IL PART-TIME DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - LE ISTANZE ENTRO IL 15 MARZO

Entro il prossimo 15 marzo devono essere prodotte, da parte del personale di ruolo interessato, le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’a.s. 2022/2023.

 

Il part time è previsto sia per il personale docente che per il personale ATA e il riferimento normativo è il al CCNL scuola 2006/2009:

  • per quanto riguarda i docenti si fa fede all'articolo 25;
  • per il personale ATA si fa riferimento all'art. 44.

Entrambi gli articoli recitano:

L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.

Oltre le norme pattizie sopra citate, la procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro del personale scolastico a tempo indeterminato in regime di part time, è disciplinata anche dall’O.M. 446/97, dall’O.M. 55/98, dal D.L.vo 61/2000, come modificato dal DL.vo 100/2001. Successivamente sono state, poi, apportate delle innovazioni in materia di part-time introdotte con l'art. 73 del d.l. n. 112/2008 e con l'art. 16 della l. n. 183/2010.

Richiedere il part-time a scuola è un'operazione che può essere fatta in due momenti:

  • in occasione dell'assunzione;
  • presentando apposita istanza entro il 15 marzo di ogni anno.

La domanda va inoltrata all'ambito territoriale scolastico competente per tramite del Dirigente Scolastico della scuola in cui si presta servizio.

Una volta richiesto il part time ha una durata di 2 anni scolastici al termine dei quali, se si è interessati a proseguire con il contratto a tempo parziale, non sarà necessaria nessuna comunicazione altrimenti è necessario che l’interessato produca istanza per tornare a lavorare con contratto a tempo pieno.

Per quanto riguarda l'organizzazione del part time in termini di giorni e ore lavorative, le articolazioni sono diverse in base al profilo del richiedente.

La predisposizione e la stipula dei contratti part-time, ai sensi della nota MIUR n. 2417 del 14.2.2005, avverranno successivamente alla pubblicazione degli elenchi da parte degli ATS del personale autorizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

I Dirigenti Scolastici, a fronte della compatibilità dell’orario richiesto dal dipendente, esaminano la conciliabilità rispetto alle esigenze di servizio, ed esprimeranno un eventuale parere sulla domanda. Salvaguardia essenziale, in questa fase, è quella del principio dell’unicità del docente per ciascun insegnamento, ciascuna classe, o ciascuna sezione (art. 4.1 O.M. 55/98). In particolare, si sottolinea, come per la scuola primaria, sia fondamentale che l’orario richiesto ricomprenda anche le attività di programmazione.

 

Con la contrattazione collettiva, inoltre, può essere previsto che i trattamenti accessori in favore del personale con contratto a tempo parziale e collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, possano essere corrisposti anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla natura della prestazione lavorativa (art. 9.1 O.M. 446/97).

 

Per i docenti e il personale ATA la durata minima del contratto a tempo parziale deve essere almeno del 50% di quella a tempo pieno e deve, in ogni caso, risultare da contratto scritto. Di seguito le articolazioni principali del part time:

  • ORIZZONTALE La prestazione è ridotta in tutti giorni lavorativi
  • VERTICALE La prestazione può essere ridotta per alcuni giorni della settimana, del mese o Periodi dell’anno
  • MISTO è LA COMBINAZIONE TRA LE DUE TIPOLOGIE PRECEDENTI

 

Diversa è la situazione del personale educativo, per cui il rapporto part time dovrà articolarsi in minimo 3 giorni lavorativi a settimana, così da non venir meno a nessuna delle incombenze spettanti. Un'altra articolazione possibile è quella di 2 giorni lavorativi a settimana, quando è compreso il servizio di assistenza notturna nei convittori.

 

LO STIPENDIO IN CASO DI PART-TIME

Per quanto riguarda il personale docente e il personale ATA si fa riferimento a due diversi articoli del CCNL scuola per calcolare lo stipendio che deve essere corrisposto.

  • Ai sensi dell’art. 39 del CCNL 29/11/2007 il trattamento economico per i docenti sarà proporzionale all'attività lavorativa effettivamente prestata.
  • L'articolo 58 del CCNL 29/11/2007 stabilisce che per gli ATA lo stipendio part time sia proporzionale alla prestazione lavorativa, ma bisognerà fare riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche che spettano al personale ATA del medesimo profilo con contratto a tempo pieno.

Sia l'articolo 39 per i docenti che il 58 per il personale ATA prevedono l'impossibilità per chi sceglie un contratto a tempo parziale di ottenere incarichi ed attività aggiuntive di insegnamento con carattere continuativo. Inoltre, non sarà possibile per costoro, ottenere ulteriori benefici che comportino riduzioni dell'orario lavorativo, salvo quelle indicate dalla legge.

 

ASSENZE, PERMESSI E CONGEDI AL PERSONALE IN CASO DI PART-TIME

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti normativi spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione.

Le ferie, le festività soppresse e le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di part-time verticale spettano in numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno, individuando specifiche deroghe.

Tra queste deroghe non è menzionato il caso del congedo di cui all'art. 42, commi 5 ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 (congedo biennale retribuito) e, pertanto, ad avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica, in caso di part-time verticale la sua durata deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nella clausola, precisandosi che tale modalità applicativa continua a verificarsi sin quando perdura la situazione che l'ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale. Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua opera in regime di part time, la cui durata è fissata in precedenza.

Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente.

Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell'articolazione del part-time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta la prestazione, sempre ad avviso del DFP, il conteggio dovrebbe comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi. Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.

Pertanto in via esemplificativa è possibile affermare che:

  • il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa;
  • i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
  • I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno;
  • ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero;
  • per la misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l’anzianità contributiva ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento previdenziale è pari alla proporzione esistente tra l’orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time;
  • per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

 

Fruizione permessi legge 104/92 personale in part time

L’Inps con la circolare 100/2012 ha fornito alcune precisazioni sulle modalità di fruizione dei benefici in argomento da parte di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

a) Part time di tipo verticale

Permessi a favore di persone con disabilità grave di cui all’art. 33 della legge 104/92: ai dipendenti in regime di tempo parziale, i permessi in argomento, se fruiti nella modalità oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro nel caso di part-time orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale spettano per intero (18 ore mensili).

Al riguardo occorre precisare che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si può articolare concentrando l’attività lavorativa con due diverse modalità:

  1. in tutti i giorni lavorativi, solo in alcuni mesi dell’anno;
  2. soltanto in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana.

Conseguentemente, nel caso in cui il contratto di part time riconducibile all’ipotesi contemplata al punto 1), il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa. Diversamente, qualora l’articolazione della prestazione lavorativa prevista nel contratto di part time rientri nell’ulteriore ipotesi indicata al punto 2, il diritto ai permessi mensili di cui alla legge 104/92 deve essere riconosciuto in misura ridotta proporzionalmente alla riduzione della prestazione lavorativa prevista dal contratto stesso nel mese di riferimento.

 

b) Part time di tipo orizzontale

Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede l’articolazione della prestazione lavorativa secondo un orario ridotto uniformemente in tutti i giorni lavorativi. I dipendenti disabili con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, i quali assicurino una prestazione lavorativa fino a sei ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa, ai seguenti benefici:

  1. un’ora di permesso giornaliero;
  2. giorni di permesso mensile;
  3. permessi orari mensili in misura corrispondente alla percentuale della prestazione lavorativa.

I dipendenti disabili con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, che assicurino una prestazione lavorativa superiore a sei ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa ai benefici previsti ai punti 2 e 3, a due ore di permesso giornaliero. Le medesime regole relative ai benefici indicati ai punti 2 e 3 valgono anche per i dipendenti con rapporto di lavoro part time orizzontale che fruiscono dei permessi in argomento per assistere un familiare disabile.

 

c) Part time di tipo misto

Tale articolazione della prestazione lavorativa deriva dalla combinazione delle due tipologie verticale ed orizzontale e consiste, pertanto, nella concentrazione della prestazione lavorativa giornaliera ad orario ridotto soltanto in alcuni periodi dell’anno, del mese o della settimana.

Il dipendente che assiste un familiare disabile avrà diritto ad un numero di permessi giornalieri calcolato sulla base della percentuale della prestazione lavorativa corrispondente alla componente verticale. Diversamente, in caso di fruizione dei permessi mensili nella modalità oraria, il monte ore dei benefici spettanti è determinato sulla base della percentuale corrispondente alla componente orizzontale.

 

Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno per la durata di almeno due anni. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta. (art. 11 OM 97). Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda ancorché inoltrata anticipatamente all’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. (art. 5 OM 55/98).

Tanto premesso non è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni dalla stipula il personale interessato decida di proseguire il rapporto di lavoro in part time. Il rientro a tempo pieno (da presentare entro lo stesso termine del 15 marzo), dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo se esplicitamente richiesto.

 

Mantenimento della sede di titolarità

Il personale beneficiario del part-time ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità, salvo il caso in cui non risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell’istituzione scolastica.

Nell’ipotesi di soprannumerarietà relativa sia all’organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l’assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari in part time con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno.

 

Deroghe per il personale in part time

La legge 23.12.1996 n. 662 (comma 56 e comma 56 bis della legge 140/97) stabilisce che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Il personale con rapporto di lavoro in part time non superiore al 50% dell’orario obbligatorio settimanale può iscriversi negli albi professionali ed esercitare attività professionali e cumulare un rapporto di lavoro in part time in una scuola statale (o altra pubblica amministrazione), con un contratto di lavoro con datore privato (anche in full time).

Ovviamente deve essere verificata la compatibilità dello svolgimento degli obblighi e degli orari del servizio nella scuola che non deve essere assolutamente condizionata dallo svolgimento dell’attività privata e deve essere concessa la necessaria autorizzazione.

 

Attività compatibili con il rapporto di lavoro in part time

L’art. 53 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che per i dipendenti pubblici resta ferma la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del T.U. di cui al DPR 3/1957, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

Da tale complesso normativo si evince che il personale con rapporto di lavoro pubblico a tempo indeterminato a tempo pieno non può svolgere altre contemporanee attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e la stessa sia stata concessa, o che il dipendente abbia un rapporto di lavoro part-time non superiore al 50%.

La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

Il dirigente che viene a conoscenza di un caso di incompatibilità lavorativa, invita formalmente l’interessato a recedere da tale situazione assegnando un breve termine per ottemperare. Trascorsi 15 giorni dalla diffida, senza che sia cessata l’incompatibilità, il personale incorre nella decadenza del rapporto di lavoro.

Il personale docente può esercitare la libera professione, previa autorizzazione del Direttore didattico o Preside, sempre che la suddetta attività non sia di pregiudizio all’assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio.

La richiesta di autorizzazione si considera accolta decorsi 30 gg. dalla sua presentazione (D.P.R. 26-4-1992, n. 300). L’esercizio di attività professionali, senza la prescritta autorizzazione, costituisce incompatibilità e implica la decadenza dall’impiego.

Lì, 15.03.2022

IL VICE-PRESIDENTE VICARIO

RESPONSABILE UFFICIO STUDI E CONSULENZA DEL PERSONALE

Sabato Simonetti


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 15/03/2022
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 16/03/2022 11:28:46
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