MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

PREMESSA

Con l’OO.MM. 45 e 46 del 25-02-2022 sono state impartite le disposizioni per la mobilità in ottemperanza al CCNI (ipotesi siglata il 27/1/2022) concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. Interessanti anche le indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. n. 8204 del 25/2/2022.

Tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale, possono, invece, accedere alla mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova e il personale ATA in possesso del titolo per passaggio di profilo nella stessa area.

Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’inserimento delle predette domande al Sidi.

L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all’indirizzo di posta elettronica inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell’inserimento al SIDI delle domande, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche, ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all’interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

 

POSTI DISPONIBILI PER LA MOBILITA’ 2022/2023

Ai fini della mobilità saranno disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti “vacanti” ovvero la somma dei posti attribuiti nell’organico di diritto per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola. Dalle disponibilità “di scuola” vanno detratti anche i posti sui quali è stato assunto, a TD con retrodatazione giuridica, il personale docente con procedura straordinaria art.59 del DL 73/21, convertito in L. 106/21.

I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti disponibili nelle singole scuole che ne fanno parte.

 A livello provinciale e solo per l’a.s. 2022/2023 sono accantonate le cattedre destinate ai docenti assunti all’esito della procedura concorsuale straordinaria, le cui prove avrebbero dovuto svolgersi entro il 31 dicembre 2021.

 

 

SCADENZARIO PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DI MOBILITÀ

ü DOCENTI

Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Entro il 23 aprile si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2022.

ü INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Per i docenti di religione cattolica, i termini sono dal 21 marzo al 15 aprile. Gli esiti dei movimenti saranno pubblicati il 30 maggio 2022.

ü EDUCATORI

Il personale educativo potrà fare domanda nel periodo 1-21 MARZO 2022, gli adempimenti saranno chiusi il 22 aprile, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 17 maggio 2022.

ü ATA

Il personale ATA potrà presentare domanda tra il 9 e il 25 marzo 2022, gli adempimenti saranno chiusi entro il 6 maggio 2022, gli esiti saranno pubblicati il 27 maggio 2022 salvo proroghe.

 

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a 10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

 

PERSONALE DOCENTE

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

ü I docenti immesso in ruolo in data 1° settembre 2020 possono presentare la domanda di mobilità territoriale per l’a.s. 2022/2023. Se ottengono una preferenza tra quelle richieste, ne assumono la titolarità e sono tenuti a permanere sulla sede per un triennio di effettivo servizio. Se non ottengono alcuna preferenza rimangono sulla sede attuale per il completamento dell’ultimo anno del triennio.

ü I Docenti immesso in ruolo in data 1° settembre 2021 possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2022/2023. Se ottengono una preferenza tra quelle richieste, sono tenuti a permanere sulla sede per un triennio di effettivo servizio. Se non ottengono alcuna preferenza, assumono la titolarità sulla sede attuale per i successivi due anni a completamento del triennio.

 

CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

ü Docenti che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) hanno richiesto una preferenza puntuale di scuola e l’hanno ottenuta nei movimenti 2020/2021 e 2021/2022. Non possono presentare domanda volontaria per il triennio successivo a decorrere dall’esito.

ü Docenti che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) hanno richiesto, nel corso della I fase, una preferenza con codice di distretto subcomunale ed hanno ottenuto il movimento nel 2020/2021 e 2021/2022 su una scuola ivi compresa. Non può presentare domanda per il triennio successivo a decorrere dall’esito.

 ü Docenti che a seguito di domanda volontaria hanno espresso codice sintetico del comune nel corso della II fase (da posto comune a sostegno e viceversa) e III fase (mobilità professionale) ed hanno ottenuto il movimento nel 2020/2021 e 2021/2022. Non possono presentare domanda per il triennio successivo all’interno dello stesso comune a decorrere dall’esito.

 

Le condizioni sopra richiamate non si applicano in caso di:

Il vincolo triennale non si applica:

a)    ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

b)    ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

OVVERO:

ü I) disabilità e gravi motivi di salute

ü II) personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

ü III) personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

ü IV) personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

ü V) personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità

ü VI) personale coniuge di militare o di categoria equiparata

ü VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

ü VIII) personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Il personale beneficiario delle precedenze sopra indicate è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

 

Il CCNI 2022/2025 ha introdotto delle disposizioni che si applicano a decorrere dagli esiti della mobilità 2022/2023 per gli anni successivi, pertanto i personale docente dovrà essere consapevole di queste novità per valutare in modo completo e responsabile le conseguenze delle scelte che a seguito di istanza di mobilità va incontro.

VERDIAMO QUALI LE CASISTICHE:

ü docenti assunti fino all'anno scolastico 2019/20 possono presentare domanda di passaggio e/o trasferimento nei seguenti casi:

  • se ottengono il movimento in provincia nel comune di attuale titolarità o fuori comune ma con codice puntuale di scuola: si bloccano per i prossimi 3 anni (2022/23-2023/2024-2024/2025). Potranno presentare domanda di mobilità per il 2025/2026;
  • se ottengono il movimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico "comune" e "distretto"): si bloccano per i prossimi 3 anni (2022/2023-2023/2024-2024/2025). Potranno presentare domanda di mobilità per il 2025/2026.

In entrambi i casi non c'è nessun vincolo per richiedere l'assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL/2007 per l'a.s. 2022/2023.

 

ü I docenti assunti per l'anno scolastico 2020/21 che non presentano domanda di trasferimento o che la presentano ma non la ottengono, confermano la loro titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall'anno scolastico 2020/21:

  • potranno richiedere mobilità per il 2023/2024;
  • non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste, per il 2022/23;
  • potranno presentare domanda per il 2023/2024.

Se, per l'a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

  • ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico "comune" o "distretto"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano per il 2022/2023-2023/2024-2024/2025. Potranno presentare domanda di mobilità per il 2025/2026;
  • ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico "comune", "distretto" o "provincia"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano per il 2022/23-23/24- 24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non potranno richiedere l'assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007 per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

 

DOCENTI ASSUNTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22

docenti assunti per l'anno scolastico 2021/22 che non presentano domanda o, dopo averla presentata, non riescono a ottenerla, confermano la loro titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall'anno scolastico 2021/22:

  • non potranno richiedere mobilità per il 2023/2024. Potranno presentare domanda di mobilità per il 2024/2025;
  • non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007 per il 22/23 e 2023/2024. Potranno presentare domanda per il 2024/2025.

 

Se, per l'a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

  • ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico "comune" o "distretto"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano per il 2022/2023-2023/2024-2024/2025. Potranno presentare domanda di mobilità per il 2025/2026;
  • ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico "comune", "distretto" o "provincia"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano per il 2022/2023-2023/2024- 2024/2025. Potranno presentare domanda di mobilità per il 2025/2026;
  • non potranno richiedere l'assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007 per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 2025/2026.

 

MOBILITA’ PROFESSIONALE

Nell'apposita sezione del modulo domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

a)     Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) anche per più province.

b)    Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.

c)     Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto.

d)    Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

e)    Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna delle classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93.

Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso, alla data dell’O.M. 45/2022, dei titoli di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92. 5.

Nelle more dell’espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell’istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso funzionanti nei licei musicali, Storia della musica, A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A029, A030, A056, in possesso dei titoli di cui all’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, per la classe di concorso A055, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 106.

 

FASI DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ (SIA PER IL PERSONALE DOCENTE CHE PER IL PERSONALE ATA)

ü  I° fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)

ü  II° fase: provinciale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).

ü  III° fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Ciascun docente/ATA potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dall’ O.M..

 

ARTICOLAZIONE DELLE CATTEDRE

Per le cattedre orario esterne, si chiarisce che sono state superate le precedenti titolarità sui singoli codici di ordinamento negli istituti secondari di secondo grado, tranne per i corsi serali, per la scuola secondaria di 1  e 2  grado le cattedre possono essere interne oppure articolate su più scuole, nello stesso comune o comune diversi.

Il CCNI 2022/2025 stabilisce che i movimenti su queste cattedre siano disposti solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulo- domanda, barrando la casella di interesse secondo queste opzioni:

a) solo cattedre interne

b) cattedre orario esterne stesso comune

c) cattedre orario esterne tra comuni diversi Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell’Ufficio scolastico competente; non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che segue l’ordine di viciniorità del bollettino.

Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, il docente titolare su cattedra orario esterna (COE) sarà automaticamente assegnato a questa.

Se, invece, a seguito di contrazione di ore, una cattedra interna si trasforma in cattedra orario esterna, l’assegnazione dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto) e avrà carattere annuale (art. 11 comma 8).

 

Mobilità su insegnamenti specifici dei Licei musicali

La mobilità dei licei musicali, rispetto allo scorso anno scolastico per i quali era prevista una fase derogatoria rispetto alle disposizioni generali, per l’anno scolastico 2022/2023 si adottano le procedure comuni agli altri indirizzi e gradi di scuola, sulla piattaforma di istanze on-line.

