(G.U. il 24/12/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg)
Riportiamo di seguito le novità del Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221:
- Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 (art. 1).
- Tracciamento in ambito scolastico (art. 13): Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale.
- Sono prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A (Art. 16): Sedute degli Organi collegiali delle istituzioni scolastiche in modalità telematica anche se non previsto da Regolamenti interni – Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia – Distanze di sicurezza interpersonali – Divieto di accesso ai locali delle istituzioni scolastiche ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5). Inoltre nello stesso articolo è stato disposto che il Commissario straordinario provvederà alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo vaccinale.
· In merito a particolari categorie di lavoratori fragili (art. 17):
- sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.
- Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
Lì, 27.12.2021
IL VICE PRESIDENTE
Ferrari Alessandra
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