati e presentatori siano autenticate dal Dirigente, dal docente collaboratore a ciò delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere, previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora l’identità sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
L'autenticazione è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera, allegati alle liste, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste, indicante gli estremi del documento del richiedente.
Tuttavia il D.P.R.445/2000 ha previsto a certe condizioni la semplice allegazione di fotocopia di un documento d'identità in luogo dell'autentica.
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI
(Art. 37 D.lgs 297/94 Art. 6 OM 215/91 e Art. 32 come modificato dall’O.M. 293/96)
Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:
- da almeno due elettori della componente ove questi non siano superiori a 20;
- da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno venti elettori della componente, se questi siano superiori a 200.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
Se una lista è completa chi voglia ancora candidarsi può costituirne un’altea.
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina.
È possibile anche non presentare alcuna lista dal momento che gli organi collegiali sono validamente costituiti "anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza".
VERIFICA DELLE LISTE
(Artt. 33-34 OM 215/91)
La commissione elettorale verifica che:
- a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;
- b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
Provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più liste. Non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste.
Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra irregolarità, la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione e non oltre il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle liste.
Le decisioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso all’U.S.R. I ricorsi sono decisi entro due giorni.
Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali.
PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI
(Art. 35 OM 215/91)
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie.
In genere è consentito tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici riservate agli elettori.
Gli studenti possono invece chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione.
Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta e, per quanto possibile, della data indicata. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.
PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE
(Art. 36 comma 7 OM 215/91)
Le schede elettorali debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza.
I Dirigenti Scolastici forniscono ai seggi i fogli necessari all'atto dell’insediamento stampando e distribuendo i fac-simili di scheda.
Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri, la dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto".
I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, la dicitura indicante le categorie, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A.".
Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale ed essere vidimate con la firma di uno scrutatore. Se la vidimazione avviene anticipatamente le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto di ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati non è indicato secondo quale ordine.
COSTITUZIONE - SEDE - COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI
(ARTT. 37-38 OM 215/91)
Per ogni sede, plesso, succursale deve costituirsi almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni e ove vi siano più di trecento alunni si costituisce un seggio ogni trecento alunni.
I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora sia richiesto da esigenze organizzative, purché sia assicurata massima facilità di espressione del voto.
Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle categorie da rappresentare.
I Dirigenti Scolastici possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie.
I seggi sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti.
Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi in liste di candidati.
I componenti sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale.
VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
(Art. 40 OM 215/91)
Si svolgono, di regola, la domenica dalle 8 alle 12 e ed il lunedì dalle 8 alle 13,30.
Gli elettori votano previa esibizione di documento di riconoscimento o in mancanza a mezzo riconoscimento dai componenti del seggio, ovvero da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono firmare accanto al loro nome sull'elenco degli elettori.
Nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto.
Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati.
Nello spazio riservato al seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere.
Il voto viene espresso personalmente mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda.
Le due preferenze sono espresse con un segno di matita accanto al nominativo prestampato del candidato.
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta.
Chiunque sia affetto da grave impedimento esercita il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o della stessa scuola, scelto come accompagnatore.
Alle ore otto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale chiama ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i presenti.
Delle operazioni viene redatto verbale, in duplice originale, sottoscritto da presidente e scrutatori.
RAPPRESENTANTI DI LISTA E SCRUTINIO
(Artt. 41-42-43 OM 215/91)
Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e durano ininterrottamente fino al loro completamento.
Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Alle operazioni partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio (non i candidati).
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:
- a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
- b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
SCRUTINIO
(Art. 43 OM 215/91)
Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista.
Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti.
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore.
Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
ATTRIBUZIONE DEI POSTI
(Art. 44 OM 215/91)
Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione.
Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio 1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Poi determina la cifra elettorale di ciascuna lista, sommando i voti validi riportati dalla lista e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.
Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 … sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio alla pagina seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE DI POSTI
Lista I 800 voti Lista II 400 voti Lista III 300 voti
dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri:
Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100
Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50
Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5
Se si considerano gli 8 numeri più alti alla lista I vanno 5 consiglieri alla lista II 2 consiglieri e 1 alla lista III. I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all’unità.
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - RICORSI – ELEZIONI SUPPLETIVE
(Art. 44 comma 2 Art. 53 OM 215/91)
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della scuola.
I rappresentanti di lista ed i singoli candidati possono presentare ricorso alla commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione.
I ricorsi sono decisi entro 5 giorni.
È riconosciuto diritto di accesso ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini.
Anche per le elezioni suppletive per la surroga, vale la facoltà di presentazione di liste contrapposte e devono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.
PROROGA DEI POTERI
(Artt. 21, 50 OM 215/91)
Il consiglio di istituto scaduto per compimento del triennio “resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo”; mentre i membri decaduti per perdita dei requisiti, sono surrogati. Sono prorogati anche i poteri, fino alla nuova elezione, degli organi collegiali di durata annuale, salvo che non siano intervenute cause di decadenza.
La proroga vale anche per la rappresentanza studentesca, salvo decadenza e surroga fino a nuova elezione, tenendo presente che l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di istituto avviene annualmente entro il 31 ottobre, contemporaneamente all’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, salvo in occasione del rinnovo triennale del consiglio.
SURROGA
(Art. 37 D.L.vo 297/94 Art7. 6, 50, 53 OM 215/91)
L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza ma i membri cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione cioè con la nomina del primo non eletto di quella lista.
In difetto di una componente, il consiglio continua a funzionare se la componente mancante è quella docente o ATA. Se invece manca la componente genitori si dà luogo ad elezioni suppletive.
Se la mancanza della componente è successiva perché i membri si sono dimessi o sono decaduti, allora vanno indette le elezioni suppletive secondo le indicazioni della circolare ministeriale e dell'USR sebbene la norma preveda che esse per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.
Intanto il Consiglio continua a funzionare senza le sue componenti purché i membri non siano inferiori a tre, nel qual caso dovrebbe procedersi a commissariamento.
DECADENZA
(Art. 37 D.L.vo 297/94 Art7. 6, 50, 53 OM 215/91)
L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza ma i membri cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione cioè con la nomina del primo non eletto di quella lista.
In difetto di una componente, il consiglio continua a funzionare se la componente mancante è quella docente o ATA. Se invece manca la componente genitori si dà luogo ad elezioni suppletive.
Se la mancanza della componente è successiva perché i membri si sono dimessi o sono decaduti, allora vanno indette le elezioni suppletive secondo le indicazioni della circolare ministeriale e dell'USR sebbene la norma preveda che esse per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.
Intanto il Consiglio continua a funzionare senza le sue componenti purché i membri non siano inferiori a tre, nel qual caso dovrebbe procedersi a commissariamento.
ELEZIONE DELLE CONSULTE DEGLI STUDENTI
(Art. 6 D.P.R. n. 567/1996, come modificato ed integrato da: D.P.R. n. 156/1999, D.P.R. n. 105/2001, D.P.R. n. 301/2005, D.P.R. n. 268/2007)
Due rappresentanti degli studenti per ciascuna scuola secondaria di secondo si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico territoriale che assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica.
La durata in carica dei rappresentanti è di due anni.
L'elezione avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto.
La prima riunione è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico territoriale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali (anche nota 1° aprile 2008).
Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa (es. sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola ecc…), o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, prima del biennio si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste (surroga).
In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
Pur in mancanza di norma espressa per la sostituzione del Presidente della Consulta prima del biennio la nota del 2008, posto che “la Consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di Presidenza” suggerisce che, salvo che il regolamento non disponga diversamente, nel caso l’elezione del Presidente sia avvenuta sulla base di liste elettorali, questi andrà sostituito con il primo dei non eletti nella sua stessa lista di appartenenza; negli altri casi si procederà ad elezioni suppletive.
Lì, 14.10.2021
IL VICE-PRESIDENTE VICARIO ANQUAP
Sabato Simonetti