 

Sedi carcerarie – scuola primaria

I docenti in organico nella scuola primaria, già utilizzati nelle sedi carcerarie da almeno due anni compreso l’anno in corso, possono acquisire la titolarità su questi posti (se vacanti e disponibili) prima delle operazioni di mobilità, inoltrando domanda volontaria all’Ufficio scolastico territoriale di competenza (art. 25 comma 3).

 

Docenti in esubero nella provincia

I docenti titolari in una provincia, ma senza titolarità di scuola, partecipano alla mobilità a domanda volontaria. Nel caso in cui non siano soddisfatti nelle preferenze espresse, verranno trasferiti d’ufficio su una scuola della provincia, prima delle operazioni di III fase, a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di viciniorità tra comuni.

 

Docenti in esubero nazionale

I docenti ancora privi di titolarità (esubero nazionale) partecipano alla mobilità a domanda volontaria tra province diverse (III fase), indicando 15 preferenze come tutti.

Nel caso in cui non risultino soddisfatti nelle preferenze, verranno trasferiti d’ufficio (secondo l’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del CCNI – effettuazione della III fase) su una provincia del territorio nazionale a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di prossimità tra province pubblicata sul sito del MIUR.

Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d’ufficio (a punti zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo, poi a seguire scorrendo la medesima tabella di prossimità.

 

PRECEDENZE

Con le 3 fasi nelle operazioni, è esprimibile la preferenza sintetica del comune (o distretto sub comunale) attraverso lo specifico codice anche per i docenti.

Il sistema delle precedenze (art.13 per i docenti e art.40 per il personale ATA); se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista dalle OO.MM., l’interessato può esercitarne il beneficio nella II e III fase dei trasferimenti, esprimendo obbligatoriamente come prima preferenza sintetica il comune di assistenza/cura/mandato (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili), ovvero per il distretto scolastico nei comuni suddivisi in più distretti.

Sia la preferenza sintetica per l'intero comune che quella del distretto sub comunale, possono essere precedute dall’indicazione di preferenze per singole scuole in esse comprese.

Nella I fase la precedenza si applica in tutte le preferenze per il personale con disabilità di cui al punto III – 1) e 3) e tra distretti diversi dello stesso comune per il personale di cui al punto III – 2) e IV.

 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto previsto dal presente CCNI, per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata anche in diversa regione; ferma restando la collocazione dell'insegnante nel settore formativo di appartenenza.

Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in regione diversa.

La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.

 

PERSONALE EDUCATIVO

L’Ordinanza Ministeriale ha confermato la procedura di presentazione delle domande con modalità online. Chi non ha provveduto lo scorso anno, dovrà registrarsi e seguire quanto indicato nei vari passaggi della piattaforma.

Si possono esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità (art.28 comma 1).

Per presentare domanda di passaggio di ruolo verso la scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure del diploma conseguito al termine del corso dell’istituto magistrale, ma entro il 2001/2002 con valore di abilitazione all’insegnamento.

 

PERSONALE ATA

La mobilità per il personale ATA è disciplinata agli artt. da 34 a 49 del CCNI. Gli interessati potranno presentare due distinte domande se intendono trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale.

Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in: scuola/distretto/ comune/provincia/ sede CTP.

Il personale ATA a tempo indeterminato e in attesa di titolarità definitiva deve presentare domanda di mobilità (CCNI artt. da 34 a 49). Potrà presentare online due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Qualora abbia ottenuto il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale. Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in: scuola / distretto / comune / provincia / sede CTP, come da bollettino ufficiale. Confermata la tabella di valutazione dove il servizio pre-ruolo e quello di ruolo sono equiparati, ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa area, anche in diverso profilo.

 

PERSONALE DSGA NEOIMMESSO IN RUOLO.

I DSGA immessi in ruolo a seguito delle procedure concorsuali non partecipano alla mobilità volontaria per un triennio, mantenendo la titolarità sulla scuola a decorrere dall’atto di nomina. Nell’ambito delle operazioni propedeutiche a.s. 2022/2023 i DSGA neo-assunti nell’a.s. 2021/2022 confermano la propria titolarità sulla sede di assegnazione in ruolo oppure, in subordine, possono scegliere una diversa sede nella stessa provincia purché ancora vacante tra le disponibilità dell’a.s 2021/2022 (OM 45/22 art.22 c.5). In quest’ultimo caso, l’anno scolastico già svolto si cumula al fine del compimento del triennio.

