In data 16 novembre 2021 è stata sottoscritta Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. Il testo contrattuale racchiude, aggiornandola, l’intera disciplina vigente in materia di elezioni delle RSU e sostituisce integralmente l’accordo quadro del 7 agosto 1998 e tutti gli accordi che, in questo ventennio, sono intervenuti su tale testo negoziale. L’accordo, che si articola in due sezioni, disciplina da un lato le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, offrendo soluzioni alle problematiche presentatesi con maggiore frequenza, quali, ad esempio, la composizione della RSU, le cause di decadenza, le modalità di adozione delle decisioni, l’individuazione di un Comitato di coordinamento nell’ipotesi di RSU con oltre 30 componenti; dall’altro riorganizza ed aggiorna il regolamento elettorale anche alla luce dell’esperienza maturata nelle passate tornate elettorali.
Vediamo in dettaglio i contenuti.
Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
All’art. 3 viene ribadita l’unitarietà della RSU, che per le elezioni si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti, sempre nello stesso articolo viene precisato di tener conto, nella composizione delle liste, della parità di genere.
La RSU dovrà essere così composta: a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti; b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300; c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
Nella contrattazione integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto. 4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti: a) diritto ai permessi sindacali per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017 c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori di cui all’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017; d) diritto di affissione di cui all’art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica; e) diritto ai locali di cui all’art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.
CHI PUO’ CANDIDARSI – elettorato passivo -:
a) Tutto il personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che in part-time);
b) I dipendenti con contratto a tempo determinato, in servizio alla data dell’inizio delle procedure, il cui contratto abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della RSU;
c) I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un’altra sede o struttura periferica) esercitano l’elettorato passivo:
ü presso l’amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all’elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell’amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
ü presso l’amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell’amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.
d) Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l’elettorato passivo nell’amministrazione/sede di appartenenza
e) Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione alla data dell’annuncio delle elezioni da parte delle organizzazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato è riconosciuto l’elettorato passivo, purché ne abbia i requisiti nell’amministrazione di appartenenza.
Non si possono candidare i presentatori di lista, i membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i Dirigenti Scolastici.
La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista, Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola sul sito dell’amministrazione di appartenenza.
La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto di cui all’art. 4 dell’accordo (3 componenti o 6 componenti in ragione del numero dei dipendenti in servizio nella scuola), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo. Nei casi di dimissioni o incompatibilità sopraggiunte, la RSU comunica all’amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell’ipotesi di esaurimento delle liste per surroga si procederà all’indizione delle elezioni suppletive secondo le modalità dell’accordo del 16 novembre 2021, la dichiarazione di decadenza dell’intera RSU.
Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche dall’amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.
La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i 50 giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all’art. 16 (Modalità per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest’ultima. 9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di vigenza della RSU.
Le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
CHI PUO’ VOTARE – elettorato attivo-:
- Tutto il personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche se in part-time;
- I dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato ai sensi di legge;
- Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali (13 gennaio 2015) e la data di votazione, senza conseguenze sulle procedure attivate;
CALENDARIO ELETTORALE E CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI
1
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Data da stabilire
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annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
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2
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Giorno successivo al punto 1
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· messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
· contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
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3
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La data non può essere superiore a 10 giorni dalla data di cui al punto 1
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primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
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4
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termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
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30 giorni prima della data delle votazioni
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termine per la presentazione delle liste elettorali
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5
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data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni
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affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
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6
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data delle votazioni (di norma 2 giorni)[1]
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votazioni
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7
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Giorno successivo
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scrutinio
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8
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affissione risultati elettorali da parte della Commissione
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9
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invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia
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Gli esiti delle votazioni concorrono a determinare in ambito nazionale, insieme al dato associativo, la rappresentatività delle diverse sigle sindacali.
SOGGETTI TITOLATI CHE POSSONO PRESENTARE LE LISTE ELETTORALI
- Possono presentare le liste elettorali:
- a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;
- b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente accordo;
- c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo.
- L’adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 lett. b) e c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all’Aran che ne rilascia certificazione.
- È condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dichiarino formalmente all’Aran – che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi.
- In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni rilasciate dall’Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione di cui al comma 3.
- Non possono presentare proprie liste:
- a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
- b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;
- c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
- d) i dipendenti attraverso proprie liste;
- e) le associazioni che non abbiano finalità sindacale.
- Al fine di semplificare e accelerare l’acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il preinserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all’ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia autenticata dell’atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.
- Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l’Aran valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all’ammissione della lista stessa.
- L’Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l’elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
- Elezione del Presidente e definizione orari di apertura e chiusura dei seggi;
- Acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori;
- Ricevimento delle liste elettorali;
- Verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
- Esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- Pubblicizzazione delle liste ammesse al voto, almeno 8 giorni prima della votazione;
- Definizione dei luoghi delle votazioni (seggi) con l’attribuzione dei relativi elettori;
- Predispone il modello della scheda elettorale;
- Distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle lezioni
- Predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- Nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- Organizzazione e gestione dello scrutinio;
- Raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- Compilazione dei verbali elettorali;
- Comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- Esame di eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- Pubblicizzazione ai lavoratori dei risultati con affissione all’albo;
SCRUTATORI
- È facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.
- La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l’inizio delle votazioni.
- Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.
- In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina, d’ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.
- I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l’orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l’orario di lavoro. Il tempo necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato
SCHEDA ELETTORALE:
Sulla scheda elettorale le liste sono disposte in ordine di presentazione e con pari evidenza, in caso di presentazione contemporanea si procederà al sorteggio; la scheda dovrà essere firmata da almeno 3 componenti del seggio.
Sulla scheda oltre al simbolo e all’intestazione della sigla sindacale nelle istituzioni Scolastiche fino a 200 dipendenti sono già indicati i nomi dei candidati, si esprime una sola preferenza; mentre in quelle con oltre 200 unità di personale nella scheda non sono riportati i candidati e possono essere espresse fino a due preferenze. L’indicazione di un numero superiore di preferenze vale solo come voto di lista; il voto a più liste o a più candidati di più liste rende nulla la scheda.
SCRUTINIO:
La commissione elettorale autorizza l’apertura delle urne per lo scrutinio solo dopo aver proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale – le elezioni sono valide quando ha votato la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).
COME ASSEGNARE I SEGGI:
Per assegnare i seggi alle diverse Liste, occorre dividere il numero dei votanti effettivi (n.b. non degli aventi diritto al voto) per il numero dei componenti RSU da eleggere si ottiene il quorum; dividendo il numero di voti ottenuti dalla lista per il quorum si ottengono i seggi da assegnare a quella lista; per assegnare eventuali seggi rimanenti si utilizzeranno i resti ottenuti da ciascuna lista nell’operazione precedente compreso quelle liste che eventualmente non avessero nemmeno raggiunto il quorum. In base ai maggiori resti si assegneranno i seggi rimanenti. In casi di parità di voti o di parità di resti il seggio si assegna alla lista che ha ottenuto maggiori preferenze; in caso di ulteriore parità l’Aran “consiglia” l’attribuzione al candidato più anziano.
COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA:
- fornire la più ampia partecipazione possibile dei lavoratori alle elezioni ovvero il supporto organizzativo e logistico;
- fornire l’elenco alfabetico degli aventi diritto al voto alle OO.SS. che ne fanno richiesta;
- Facilitare il compito della commissione elettorale individuando i possibili seggi elettorali
- Consentire l’uso della strumentazione d’ufficio per la stampa del materiale necessario alle elezioni (schede per la votazione, elenchi degli elettori, ecc.)
- Riceve la designazione dei componenti della commissione Elettorale e le Liste dei Candidati, con allegate le firme dei sottoscrittori delle liste, questo adempimento è svolto dall’istituzione Scolastica fino all’insediamento della commissione Elettorale, da quel momento, le liste andranno presentate alla commissione.
- Cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota in particolar modo dopo la chiusura;
- Cura dell’integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, stanze blindate, ecc.
- Trasmette il verbale all’ARAN per via telematica (tramite il portale www.aranagenzia.it ) entro 5 (cinque giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione Elettorale.
- Trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione (dopo 5 giorni dall’affissione all’albo) per la trasmissione all’ARAN (il verbale da redigere è esclusivamente quello standard fornito dall’ARAN).
COMITATO DEI GARANTI:
- Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
- Tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.
- Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato dall’organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell’organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.
- Il Comitato si insedia presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
- Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.
Lì, 02.12.2021
IL VICE PRESIDENTE
Sabato Simonetti