Al Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
UFFICIO IX - Assegnazione risorse finanziarie alle scuole
e loro gestione amministrativo-contabile
c.a. Dott.ssa Francesca Busceti
francesca.busceti@istruzione.it
e p.c. Al Capo Dipartimento Jacopo Greco
DPPR.segreteria@istruzione.it
Oggetto: schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 – Osservazioni in merito alla nota ministeriale 25415 del 4/11/2021.
Preg.ma Dott.ssa Francesca Busceti,
nei giorni scorsi la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ha inviato alle istituzioni scolastiche uno schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018.
Da una prima lettura osserviamo che:
- all'art. 3 comma 1 lettera b) si continua a definire come obbligatorio il ricorso alle collaborazioni plurime, ove applicabile. Il ricorso alle collaborazioni plurime non è obbligatorio.
- all'art. 3 comma 1 lettera c) si definisce obbligatorio preferire il Personale dipendente di altra Pubblica amministrazione, rispetto ai privati esterni alla P.A., mentre, il comma 4 dell'art. 44 del D.I. 129 prevede che "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni". La norma regolamentare riportata non indica alcuna preferenza.
- all'art. 5 comma 2 si ripete la sequenza delle selezioni, prevedendo, successivamente alla selezione interna, il ricorso alle collaborazioni plurime, che ribadiamo non sono obbligatorie.
- all’art. 14 comma 2 si prevede la possibilità di applicare penali o clausole risolutive espresse. Se torniamo all'articolo 10 e al contenuto del contratto, non vi è riferimento né alle penali né alle clausole risolutive, ma solo alla possibilità di recedere ad nutum.
- infine, nutriamo perplessità circa il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3 lett. f- bis) della Legge n. 20 del 1994 sui contratti stipulati con soggetti esterni. Lo schema di regolamento esclude dall'ambito del controllo solo gli incarichi obbligatori per legge e gli incarichi di docenza. A parere di questa Associazione anche gli incarichi afferenti ad altre tipologie di contratti (es. supporto psicologico) non dovrebbero essere sottoposti al controllo preventivo da parte della Corte dei Conti.
Nel ringraziare per l’attenzione, si rimane in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
Lì, 09.11.2021
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani