È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, già denominato “Sostegni ter” contenente: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Lo stesso è costituito da 33 articoli e da un allegato e suddiviso in 5 titoli.
W la semplificazione, questa merce rara!
Entriamo nello specifico delle disposizioni che riguardano le scuole, con “note a margine”.
Nell’art. 19 sono state previste ulteriori risorse economiche necessarie alle scuole per l’acquisto di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza. Fornitura che sarà garantita da farmacie, o altri rivenditori autorizzati dietro presentazione da parte dell’istituzione scolastica stessa di un'attestazione che ne comprovi l'effettiva esigenza.
Nota: Ci mancava un ulteriore adempimento burocratico per le scuole. Rimaniamo in attesa delle modalità attuative che saranno definite con un ulteriore decreto del Ministero dell'istruzione.
Nell’art. 30 così leggiamo:
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c), numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Nota, o meglio, traduzione del burocratese: gli alunni, già oggetto di autosorveglianza (per accertati casi di positività e che per i quali è stata prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza), saranno riammessi in classe a seguito di controllo effettuato sulla piattaforma per la verifica certificazioni verdi, già conosciuta (ed utilizzata) dalle scuole, anche senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Inoltre nello stesso articolo viene estesa anche agli alunni della scuola primaria la misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi.
Che fatica ogni volta che viene pubblicato un Decreto, nella lettura e nella sua attuazione pratica!
Lì, 28.01.2022
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani