Con la Nota prot. n. 381 del 4 Marzo 2022 il Ministero fornisce le prime indicazioni alle istituzioni scolastiche sull’accoglienza degli studenti ucraini esuli.
In continuità con l’impegno già profuso dalle scuole nell’assicurare ai minori stranieri l’assolvimento dell’obbligo formativo, si invitano le scuole ad attivarsi con attività di supporto e socializzazione con l’obiettivo di garantire, ai bambini/e ai ragazzi/e che stanno fuggendo dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina, il diritto all’istruzione e l’accesso ai servizi educativi, nonché la partecipazione alla vita delle comunità scolastiche.
In questo senso la normativa ad oggi vigente in merito all’obbligo scolastico e al diritto all’istruzione dei minori stranieri:
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142 - Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (art. 21);
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 38);
LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (art. 14).
Per sostenere i costi della mediazione linguistica e culturale, nonché delle necessità correlate all’accoglienza scolare e all’alfabetizzazione degli studenti, il Ministero ha reso disponibili risorse finanziarie (individuate in primo stanziamento pari ad € 1.000.000). Con successiva Nota ministeriale verranno fornite indicazioni ulteriori alle scuole, sulle modalità amministrativo–contabili del finanziamento in questione.
Da parte loro gli Uffici scolastici regionali, attraverso i propri uffici di ambito territoriale, coordineranno le azioni delle scuole con quelle degli EE.LL., competenti in materia, per l'attivazione dei propri mediatori linguistici e culturali.
In considerazione delle condizioni di fragilità delle studentesse e degli studenti che arriveranno, le scuole potranno impiegare i fondi destinati dall’art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per fornire assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini.
Solidarietà ed inclusione: questa è la scuola che ci piace.
Lì, 07/03/2022
Il Vice Presidente (area centro)
Alessandra Ferrari