Con il Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 22 (più noto come “Decreto Riaperture”) in considerazione del superamento dello stato di emergenza, si interviene, dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria e nel caso specifico della scuola anche per aggiornare le modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2.
Soffermeremo l’attenzione proprio sulle diposizioni di comune interesse alle scuole.
Con riferimento all’accesso ai locali delle istituzioni scolastiche si proroga fino al 30 Aprile 2022 la circostanza di possedere (ed esibire) la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Dal 1° Maggio 2022 non sarà più necessario esibire il green pass base.
Integrando e/o modificando il Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 all’art. 8 si riafferma per il personale scolastico l’obbligo vaccinale, prorogandolo fino al 15 Giugno 2022.
Lo stesso potrà essere derogato in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Viene, però, aggiunto l’art. 4-ter.2 (obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) che contiene la novità di “utilizzare” i docenti inadempienti per altre attività di supporto nella scuola.
Nel confermare, infatti, la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Si autorizzano, contestualmente, i Dirigenti Scolastici a provvedere, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolveranno di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquisteranno il diritto di svolgere l'attività didattica.
Per quanto visto sopra in considerazione che la vaccinazione sia stata ritenuta requisito per lo svolgimento di attività didattiche a contatto con gli alunni, a nostro parere ne discende che solo tale personale (ovvero coloro che si recano in classe) dovranno essere in regola con la vaccinazione, al contrario il Dirigente Scolastico lo utilizzerà in altri compiti.
Quest’ultima previsione rafforza l’ipotesi che la vaccinazione, dal 1° aprile 2022, sarà necessaria solo per attività a “contatto con gli alunni”, tutto il resto del personale (docenti non vaccinati e personale ATA) potranno conseguentemente non averla.
Nell’art. 9, fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, vengono fornite le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 in vigore dal 01/04/2022, come di seguito riportato:
Scuola infanzia
In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento potranno seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata
da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori continueranno ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
Inoltre, con particolare riguardo agli alunni, si segnala la conferma delle disposizioni sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti a.s. 2021/22, già adottate per l’anno scolastico precedente:
“La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.
Lì, 26/03/2022
D’intesa con Il Presidente,
il Vice Presidente Alessandra Ferrari