La procedura di conferma o scelta di altra scuola deve essere attivata dai singoli UU.SS.RR. (o Uffici di Ambito Territoriale). Sostanzialmente si ripete quanto già avvenuto con i Direttori SGA immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021 dallo stesso concorso (O.M. 106 del 29/3/2021, art. 22 c. 8). Purtroppo, i Direttori SGA neo immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021 non potranno presentare domanda di mobilità (fatta eccezione per coloro che hanno vinto il ricorso – sostenuto dall’Anquap – presso i Tribunali che si sono già pronunciati). La riduzione del vincolo da cinque a tre anni vale anche in questo caso.

 

PERSONALE EX LSU, APPALTI STORICI ED EX CO.CO.CO.

Le disposizioni previste per la mobilità del personale ATA (Titolo III del CCNI) si estendono anche ad ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co, purché internalizzati a tempo pieno. Rimane escluso, invece, sia dalla mobilità volontaria che da quella d’ufficio il personale di cui sopra immesso in ruolo a tempo parziale, fino a quando non intervenga la conversione a tempo pieno del rapporto di lavoro.

 

Agli assistenti amministrativi e tecnici immessi in ruolo il 1° settembre 2018 sulla base della procedura selettiva di cui alla Legge n. 205/2017 art. 1 comma 619 (ex co.co.co transitato nei profili ATA), e ai collaboratori scolastici immessi in ruolo in base della medesima legge art. 1 commi 622-626, è assegnata la titolarità sull’istituzione scolastica presso la quale è stata disposta l’assunzione in servizio sul posto accantonato.

Il suddetto personale non partecipa alle procedure di mobilità per l'a.s. 2021/2022 (CCNI art.34 commi 4-5).

Il personale ATA transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall' a.s. 2017/2018 ai sensi di apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dal prossimo anno scolastico con le regole generali del CCNI e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente CCNI sulla mobilità.

Per l’a.s.2021/2022 i posti che si rendono vacanti presso gli istituti oggetto dell’accordo, non sono disponibili per la mobilità in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo (CCNI art.36).

 

ASSISTENTI TECNICI

A decorrere dall’a.s. 2021/2022 l’organico di diritto del personale ATA è stato incrementato di 1.000 posti di Informatica (codice T72) per assistenti tecnici di area “elettronica ed elettrotecnica – codice AR02” nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, ai sensi della L. 178/20 art.1 co.967 (Legge di Bilancio 2021).

Tali posti sono numericamente inseriti nelle disponibilità provinciali ed occorre acquisire direttamente dall’UST competente quale sia l’effettiva istituzione scolastica-polo cui far riferimento in caso di domanda di mobilità con preferenza su codice puntuale. È bene, quindi, prestare attenzione alla compilazione della domanda anche in considerazione del fatto che il codice sintetico potrebbe (il condizionale è d’obbligo) comprendere anche uno o più posti nelle scuole del I ciclo. Per escludere questa evenienza, si dovrà agire sulle caselle nell’ordine di preferenza per grado di istruzione, spuntando solo quella/e di interesse.

 

Individuazione del soprannumero conseguente al dimensionamento della rete scolastica

Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi

I direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un "singolo dimensionamento", confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una unica graduatoria di "singolo dimensionamento" finalizzata alla eventuale assegnazione nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" ovvero all'individuazione del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40 comma 2 del CCNI.

Qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il permanere di più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario è individuato sulla base della predetta graduatoria unica in rapporto ai posti complessivi derivanti dalle istituzioni scolastiche coinvolte.

Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto di cui ai commi 1 e 2 sono disposte dall'Ufficio scolastico dell'Ambito territoriale prima delle assegnazioni di sede di cui all'articolo 37 del contratto (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) tenendo conto della precedente titolarità e con le seguenti modalità:

  • assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso.
  • assegnazione, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento". Qualora non siano state espresse preferenze l'assegnazione all'istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole.

Tale personale può chiedere di usufruire della precedenza prevista ai punti II e V dell'art 40 del CCNI per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, al pari dei DSGA individuati perdenti posto.

 

Altro personale ATA

Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo di dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ad amministrativi cui si applica l’art. 44. confluisce in un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell'individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo.

I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40 comma 2 del CCNI.

I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 17 dell’art. 45 CCNI, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all'ufficio territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

L'ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all'organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ATA non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le modalità specificate al comma 19 dell’art 45 sub I, II, II, IV.

 

Li, 02.03.2022

IL RESPONSABILE

UFFICIO STUDI E CONSULENZA DEL PERSONALE

Sabato Simonetti

 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 05/03/2022
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 07/03/2022 11:38:16
Permalink: MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023 Tag: MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023
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