Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno enunciato il principio secondo cui, nel regime regolato dagli art. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, per la determinazione dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti pubblici che non abbiano conseguito la qualifica dirigenziale, va considerato, quale base di calcolo, lo stipendio della qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per l'esercizio temporaneo, in posizione di reggenza, delle mansioni per la superiore qualifica di dirigente.